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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37055/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, relativa al periodo d'imposta 2007. L'amministrazione aveva recuperato a tassazione, tra l'altro, un credito IVA ritenuto non spettante perché emerso da dichiarazioni integrative presentate oltre il termine di cui all'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998. La società sosteneva che si trattasse non di una mera questione di compensazione del credito tramite dichiarazione integrativa tardiva, ma di un errore emendabile in sede contenziosa, con conseguente illegittimità del recupero. Con il ricorso per cassazione, il primo motivo denunciava violazione dell'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 e degli artt. 53 e 97 Cost., lamentando che la CTR avesse applicato la disciplina della tardività delle dichiarazioni integrative senza considerare che, nel processo tributario, il contribuente può contestare la maggiore pretesa fiscale allegando e provando errori della dichiarazione. Gli altri due motivi, rimasti assorbiti, riguardavano la nullità della sentenza per omessa considerazione delle difese e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata valutazione delle dichiarazioni integrative e della documentazione di verifica.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo condivisibile la censura nella parte in cui distingue tra il limite temporale alla presentazione della dichiarazione integrativa e la possibilità, sempre consentita in giudizio, di opporsi alla pretesa tributaria contestandone la fondatezza. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, perché riesamini nel merito la legittimità del recupero sulla base della documentazione prodotta dalla società e provveda anche sulle spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998

    disciplina il termine per la dichiarazione integrativa quando l'errore è in danno del contribuente; la Corte ribadisce che tale termine riguarda la fase amministrativa e non preclude la contestazione giudiziale della pretesa fiscale.

  • art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998

    richiamato in collegamento con la distinzione operata dalle Sezioni Unite tra errori in danno del Fisco e errori in danno del contribuente.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    norma sul controllo automatizzato che ha dato origine alla cartella impugnata; la pretesa derivante da tale controllo può essere contestata in giudizio dal contribuente.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    richiamato quale base del controllo automatizzato in materia IVA.

  • art. 53 Cost.

    evocato a sostegno della tesi dell'emendabilità della dichiarazione e della necessità che il prelievo sia coerente con la capacità contributiva.

  • art. 97 Cost.

    richiamato nel motivo come parametro di correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    indicato come termine entro cui è emendabile, in via amministrativa, l'errore in danno della pubblica amministrazione.

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato per ribadire che resta salva la possibilità di chiedere rimborso entro il termine previsto, indipendentemente dalla dichiarazione integrativa.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del primo motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per i motivi dichiarati assorbiti, relativi a nullità della sentenza e a violazione delle regole di valutazione della prova.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati nel terzo motivo per contestare l'asserita mancata valutazione della documentazione prodotta.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il contribuente può sempre contestare la maggiore pretesa fiscale dell'Amministrazione allegando errori di fatto o di diritto contenuti nella dichiarazione, anche se non abbia tempestivamente presentato una dichiarazione integrativa nei termini previsti per la fase amministrativa.
  • Il termine previsto per la dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 disciplina la sola emendazione amministrativa e l'eventuale compensazione del credito, ma non limita il diritto di difesa del contribuente in giudizio contro l'atto impositivo o di riscossione.
  • Va distinta la disciplina delle dichiarazioni integrative e dei rimborsi dalla diversa sede contenziosa: in giudizio conta la legittimità sostanziale della pretesa tributaria, non la sola tempestività dell'atto integrativo.
  • Quando la cartella deriva da controllo automatizzato, il giudice deve verificare nel merito se il recupero sia fondato, valutando la documentazione prodotta dal contribuente e non arrestandosi al rilievo formale della tardività della dichiarazione integrativa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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