Cassazione Civile, Ordinanza n. 37068/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate aveva controllato i ricavi dichiarati da una società per l'anno 2004 utilizzando gli studi di settore vigenti. Il contraddittorio con la contribuente si era concluso con il rigetto delle giustificazioni offerte per spiegare lo scostamento dai risultati statistici; era quindi stato emesso avviso di accertamento con rideterminazione del reddito d'impresa e recupero di maggiori IVA e IRAP, oltre a interessi e sanzioni. Erano stati notificati anche avvisi di accertamento per trasparenza ai soci. La società e i soci avevano impugnato gli atti; dopo il rigetto in primo grado e l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio da parte della CTR, avevano proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel testo dell'ordinanza non sono riportati i contenuti specifici dei motivi perché il giudizio si è definito per rinuncia.
La decisione
I ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia agli atti del procedimento, sottoscritto dal difensore e dalle parti personalmente, motivandolo con l'avvenuta presentazione di istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. con l. n. 225 del 2016. La Corte ha ritenuto irrilevante l'erronea indicazione del numero di ruolo nell'atto di rinuncia, perché erano correttamente indicati parti e sentenza impugnata, e ha preso atto della notificazione della rinuncia all'Agenzia delle entrate. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio e non ha provveduto sulle spese, in mancanza di attività difensiva dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 193 del 2016
Richiamato quale base dell'istanza di definizione agevolata posta a fondamento della rinuncia al ricorso.
L. n. 225 del 2016
Indicata come legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016, richiamata dai ricorrenti per la definizione agevolata.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio determina l'estinzione del processo quando risulti validamente proposta e notificata alla controparte.
- L'erronea indicazione del numero di ruolo nell'atto di rinuncia non è causa di invalidità se dall'atto risultano con chiarezza le parti e il provvedimento impugnato, consentendo l'esatta identificazione del procedimento.
- Quando la controparte non svolge attività difensiva, il giudice può dichiarare l'estinzione del giudizio senza provvedere sulle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37047/2022 del 19/12/2022
- ordinanza_civile · 19 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37054/2022 del 19/12/2022
- ordinanza_civile · 19 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37055/2022 del 19/12/2022
- ordinanza_civile · 19 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37056/2022 del 19/12/2022
- ordinanza_civile · 19 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37057/2022 del 19/12/2022
- ordinanza_civile · 19 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37069/2022 del 19/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →