Cassazione Civile, Ordinanza n. 37054/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, preso atto dell'istanza della contribuente e del decorso del termine previsto dalla disciplina sulla definizione agevolata senza richiesta di trattazione, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate, in applicazione dell'art. 6, comma 13, d.l. 119/2018. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura dell'Agenzia sull'inerenza dei costi.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, contestando a una società: l'indebita deduzione, ai fini IRES, di costi fatturati da una consociata svizzera e da una consociata italiana per asserito difetto di inerenza; nonché l'indebita detrazione dell'IVA relativa a tali costi. La contribuente aveva impugnato l'atto e ottenuto esito favorevole in primo grado e in appello. In cassazione l'Agenzia ha proposto un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1996, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provata l'inerenza dei costi. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha però chiesto la sospensione e poi la declaratoria di estinzione del processo per definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018, rappresentando che, trattandosi di avviso relativo all'IRES 'teorica' o di primo livello, non era dovuto alcun importo perché l'imposta era già stata definita in altro procedimento di secondo livello.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione relativo a violazione e falsa applicazione di legge.
È invocato dall'Agenzia quale norma sul riparto dell'onere della prova, asseritamente mal applicata dalla CTR nel ritenere dimostrata l'inerenza dei costi.
art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1996
È richiamato come norma fiscale in tema di deducibilità dei costi, che l'Agenzia assume essere stata violata dalla sentenza impugnata.
La Corte prende atto della domanda di definizione agevolata e dell'istanza di estinzione del giudizio presentata dalla contribuente sulla base di tale disposizione.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
Viene applicato per statuire che le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
È richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018.
Massime di principio
- Quando la parte destinataria del ricorso aderisce alla definizione agevolata prevista dalla legge e chiede l'estinzione del giudizio, la Corte prende atto della sopravvenuta causa estintiva e non decide il ricorso nel merito.
- Nel giudizio di legittimità, la mancata richiesta di trattazione entro il termine previsto dalla disciplina sulla definizione agevolata consente la declaratoria di estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, se la disciplina speciale lo prevede.
- Le censure in cassazione che investono la valutazione della prova dell'inerenza dei costi e il riparto dell'onere probatorio restano assorbite se il processo si estingue per causa sopravvenuta.
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