Cassazione Civile, Sentenza n. 34154/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rimborso IVA versata per le cessioni gratuite di campioni sanitari di modico valore per gli anni 1998-2004, sulla base dell'esclusione prevista dall'art. 2, comma 3, lett. d) del d.P.R. n. 633/1972. La ricorrente sostiene di essersi conformata a risposte positive fornite dall'Amministrazione a interpelli (2000/2001), poi ritrattate con risoluzione/parere del 2003/2004, deducendo che l'erronea indicazione amministrativa l'avrebbe indotta a versare IVA e che l'omessa restituzione e il mancato annullamento in autotutela avrebbero integrato responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. o, in subordine, ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. La richiesta di rimborso amministrativo fu presentata nel 2006 e dichiarata decaduta per decorrenza biennale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della B.Braun. Ha ritenuto inammissibili alcune censure per questioni di preclusione e giudicato infondate le restanti. Principali argomenti: le risposte a interpello, di valore consultivo, non costituiscono titolo autonomo per la restituzione dell'IVA; non sussiste obbligo giuridico per l'Amministrazione di provvedere al rimborso d'ufficio quando il contribuente è decaduto dal diritto per mancata tempestiva richiesta; la responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. richiede di individuare condotta illecita e nesso causale che qui non sono provati in modo tale da superare la disciplina della decadenza; l'azione di ingiustificato arricchimento è improponibile quando esiste in astratto un'azione tipica (rimborso tributario). Per queste ragioni la sentenza d'appello è confermata. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 2, comma 3, lett. d)
Definisce l'esclusione dall'IVA per cessioni gratuite di campioni sanitari di modico valore; costituisce il fondamento soggettivo dell'ipotetico diritto al rimborso dell'imposta versata indebitamente
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Prevede il termine biennale di decadenza per la richiesta di rimborso; la Corte ha ritenuto che la decadenza impedisca il diritto al rimborso se non esercitato tempestivamente, e che ciò osti a un obbligo giuridico dell'Amministrazione di restituire d'ufficio
Legge 27 luglio 2000, n. 212
Regola il comportamento del contribuente conforme a indicazioni dell'Amministrazione (affidamento), ma secondo la Corte non trasforma le risposte a interpello in un titolo autonomo per la restituzione dell'imposta
Legge 27 luglio 2000, n. 212
Disciplina l'interpello; la Corte ricorda che le risposte amministrative hanno valore consultivo e non equivalgono di per sé al titolo legale per il rimborso
Costituzione
Principi di imparzialità, correttezza e buon andamento della P.A.; la Corte li valorizza ma ritiene che non bastino a creare un obbligo di rimborso d'ufficio o a sovvertire la disciplina della decadenza
Codice civile
Fondamento della responsabilità aquiliana: richiede un fatto illecito, colpa e nesso causale; la Corte ha ritenuto non provata una condotta illecita autonoma che giustifichi il risarcimento
Codice civile
Azionedi ingiustificato arricchimento: la Corte conferma che è sussidiaria e non proponibile se esiste in astratto un'azione tipica (qui il rimborso tributario)
Codice civile
Obblighi di diligenza e buona fede nelle obbligazioni e nei contratti; evocati dalla ricorrente per sostenere doveri di correttezza, ma la Corte non li ritiene sufficienti a creare l'obbligo di rimborso d'ufficio
Direttive europee IVA
VI Direttiva 77/388/CEE; Direttiva 2006/112/CE
Principio di neutralità dell'IVA richiamato dalla ricorrente; la Corte ritiene che il principio non possa elidere la disciplina processuale/di decadenza interna e non giustifica di per sé l'ammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento
Codice di procedura civile
art. 360 (motivi di cassazione), art. 346, art. 345, art. 360-bis
Norme processuali richiamate per valutare ammissibilità dei motivi, limiti del riesame in cassazione, e regole su nuove domande/giudicato interno; la Corte ha dichiarato inammissibili talune censure per violazione delle regole di preclusione o genericità
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma sul contributo unificato; la sentenza rileva l'obbligo accessorio per la ricorrente relativo al contributo quando dovuto
Massime di principio
- Le risposte a interpello e gli atti amministrativi di natura consultiva non costituiscono di per sé un titolo autonomo per ottenere il rimborso dell'imposta versata: il diritto al rimborso rimane disciplinato dalla normativa tributaria sostanziale e dai termini previsti
- La decadenza per la richiesta di rimborso (termine biennale) impedisce al contribuente di ottenere la restituzione se non esercita tempestivamente l'azione prevista; tale decadenza non è bypassata dalla semplice ritrattazione amministrativa
- Per ottenere risarcimento ex art. 2043 c.c. è necessario dimostrare una condotta illecita (commissiva o omissiva) della P.A. e il nesso causale diretto tra tale condotta e il danno; l'esistenza di errori amministrativi non è automaticamente sufficiente
- L'azione di ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.) è sussidiaria: non è proponibile quando, in astratto, esiste un'azione tipica (come il rimborso tributario), anche se quest'ultima è divenuta in concreto impraticabile per decadenza o prescrizione
- Se il giudicato interno ha formato su una determinata impostazione causale o sulla mancanza di responsabilità, il soggetto non può in appello o in cassazione mutare radicalmente il fondamento causale senza avere osservato le regole processuali (es. appello incidentale o riproposizione ex art. 346 c.p.c.)
- La mancata restituzione delle somme in sé non può essere considerata la causa originaria del danno quando il danno è consistito nel versamento stesso: la responsabilità per la mancata restituzione richiede un autonomo obbligo giuridico della P.A., non desumibile automaticamente dalla ritrattazione di pareri
- Se l'Amministrazione modifica l'orientamento interpretativo, il contribuente deve comunque attivarsi tempestivamente per tutelare il proprio diritto al rimborso (presentando istanza o ricorso entro i termini), soprattutto quando la ritrattazione rende evidente l'errore precedente
- In situazioni simili è importante documentare l'affidamento sulle risposte amministrative e, contestualmente, vigilare sui termini procedurali per non perdere i rimedi tipici; per tutelarsi meglio, considerare azioni incidentali o riproposizioni procedurali adeguate se il primo grado definisce la causa su basi limitanti
- Il principio di neutralità dell'IVA a livello comunitario non sopperisce alle preclusioni procedurali nazionali: le doglianze sostanziali devono essere accompagnate da corrette azioni processuali per non essere precluse
- Valutare sempre, prima di proporre azioni risarcitorie, se esistono strade tipiche (rimborso tributario) percorribili in astratto; l'azione risarcitoria richiede profili probatori più gravosi e la dimostrazione di colpa o illecito amministrativo
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