Cassazione Civile, Sentenza n. 34386/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2007-2011 relativi a immobile in via Maggio n.95 e 99, per il disconoscimento da parte del Comune della riduzione del 50% per inagibilità ex art. 8 d.lgs. n.504/1992. In primo e secondo grado il ricorso era stato respinto. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: (i-ii) nullità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omessa motivazione sugli atti e sulla documentazione probatoria già in possesso del Comune; (iii) violazione dei principi di leale collaborazione e contraddittorio (art.10 l.212/2000 e art.1 l.241/1990) per mancata motivazione relativa a perizia e dichiarazioni prodotte prima della notifica; mancata decisione sull'istanza di autotutela; (iv) erronea applicazione dell'art.8 d.lgs.504/1992 e delle norme sul diritto di difesa per non aver riconosciuto l'inagibilità nonostante la perizia dell'Ing. Monti (2007) e la dichiarazione del geom. Gonfiotti (2011).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi (la CTR aveva esaminato e motivato correttamente il motivo d'appello). Sul terzo motivo la Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione degli atti impositivi è essenziale e non richiede l'espansione della motivazione a tutte le circostanze note alla P.A.; le omissioni formali sono irrilevanti se non hanno cagionato pregiudizio concreto al diritto di difesa. Quanto all'autotutela, il mancato pronunciamento non equivale a diniego e non costituisce, di per sé, vizio dell'atto originario; il sindacato giudiziale sul diniego è limitato. Sul quarto motivo la Corte ha evidenziato che la perizia dell'Ing. Monti è stata prodotta solo in appello e la P.A. ne ha contestato la ritualità; inoltre la mancata contestazione formale non imponeva l'automatica accettazione del fatto: la valutazione della prova è rimessa al giudice di merito e la Corte di legittimità non può riesaminare i fatti. Spese a carico della ricorrente (compensi e esborsi) e ordine di versamento di ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina la riduzione ICI per inagibilità; la Corte ha ritenuto che la prova dell'inagibilità non fosse dimostrata in modo idoneo e che la valutazione di tale prova fosse compito del giudice di merito
art. 6, comma 4, legge n. 212/2000
Impedisce all'Amministrazione di chiedere documenti già in suo possesso; la Corte ha interpretato che ciò non obbliga l'Amministrazione a riportare in motivazione tutte le circostanze già note, essendo sufficiente una motivazione essenziale
art. 10, comma 1, legge n. 212/2000
Principio di leale collaborazione; la Corte ha richiamato che esso non trasforma omissioni formali in vizi quando non sussiste pregiudizio alla difesa
art. 1, comma 1, legge n. 241/1990
Principi generali di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione richiamati nella valutazione della motivazione e del contraddittorio
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse rispettato tale principio interpretando correttamente il motivo di appello
Questione di legittimità costituzionale sollevata dal Comune in merito alla ritualità delle produzioni in appello; la Cassazione non si è soffermata sulla questione per assenza di rilevanza ai fini decisionali
art. 97 Cost.
Riferimento al principio di buon andamento e alla necessità di motivazione amministrativa completa ma essenziale, richiamato nella valutazione della motivazione degli atti impositivi
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
Norma relativa al contributo unificato: la Corte ha disposto l'obbligo del versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente
Massime di principio
- La motivazione degli atti impositivi deve essere completa ma essenziale: omissioni formali sono irrilevanti se non arrecano pregiudizio concreto al diritto di difesa del contribuente
- Documenti in possesso della Pubblica Amministrazione non impongono che la motivazione dell'atto ripercorra tutte le circostanze note alla P.A.; tuttavia il contribuente dovrebbe segnalare o depositare specificamente tali documenti presso l'ufficio competente per sollecitare la loro considerazione formale
- La mancata risposta ad un'istanza di autotutela non equivale a diniego e, salvo specifica norma, non costituisce un vizio dell'atto impugnato; il sindacato giudiziale sul diniego è limitato alle ragioni di interesse generale
- La prova dell'inagibilità (o di fatti costitutivi dell'agevolazione fiscale) deve essere prodotta nei termini e in modo rituale: perizie prodotte solo in appello possono essere contestate nella loro ammissibilità e non determinano automaticamente l'accoglimento della domanda
- La valutazione del merito probatorio è prerogativa del giudice di merito; la Corte di Cassazione verifica la correttezza logico-formale della motivazione, ma non procede a un nuovo esame dei fatti
- Se si intende ottenere un trattamento favorevole (es. riduzione ICI per inagibilità), è prudente che il contribuente renda esplicita e tempestiva la prova all'ufficio che liquida il tributo e, se possibile, ottenere un riscontro formale o segnalazione dell'avvenuta presa in considerazione
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