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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37069/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1997, emesso nei confronti di un esercente commercio al minuto di generi alimentari sulla base di verifica della Guardia di finanza e relativo processo verbale di constatazione, con recupero di maggiori ricavi ai fini IRPEF, ILOR e contributi previdenziali. Dopo l'accoglimento del ricorso in primo grado, la CTR ha riformato la decisione e ha confermato l'atto impositivo, ritenendo legittima la motivazione per relationem all'interno del pvc, la legittimità dell'accertamento induttivo nonostante la contabilità formalmente corretta ma sostanzialmente irregolare, la correttezza della percentuale di ricarico e la sufficienza della produzione documentale parziale. Le eredi del contribuente hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) preteso giudicato esterno formatosi su altre sentenze rese tra le stesse parti su annualità diverse ma fondate sul medesimo pvc; 2) aspecificità dell'appello dell'Ufficio per violazione degli artt. 53 d.lgs. 546/1992 e 342 c.p.c.; 3) violazione degli artt. 56 e 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe deciso su motivi del ricorso originario invece che sui soli motivi di appello; 4) violazione delle norme sulla valutazione delle prove e sull'accertamento induttivo, per mancato deposito integrale del pvc e per incongruità del metodo di calcolo dei ricavi; 5) difetto di motivazione della sentenza della CTR, ritenuta priva di adeguato svolgimento del processo e di iter logico-giuridico.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso sotto il profilo della legittimazione delle eredi, sulla base della documentazione successoria depositata, ma ha poi dichiarato tutti i motivi inammissibili o manifestamente infondati. In particolare, il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il giudicato esterno non risultava dedotto davanti al giudice di appello; il secondo è stato giudicato aspecifico per mancata trascrizione dell'atto di appello e comunque infondato, poiché bastava il richiamo alle controdeduzioni e all'avviso per sostenere la pretesa erariale; il terzo è stato ritenuto infondato perché la CTR, a fronte della riproposizione dei motivi del ricorso originario da parte del contribuente, doveva esaminarli per non incorrere in omessa pronuncia; il quarto è stato respinto perché la produzione parziale del pvc era ritenuta sufficiente in concreto e perché le censure sul metodo induttivo investivano valutazioni di merito, oltre a ignorare l'irregolare tenuta della contabilità; il quinto è stato respinto perché la sentenza impugnata conteneva esposizione dei fatti e delle ragioni della decisione. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con applicazione del doppio contributo unificato e nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro di denuncia della violazione di legge nei motivi di ricorso, ma la Corte rileva che alcune censure in realtà investono valutazioni di merito o sono aspecifiche.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È richiamato per dedurre violazioni di legge e vizi processuali, ma le doglianze sono ritenute inammissibili o infondate.

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    È richiamato per il preteso difetto di motivazione, ma la Corte ritiene la motivazione della sentenza di appello sufficiente.

  • art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Invocato per sostenere l'aspecificità dell'appello, ma la Corte esclude che, nel caso concreto, l'appello fosse aspecifico.

  • art. 342, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per il requisito di specificità dei motivi di appello; la Corte ritiene sufficiente il richiamo all'avviso e alle controdeduzioni di primo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentare un preteso pronunciamento ultra o extra petita; la Corte osserva che la CTR doveva esaminare i motivi riproposti, altrimenti sarebbe incorsa in omessa pronuncia.

  • art. 56 c.p.c.

    Richiamato in tema di devoluzione in appello; la Corte ritiene legittimo l'esame dei motivi riproposti dal contribuente.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 116 c.p.c. per la valutazione delle prove; la Corte reputa che le censure attengano in realtà al merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per censurare la valutazione probatoria; la Corte esclude la fondatezza della doglianza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova; la Corte rileva che le censure non scalfiscono l'accertamento dell'irregolare contabilità e la legittimità dell'accertamento induttivo.

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 633 del 1973

    Richiamato quale base dell'accertamento induttivo; la Corte ne conferma l'utilizzabilità in presenza di contabilità irregolare.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2729 c.c. per contestare la presunzione e il metodo di calcolo; la Corte ritiene la censura di merito e non decisiva.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni; la Corte considera infondata la contestazione dell'accertamento induttivo.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    È il parametro invocato dall'Ufficio e discusso nella sentenza di merito sulla motivazione dell'avviso; la Corte ritiene legittimo il richiamo per relationem al pvc.

  • art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per contestare la motivazione della sentenza tributaria; la Corte ritiene che la motivazione della CTR sia sufficiente.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per il contenuto della sentenza; la Corte esclude il vizio motivazionale denunciato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di motivazione della sentenza; la Corte ritiene soddisfatti i requisiti motivazionali.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dichiarare le ricorrenti tenute al pagamento del doppio contributo unificato in ragione del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può essere opposto anche in controversie fiscali relative ad annualità diverse quando la fattispecie comune presenti elementi costitutivi invariati nel tempo, ma deve essere tempestivamente dedotto dinanzi al giudice di merito, altrimenti la censura è inammissibile in cassazione.
  • Ai fini della specificità dell'appello tributario è sufficiente che l'impugnazione individui la rationes della decisione di primo grado che si intendono contestare; quando l'Ufficio sostenga la legittimità dell'atto impositivo già compiutamente motivato, il richiamo all'avviso e alle controdeduzioni può essere sufficiente.
  • Se il contribuente ripropone in appello i motivi del ricorso di primo grado rimasti assorbiti o non esaminati, il giudice di secondo grado deve pronunciarsi su di essi; la mancata disamina integrerebbe omessa pronuncia.
  • La censura in cassazione che investa la valutazione delle risultanze probatorie e la ricostruzione del reddito mediante presunzioni non è ammissibile quando si risolva in una richiesta di riesame del merito, specie se la decisione di merito ha valorizzato l'irregolare tenuta della contabilità.
  • L'accertamento induttivo dei ricavi può essere legittimamente fondato su percentuali di ricarico e su elementi presuntivi quando la contabilità del contribuente risulti irregolare; la contestazione del metodo di calcolo, se non accompagnata da errori giuridici specifici, resta censura di merito.
  • La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente quando consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e dia conto delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche mediante sintesi non particolarmente ampia.
  • La produzione non integrale del pvc non determina di per sé invalidità della decisione se gli elementi documentali depositati consentono comunque al giudice di valutare la pretesa e se la parte non dimostra la necessità dell'integrale produzione per la decisione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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