Cassazione Civile, Sentenza n. 34174/2022 del 21/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTP di Rieti e successivo parziale accoglimento in appello: l'Agenzia contestava la deducibilità delle quote di ammortamento 2006 dedotte dalla società per mancata o irregolare tenuta del registro dei beni ammortizzabili (art. 16 d.P.R. n.600/1973). L'Amministrazione sosteneva che la CTR aveva erroneamente ritenuto equipollente la documentazione alternativa prodotta dalla contribuente applicando la deroga prevista dall'art. 12 d.P.R. n.435/2001.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Il Supremo Collegio ha confermato che la CTR aveva correttamente verificato l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 12 d.P.R. n.435/2001: la contribuente aveva annotato nei libri contabili (libro giornale) le scritture relative agli ammortamenti e aveva prodotto schede analitiche che consentivano il riscontro della consistenza dei cespiti (con riferimento anche alla possibilità, prevista dal terzo comma dell'art.16, di indicazioni per categorie omogenee). Pertanto la deroga è stata ritenuta applicabile e le quote di ammortamento sono state ammesse. Il ricorso è stato dichiarato infondato; nulla disposto sulle spese processuali data la qualità di parte pubblica dell'Agenzia.
Norme richiamate
d.P.R. 7 dicembre 2001, n.435, art.12
1. I soggetti di cui all'articolo 13, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che tengono i libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile, hanno facolta' di non tenere i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed il registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che: a) le registrazioni siano effettuate nel libro giornale nei termini previsti dalla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per i relativi registri e nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per il registro dei beni ammortizzabili; b) su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri per i quali ci si avvale della facolta' di cui al presente articolo. 2. Le annotazioni nei registri contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nei registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e nel registro dei beni ammortizzabili.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la deroga è applicabile solo se il contribuente ha effettuato le registrazioni 'alternative' nel libro giornale e, qualora richiesto, ha fornito all'Amministrazione i medesimi dati che sarebbero stati annotati nel registro dei beni ammortizzabili; in presenza di tali condizioni l'equiparazione produce effetti fiscali (consente la deducibilità delle quote di ammortamento).
d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art.16
La norma impone la tenuta del registro dei beni ammortizzabili; la Corte ha richiamato la possibilità prevista dal terzo comma di indicazioni anche per categorie omogenee e ha ritenuto che l'annotazione alternativa nel libro giornale possa sostituire il registro se resa nei termini e con i dati richiesti dall'Amministrazione (in collegamento con l'art.12 d.P.R. n.435/2001).
d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, art.102
Norma richiamata nel contesto della deducibilità fiscale delle spese e degli ammortamenti; la Corte ha valutato la legittimità fiscale delle quote dedotte alla luce delle condizioni di tenuta contabile previste dalle norme richiamate.
Codice civile, art.2214
Riferimento ai libri contabili obbligatori: le annotazioni nei registri contabili previsti dall'art.2214 c.c. (es. libro giornale) sono equiparate, se rispettano i requisiti dell'art.12 d.P.R. n.435/2001, alle annotazioni previste nel registro dei beni ammortizzabili.
Codice civile, art.2697
Riferimento al criterio della prova: la questione implicava l'accertamento dei fatti in ordine alle annotazioni contabili e alla documentazione prodotta; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse correttamente accertato la sussistenza delle registrazioni alternative a fronte della documentazione presentata dal contribuente.
Massime di principio
- La deroga di cui all'art.12 d.P.R. n.435/2001 consente di non tenere il registro dei beni ammortizzabili solo se le scritture sono annotate nel libro giornale nei termini e, su richiesta dell'Amministrazione, vengono forniti in forma sistematica gli stessi dati che sarebbero stati annotati nel registro; in tal caso le annotazioni sono equiparate.
- In caso di contestazione fiscale sull'omessa o irregolare tenuta del registro beni ammortizzabili il giudice deve accertare se il contribuente ha effettuato le annotazioni alternative e/o ha fornito i dati richiesti dall'Amministrazione; se ciò risulta, le quote di ammortamento possono essere ammesse.
- È fondamentale conservare e produrre schede analitiche, scritture in partita doppia e ogni documentazione che consenta il riscontro puntuale della consistenza dei cespiti (anche con indicazione per categorie omogenee, se ammesso), perché ciò può sanare l'irregolarità formale del registro.
- L'onere di prova sulla realtà delle merci/cespiti e sulla corretta deduzione grava in primo luogo sull'Amministrazione quanto alla contestazione dell'illegittimità, ma il contribuente deve essere in grado di dimostrare, mediante documentazione sistematica, la regolarità sostanziale delle operazioni.
- Prima di adottare la ripresa fiscale per omissione del registro, l'Amministrazione dovrebbe chiedere i dati alternativi previsti dall'art.12; in contenzioso il mancato accertamento della inesistenza di tali dati può portare all'annullamento della ripresa.
- La giurisprudenza della Corte di Cassazione è orientata ad ammettere la deducibilità delle quote di ammortamento anche in mancanza dell'annotazione formale nel registro dei beni ammortizzabili, purché sussistano le annotazioni alternative o i dati richiesti (cfr. Cass. n.7449/2021 richiamata nel provvedimento).
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