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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34386/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2007-2011 relativi a immobile in via Maggio n.95 e 99, per il disconoscimento da parte del Comune della riduzione del 50% per inagibilità ex art. 8 d.lgs. n.504/1992. In primo e secondo grado il ricorso era stato respinto. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: (i-ii) nullità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omessa motivazione sugli atti e sulla documentazione probatoria già in possesso del Comune; (iii) violazione dei principi di leale collaborazione e contraddittorio (art.10 l.212/2000 e art.1 l.241/1990) per mancata motivazione relativa a perizia e dichiarazioni prodotte prima della notifica; mancata decisione sull'istanza di autotutela; (iv) erronea applicazione dell'art.8 d.lgs.504/1992 e delle norme sul diritto di difesa per non aver riconosciuto l'inagibilità nonostante la perizia dell'Ing. Monti (2007) e la dichiarazione del geom. Gonfiotti (2011).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi (la CTR aveva esaminato e motivato correttamente il motivo d'appello). Sul terzo motivo la Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione degli atti impositivi è essenziale e non richiede l'espansione della motivazione a tutte le circostanze note alla P.A.; le omissioni formali sono irrilevanti se non hanno cagionato pregiudizio concreto al diritto di difesa. Quanto all'autotutela, il mancato pronunciamento non equivale a diniego e non costituisce, di per sé, vizio dell'atto originario; il sindacato giudiziale sul diniego è limitato. Sul quarto motivo la Corte ha evidenziato che la perizia dell'Ing. Monti è stata prodotta solo in appello e la P.A. ne ha contestato la ritualità; inoltre la mancata contestazione formale non imponeva l'automatica accettazione del fatto: la valutazione della prova è rimessa al giudice di merito e la Corte di legittimità non può riesaminare i fatti. Spese a carico della ricorrente (compensi e esborsi) e ordine di versamento di ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 504/1992

    Disciplina la riduzione ICI per inagibilità; la Corte ha ritenuto che la prova dell'inagibilità non fosse dimostrata in modo idoneo e che la valutazione di tale prova fosse compito del giudice di merito

  • art. 6, comma 4, legge n. 212/2000

    Impedisce all'Amministrazione di chiedere documenti già in suo possesso; la Corte ha interpretato che ciò non obbliga l'Amministrazione a riportare in motivazione tutte le circostanze già note, essendo sufficiente una motivazione essenziale

  • art. 10, comma 1, legge n. 212/2000

    Principio di leale collaborazione; la Corte ha richiamato che esso non trasforma omissioni formali in vizi quando non sussiste pregiudizio alla difesa

  • art. 1, comma 1, legge n. 241/1990

    Principi generali di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione richiamati nella valutazione della motivazione e del contraddittorio

  • art. 112 c.p.c.

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse rispettato tale principio interpretando correttamente il motivo di appello

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    Questione di legittimità costituzionale sollevata dal Comune in merito alla ritualità delle produzioni in appello; la Cassazione non si è soffermata sulla questione per assenza di rilevanza ai fini decisionali

  • art. 97 Cost.

    Riferimento al principio di buon andamento e alla necessità di motivazione amministrativa completa ma essenziale, richiamato nella valutazione della motivazione degli atti impositivi

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    Norma relativa al contributo unificato: la Corte ha disposto l'obbligo del versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente

Massime di principio

  • La motivazione degli atti impositivi deve essere completa ma essenziale: omissioni formali sono irrilevanti se non arrecano pregiudizio concreto al diritto di difesa del contribuente
  • Documenti in possesso della Pubblica Amministrazione non impongono che la motivazione dell'atto ripercorra tutte le circostanze note alla P.A.; tuttavia il contribuente dovrebbe segnalare o depositare specificamente tali documenti presso l'ufficio competente per sollecitare la loro considerazione formale
  • La mancata risposta ad un'istanza di autotutela non equivale a diniego e, salvo specifica norma, non costituisce un vizio dell'atto impugnato; il sindacato giudiziale sul diniego è limitato alle ragioni di interesse generale
  • La prova dell'inagibilità (o di fatti costitutivi dell'agevolazione fiscale) deve essere prodotta nei termini e in modo rituale: perizie prodotte solo in appello possono essere contestate nella loro ammissibilità e non determinano automaticamente l'accoglimento della domanda
  • La valutazione del merito probatorio è prerogativa del giudice di merito; la Corte di Cassazione verifica la correttezza logico-formale della motivazione, ma non procede a un nuovo esame dei fatti
  • Se si intende ottenere un trattamento favorevole (es. riduzione ICI per inagibilità), è prudente che il contribuente renda esplicita e tempestiva la prova all'ufficio che liquida il tributo e, se possibile, ottenere un riscontro formale o segnalazione dell'avvenuta presa in considerazione

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