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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37047/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva assistito una società ammessa a concordato preventivo con cessione dei beni, dopo l'omologazione del piano, in una controversia contro una banca da cui derivava un credito della procedura. Il primo liquidatore giudiziale aveva conferito l'incarico e, a fronte dell'esito favorevole della lite e dell'incasso delle somme, aveva sottoscritto una scrittura con cui riconosceva il debito per le competenze professionali maturate, lasciando anche un assegno a garanzia del pagamento. Successivamente subentrava un nuovo liquidatore, che chiedeva la restituzione dell'assegno e contestava il pagamento integrale del compenso. Il tribunale aveva respinto il reclamo dell'avvocato contro la liquidazione del compenso effettuata dal giudice delegato, ritenendo non vincolante per la procedura la promessa di pagamento/riconoscimento di debito, perché priva di autorizzazione degli organi della procedura, e aveva comunque rideterminato il compenso entro un importo tale da escludere ulteriori somme. Con il ricorso per cassazione l'avvocato denunciava, in sintesi: 1) violazione dell'art. 1988 c.c. e delle norme della legge fallimentare e del codice civile sulla rappresentanza e sui poteri del liquidatore, sostenendo che il riconoscimento di debito era efficace e vincolante per la procedura; 2) violazione delle norme sul compenso professionale e dei parametri forensi, contestando i criteri di quantificazione seguiti dal tribunale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che, dopo l'omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, il liquidatore nominato ex art. 182 l.fall. ha poteri di gestione e disposizione funzionali alla liquidazione dei beni e alla ripartizione del ricavato, nell'ambito del mandato conferitogli anche nell'interesse dei creditori, e può compiere atti ricognitivi dei diritti di terzi relativi a rapporti obbligatori sorti nel corso e in funzione delle operazioni di liquidazione senza necessità di autorizzazioni ulteriori, non essendo richiamato l'art. 35 l.fall. La scrittura con cui il liquidatore aveva riconosciuto il debito per le competenze professionali, quindi, era vincolante e produceva gli effetti di cui all'art. 1988 c.c., con conseguente relevatio ab onere probandi per il creditore. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto del Tribunale di Cremona è stato cassato con rinvio allo stesso tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    ha fondato l'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto impugnato

  • art. 26 l.fall.

    ha costituito il rimedio di reclamo contro la liquidazione del compenso effettuata dal giudice delegato

  • art. 1988 c.c.

    il riconoscimento di debito contenuto nella scrittura privata produce relevatio ab onere probandi a favore del creditore

  • art. 167 l.fall.

    richiamato nel primo motivo, ma non decisivo ai fini della soluzione

  • art. 182 l.fall.

    nel concordato con cessione dei beni il liquidatore nominato dal tribunale ha poteri di gestione e disposizione finalizzati alla liquidazione e alla ripartizione del ricavato

  • art. 1388 c.c.

    richiamato nel motivo per contestare la rappresentanza del liquidatore, ma superato dalla ricostruzione dei poteri conferiti dalla procedura

  • art. 1393 c.c.

    richiamato nel motivo per contestare la spendita del nome e la rappresentanza, ma non applicato in senso preclusivo

  • art. 181 l.fall.

    la procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione

  • art. 184 l.fall.

    l'omologazione rende obbligatorie le disposizioni del piano per i creditori anteriori

  • art. 185 l.fall.

    dopo l'omologazione si apre la fase di esecuzione del concordato sotto la vigilanza del commissario giudiziale

  • art. 35 l.fall.

    non è richiamato dall'art. 182 l.fall.; quindi il liquidatore del concordato con cessione dei beni non necessita delle autorizzazioni previste da tale norma per gli atti ricognitivi relativi alla liquidazione

  • art. 1723, comma 2, c.c.

    il mandato conferito al liquidatore è configurato come irrevocabile anche nell'interesse dei creditori

  • art. 2233 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per la determinazione del compenso professionale

  • art. 2230 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per la disciplina dell'incarico professionale

  • art. 2033 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, senza sviluppo decisivo nella decisione

  • art. 2334 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, senza sviluppo decisivo nella decisione

  • artt. 2, comma 1, 4, comma 2, 5, commi 2, 6 ed 8, d.m. n. 55/2014

    richiamati come parametri per la liquidazione delle competenze forensi

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    citato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 648 c.p.c.

    richiamato per descrivere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo ottenuto nel merito

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo con cessione dei beni, dopo l'omologazione, il liquidatore nominato dal tribunale esercita i poteri di gestione e disposizione necessari alla liquidazione dei beni e alla distribuzione del ricavato, senza necessità di autorizzazioni ulteriori per gli atti ricognitivi dei diritti di terzi relativi a rapporti sorti in funzione della liquidazione, salvo espressi limiti di legge o del decreto di omologazione.
  • Un riconoscimento di debito o promessa di pagamento proveniente dal liquidatore, quando riferito a un'obbligazione maturata nell'esecuzione della procedura e nel perimetro dei poteri conferiti, è vincolante per la procedura e opera come riconoscimento ex art. 1988 c.c., con effetto di sollevare il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
  • La fase esecutiva del concordato è distinta dalla fase di omologazione: l'omologazione chiude la fase giudiziale, ma non esaurisce la procedura, che continua con l'attuazione del piano sotto la vigilanza degli organi previsti dalla legge.
  • Quando il professionista abbia svolto attività su incarico del liquidatore nell'interesse della procedura e il debitore/struttura abbia formalmente riconosciuto il debito per il compenso, il giudice non può disconoscere senza adeguata base normativa l'efficacia di tale atto ricognitivo limitandosi a richiedere una previa autorizzazione non prevista dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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