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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37057/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con rideterminazione dell'imponibile ai fini IRPEF, IVA e IRAP. La contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado. L'Agenzia delle entrate aveva poi proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile perché, al momento della costituzione, non risultava depositata la fotocopia della ricevuta di spedizione della raccomandata postale, ritenuta necessaria dagli artt. 22 e 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Con il ricorso per cassazione l'Amministrazione ha dedotto, da un lato, la violazione di tali norme, dell'art. 156 c.p.c. e dell'art. 2699 c.c., sostenendo che la tempestività dell'impugnazione e della costituzione poteva essere verificata tramite l'avviso di ricevimento, se recante la data di spedizione stampigliata dall'ufficio postale; dall'altro, la violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. per avere il giudice dichiarato d'ufficio l'inammissibilità senza contraddittorio sulla questione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha richiamato il principio secondo cui, nel processo tributario, per la notifica a mezzo posta universale, il termine di trenta giorni per la costituzione decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario o da evento equipollente, e non dalla spedizione; inoltre, la mancata produzione della ricevuta di spedizione non comporta inammissibilità se l'avviso di ricevimento reca la data di spedizione attestata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario, perché in tal caso l'avviso assolve la stessa funzione probatoria della ricevuta. Poiché nel caso concreto l'avviso di ricevimento depositato recava la data di spedizione del plico, risultavano rispettati sia il termine di costituzione sia la tempestività dell'appello. La sentenza regionale è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché esamini nel merito i motivi di appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sua violazione non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione quando l'avviso di ricevimento consente di desumere la data di spedizione con attestazione postale idonea alla prova richiesta dalla norma.

  • art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel giudizio di appello tributario la prova della tempestività e della costituzione può essere soddisfatta anche mediante avviso di ricevimento munito di attestazione postale della data di spedizione; l'omesso deposito della sola ricevuta di spedizione non comporta per sé l'inammissibilità.

  • art. 156 c.p.c.

    È richiamato a sostegno del principio di conservazione degli atti processuali, ove l'atto abbia raggiunto lo scopo probatorio cui è preordinato.

  • art. 2699 c.c.

    La data apposta o attestata dall'ufficio postale assume rilievo probatorio quale data certa dell'adempimento della formalità di spedizione.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    La censura relativa alla declaratoria officiosa di inammissibilità è rimasta assorbita; la Corte non si pronuncia nel merito su tale doglianza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato quale parametro di denuncia della violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale parametro di denuncia del vizio processuale dedotto nel primo motivo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando la notificazione dell'impugnazione avvenga a mezzo del servizio postale universale, il termine per la costituzione in giudizio decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario o dall'evento equipollente previsto dalla legge, non dalla mera spedizione del ricorso.
  • La mancata produzione della ricevuta di spedizione non comporta inammissibilità se l'avviso di ricevimento reca, con attestazione dell'ufficio postale, la data di spedizione della raccomandata, perché tale documento può svolgere la medesima funzione probatoria richiesta dalla legge.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione per ragioni meramente formali non può essere dichiarata quando dagli atti prodotti risulti comunque raggiunto lo scopo della prova della tempestività della notificazione e della costituzione.
  • Se l'avviso di ricevimento consente di verificare con certezza la data di spedizione e quella di ricezione, il giudice deve considerare ammissibile l'appello e passare all'esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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