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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34357/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava in Cassazione la decisione della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia confermando l'accertamento di maggior reddito derivante da inesatta giustificazione di esborsi. In sede di revocazione il contribuente aveva dedotto errori di fatto: (1) la CTR avrebbe confuso l'adesione allo "scudo fiscale" del 2001 con quello del 2009; (2) la CTR avrebbe ritenuto controversa la preclusione all'attività accertativa senza che l'appellante avesse censurato tale punto; (3) omissione di verifica dell'anteriorità della disponibilità delle somme rispetto agli acquisti immobiliari. In Cassazione si è censurata la decisione per violazione degli artt. 395 e 360 c.p.c. e per mancata valutazione di fatti decisivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato il rilievo dell'errore di identificazione dello "scudo": anche ammesso un errore sulla data di rientro dei capitali, la decisione impugnata si fondava sull'assenza della prova che le somme indicate fossero effettivamente utilizzate dal contribuente per sostenere le spese contestate, quindi l'eventuale errore non era decisivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse (il contribuente non aveva sollevato la questione in sede di revocazione). Il terzo motivo è stato assorbito. La Cassazione ha quindi respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite (liquidate in € 6.500,00 oltre spese prenotate a debito) e dichiarando l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002 come modificato dalla l. n.228/2012.

Norme richiamate

  • art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    Regola la revocazione per errore di fatto. La Corte ricorda che per ottenere la revocazione occorre che l'errore di fatto sia decisivo per la decisione impugnata; se la decisione si basa su un diverso vizio (es. mancanza della prova essenziale), l'errore di fatto non è decisivo.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.

    art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.

    Prevede i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, vizio di fatto determinante, omessa o insufficiente verifica di fatti decisivi). La Corte ha applicato tali criteri per valutare le censure sul vizio di fatto e sull'omessa verifica di elementi istruttori.

  • d.l. 25 settembre 2001, n. 350 ("scudo fiscale" 2001)

    d.l. 25 settembre 2001, n. 350

    Riferimento normativo all'emersione dei capitali (cd. "scudo fiscale 2001"): l'adesione e il rimpatrio dei capitali può giustificare la disponibilità di somme, ma il contribuente deve dimostrare la diretta riconducibilità di tali somme alle spese o agli acquisti contestati.

  • d.l. 1 luglio 2009, n. 78, art. 13-bis ("scudo fiscale" 2009)

    d.l. 1 luglio 2009, n. 78, art. 13-bis

    Menzione dello "scudo fiscale" 2009: la Corte osserva che, anche in presenza di confusione tra diversi istituti di emersione, ciò risulta non decisivo quando la sentenza d'appello abbia comunque escluso la prova dell'utilizzo delle somme per gli esborsi contestati.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater; l. 24 dicembre 2012, n. 228, comma 17

    art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo a carico del ricorrente a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Per ottenere la revocazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c. l'errore denunciato deve essere decisivo: se la decisione impugnata si fonda su una mancanza di prova essenziale, un errore non decisivo sulla datazione o sulla qualificazione di un atto non basta a giustificare la revocazione.
  • Quando il contribuente invoca il rimpatrio di capitali emersi ("scudo fiscale") per giustificare esborsi, grava sul contribuente l'onere probatorio di dimostrare la diretta riconducibilità di quelle specifiche somme alle spese o agli acquisti contestati; la mera dichiarazione dell'avvenuto rimpatrio non è sufficiente senza documentazione idonea.
  • In sede di impugnazione è necessario sollevare tempestivamente e con interesse tutte le censure rilevanti: questioni non proposte in sede di revocazione possono essere dichiarate inammissibili per difetto di interesse.
  • Se la disponibilità dei capitali e la data del loro rientro sono oggetto di controversia probatoria, la Corte valuterà se l'eventuale errore sulla data sia realmente determinante per l'esito: in mancanza della prova dell'utilizzo delle somme, l'errore di datazione è spesso irrilevante.
  • In caso di rigetto del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e all'applicazione di contributi processuali aggiuntivi previsti dalla normativa vigente (es. art.13 DPR 115/2002 come modificato).

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