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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34374/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano la revocazione della sentenza n. 19364/2020 della Cassazione. L'impugnazione verteva su due presunte 'errori di fatto' della Corte: (1) una supposta falsa assunzione che l'avviso di accertamento richiamasse l'art. 2291 c.c. e una confusione tra società in nome collettivo e accomandita semplice, con conseguente errata indicazione di responsabilità illimitata del socio accomandante invece della limitazione prevista dall'art. 36 D.P.R. n. 602/1973; (2) la mancata considerazione, nei motivi secondo e terzo, di questioni relative alla nullità dell'accertamento per mancata preventiva e autonoma notifica all'impresa (società cessata) e alla presunta illegittima inversione dell'onere della prova a carico dei soci.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che non sussistesse alcun errore di fatto evidente ai sensi dell'art. 395 c.p.c.: la sentenza impugnata non confondeva le tipologie societarie né affermava responsabilità illimitata del socio accomandante, bensì aveva precisato la portata dell'art. 36 D.P.R. n. 602/1973 e la responsabilità dell'accomandante limitata alla misura risultante dal bilancio di liquidazione. Quanto alla seconda doglianza, la Corte ha ritenuto che non vi fosse una svista nel non avere esaminato questioni che, in realtà, erano superate dalla ratio decidendi o erano state comunque riportate nella decisione. La richiesta costituiva quindi mera riesamina del merito e non un errore di fatto revocatorio. Inoltre è stato disposto l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (come modificato).

Norme richiamate

  • art. 2291 cod. civ.

    Riferimento richiamato dai ricorrenti come presunto richiamo nell'avviso di accertamento; la Corte ha invece precisato di non aver affermato responsabilità illimitata del socio accomandante né di aver confuso le forme societarie.

  • art. 36 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Disciplina la responsabilità dei soci in materia tributaria. La Corte ha avuto riguardo a tale norma ma ha chiarito che la responsabilità dell'accomandante è limitata e va valutata 'in riferimento a quanto risulta dal bilancio di liquidazione', distinguendo l'ambito applicativo rispetto alle società di capitale.

  • art. 391-bis c.p.c. (revocazione)

    La revocazione è ammessa in presenza di determinati presupposti, tra cui l'errore di fatto ai sensi dell'art. 395 c.p.c.; la Corte ha ricordato che il ricorso per revocazione richiede un errore di fatto evidente e documentale.

  • art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Individua l'errore di fatto come causa di revocazione: deve trattarsi di percezione errata dei fatti evidente dal confronto tra sentenza e atti/documenti senza necessità di interpretazioni complesse; la Corte ha applicato questo criterio per respingere il ricorso.

  • artt. 39 e 41 D.P.R. n. 602/1973

    Richiamati dai ricorrenti rispetto ai presupposti della procedura accertativa e alla necessità di atti presupposti; la Corte ha ritenuto che le doglianze su mancata previa notifica alla società cessata fossero superate dalla valutazione complessiva sulla legittimità della notifica ai soci.

  • artt. 2324 e 2697 cod. civ.

    Norme relative all'onere della prova. I ricorrenti lamentavano errata distribuzione dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto che la questione fosse stata considerata e che non sussistesse un errore di fatto tale da giustificare la revocazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228)

    Prevede l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato; la Corte ha accertato i presupposti processuali per l'applicazione di tale norma e ha ordinato l'ulteriore versamento.

  • Cass. sez. civ., 19/05/2017, n. 12726 (giurisprudenza richiamata)

    Richiamata in relazione al principio per cui l'errore di fatto deve risultare in modo evidente dal confronto tra sentenza e atti senza bisogno di complesse argomentazioni; la Corte ha seguito tale orientamento per escludere l'errore revocatorio.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammessa solo per errori di fatto incontrovertibili e documentali; non è lo strumento per rimettere in discussione la valutazione giuridica o per un nuovo esame del merito.
  • Un'asserita 'confusione' sulla natura della società (es. snc vs sas) deve essere dimostrata come errore di fatto evidente negli atti per giustificare la revocazione; mere differenze di interpretazione giuridica non bastano.
  • Quando la società è cessata, la notifica di atti tributari ai soci (incluso l'accomandante) può essere considerata valida e idonea a fondare l'accertamento; le doglianze sulla mancata notifica preventiva alla società vanno valutate alla luce della situazione concreta e della ratio della decisione.
  • La responsabilità del socio accomandante è limitata: in ambito tributario la valutazione delle somme cui risponde può fare riferimento al bilancio di liquidazione; non sempre si applica la disciplina riferita alle società di capitale.
  • La semplice riproposizione di questioni già decise o richieste di riesame della prova non costituisce errore revocatorio: occorre offrire documentazione chiara e immediatamente decisiva che mostri la percezione errata dei fatti da parte del giudice.
  • In caso di contestazione sull'onere della prova, per impugnare con successo occorre dimostrare che il giudice abbia operato una valutazione palesemente contraria agli atti e ai documenti, non solo una diversa interpretazione della prova.

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