Cassazione Civile, Sentenza n. 34159/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Revocazione dell'ordinanza n.6999/21 della Corte di Cassazione per presunto errore di fatto (art.395 n.4 c.p.c.): i ricorrenti contestano che la Corte abbia ritenuto che l'accertamento a carico della società Videomatic s.n.c. fosse stato definito mediante accertamento con adesione, mentre in realtà la società avrebbe prestato acquiescenza ai sensi dell'art.15 d.lgs. n.218/1997 (versamento e rinuncia al contenzioso). Sostengono che la diversa qualificazione (accertamento con adesione vs acquiescenza) ha rilevanza giuridica e avrebbe portato a una errata decisione in ordine alla necessità del litisconsorzio con la società e alla possibilità per i soci di contestare nel merito gli avvisi di accertamento loro notificati "per trasparenza".
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussista l'errore di fatto denunciato: l'ordinanza impugnata dà atto che la società aveva definito l'avviso ai sensi dell'art.15 d.lgs. n.218/1997 e il fatto decisivo per la decisione era la definitività dell'accertamento a carico della società e la rinuncia della stessa al contenzioso. Il richiamo della Corte a giurisprudenza sull'accertamento con adesione è stato considerato strumentale alla valutazione del fatto decisivo e non prova di una svista percettiva. Le ulteriori argomentazioni dei ricorrenti in memoria erano interpretazioni giuridiche alternative, non rimediabili con la revocazione. Non vi è pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimata. La Corte ha altresì richiamato l'eventuale obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Norma che disciplina il procedimento di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione; limite dell'azione di revocazione applicata nel procedimento in esame.
Regola l'errore di fatto revocatorio: deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti, essere evidente, decisivo e rilevabile direttamente dal confronto tra sentenza e documenti, escludendo valutazioni interpretative complesse.
La definizione amministrativa dell'accertamento costituisce titolo per l'accertamento nei confronti delle persone fisiche; la definitività dell'atto sociale riverbera sugli accertamenti nei confronti dei soci.
Disciplina l'acquiescenza della società all'avviso di accertamento con versamento e riduzione delle sanzioni; tale scelta comporta la rinuncia al contenzioso e rende definitivo l'accertamento aziendale, impedendo ai soci di sollevare questioni che avrebbero dovuto essere dedotte dalla società.
art.9-bis decreto legge n.79/1997 (convertito)
Norma richiamata a titolo di analogia: la definizione agevolata prevista comporta effetti simili in termini di preclusione di contestazioni dei soci quando la società definisce la propria posizione.
art.23, comma 8-bis d.l. n.137/2020 (conv. L. n.176/2020)
Consente depositi di requisitoria scritta del Pubblico Ministero; qui menzionata per il deposito della concl usione del P.G.
art.13, comma 1-quater e 1-bis d.P.R. n.115/2002
Prevede l'obbligo, in taluni casi, del versamento aggiuntivo del contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- Il rimedio della revocazione per errore di fatto è molto circoscritto: può essere utilizzato solo per svisti percettivi evidenti e decisivi emergenti direttamente dagli atti, non per riedizion e di questioni giuridiche o per diversa interpretazione del diritto.
- La qualificazione dell'atto societario (accertamento con adesione vs acquiescenza/definizione agevolata) deve essere attentamente verificata nei documenti processuali: l'elemento decisivo per l'incidenza sui soci è la definitività dell'accertamento e la rinuncia della società al contenzioso.
- Quando la società definisce o acquiesce all'accertamento (rendendolo definitivo), i soci, di norma, non possono contestare nel merito gli effetti fiscali derivanti da tale definizione, e non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci nelle impugnative personali contro avvisi "per trasparenza".
- In casi simili è preferibile agire mediante i rimedi ordinari nei termini del processo tributario (far impugnare dall'azienda o intervenire tempestivamente) piuttosto che tentare una revocazione in Cassazione, che non è idonea a rimettere in discussione valutazioni giuridiche o fattuali complesse.
- Prima di proporre impugnazioni o ricorsi di revocazione verificare e conservare documentazione esplicita sul tipo di definizione adottata dalla società (atto di adesione, quietanza per acquiescenza, istanze di definizione agevolata) perché solo le evidenze documentali immediate possono sostenere un motivo revocatorio per errore di fatto.
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