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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34153/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Metra Holding convenne banche e Poste chiedendo risarcimento di €97.860 per il furto e la negoziazione di un assegno bancario (emesso per €60, inviato per posta assicurata e sottratto in consegna), poi alterato e incassato da Luigi Pisani per importo molto superiore. In primo grado il Tribunale respinse la domanda contro le banche e condannò Poste solo nei limiti dell'indennizzo previsto dal d.P.R. 156/1973. In appello Metra impugnò la decisione; in cassazione la ricorrente principale dedusse, tra l'altro, che le banche dovevano aver rilevato la falsificazione con la diligenza dell'«accorto banchiere» e che Poste era responsabile anche in via extracontrattuale per il fatto del suo dipendente. UBI Banca (incidentale) censurò la compensazione delle spese e la liquidazione degli onorari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Metra Holding (inammissibile e/o infondato): ha confermato che la falsificazione dell'assegno non era percepibile ictu oculi e quindi le banche non erano civilmente responsabili; ha ritenuto che la responsabilità del dipendente di Poste si inserisce nel rapporto contrattuale con l'azienda postale e che la domanda extracontrattuale non compensa la fattispecie già valutata come inadempimento contrattuale, pertanto il rigetto è corretto in diritto. Ha però accolto un motivo del ricorso incidentale di UBI Banca relativo all'errata applicazione dello scaglione tariffario per la liquidazione delle spese di appello: ha cassato la sentenza limitatamente a questo punto, sostituendo i valori con quelli del corretto scaglione e liquidando a favore di Metra la somma complessiva di €3.777 (oltre accessori) a carico della Banca delle Marche. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi incidentali, compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e disposto il versamento del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma procedurale invocata dalla ricorrente per denunciare violazione e falsa applicazione di norme sostanziali; la Corte sottolinea i necessari oneri di specificità richiesti per la sua ammissione e rigetta la doglianza quando questa ha natura fattuale.

  • art. 1176 c.c.

    Parametro della diligenza cui rapportare la condotta della banca: si richiede la diligenza dell'accorto banchiere; va applicata in modo elastico e valutata concretamente dal giudice di merito.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato nella prospettazione di responsabilità extracontrattuale; la Corte ha ritenuto però prevalente la qualificazione contrattuale della responsabilità di Poste nel caso specifico.

  • art. 2049 c.c.

    Norma sulla responsabilità del datore per il fatto dei suoi dipendenti; la Corte ha precisato che, nella specie, il fatto del dipendente si inserisce nell'esecuzione di un obbligo contrattuale e pertanto la responsabilità va inquadrata nel rapporto contrattuale piuttosto che come autonoma (art. 2049) con conseguente esclusione della diversa qualificazione invocata.

  • art. 48 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

    Normativa che disciplina l'indennizzo per servizi postali assicurati; il Tribunale aveva già limitato la responsabilità di Poste agli importi previsti da tale norma, limiti che la Corte ha ritenuto rilevanti per l'esito del giudizio.

  • D.Lgs. 22 maggio 2003, n. 259

    Richiamato quale disciplina speciale per la responsabilità delle Poste; la Corte ha ritenuto che la normativa delimiti i confini della responsabilità contrattuale dell'operatore postale.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»

    Norma applicabile ratione temporis per la compensazione delle spese: la Corte ha ritenuto che la formulazione originaria (più elastica) fosse applicabile al caso e che la compensazione operata in primo grado non fosse sindacabile in cassazione.

  • D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e sentenza Corte Costituzionale n. 41/2021

    Riferimento alla questione sulla legittimità dell'impiego di giudici ausiliari in collegi di appello; la Corte ha escluso la nullità della sentenza impugnata per la partecipazione del giudice ausiliario nella composizione del collegio, alla luce della pronuncia costituzionale e della tollerabilità temporanea.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Tabelle per la liquidazione degli onorari: la Corte ha cassato la decisione di merito limitatamente alla liquidazione delle spese che eccedeva il massimale previsto per lo scaglione corretto, sostituendo i valori.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato; la Corte ha rilevato l'obbligo, nei termini indicati, del versamento di un ulteriore importo a carico della ricorrente se dovuto.

Massime di principio

  • La banca è responsabile per il pagamento di assegni falsificati solo se la contraffazione è percepibile 'ictu oculi' dall'accorto banchiere senza ricorrere ad ausili tecnici o competenze da esperto; la valutazione è di merito e richiede accertamento concreto.
  • La diligenza richiesta alla banca si misura secondo l'art. 1176 c.c. (accorto banchiere) e va valutata considerando l'insieme degli elementi, non singoli particolari rilevabili solo dopo esame approfondito.
  • La perdita/traffugamento di plico assicurato consegnato da Poste va inquadrare prioritariamente come responsabilità contrattuale dell'operatore postale; la responsabilità del dipendente si imputa al datore di lavoro nell'ambito del rapporto contrattuale, con possibili limiti tariffari/indennitari previsti dalla normativa specifica.
  • In cassazione le doglianze di violazione di legge (art. 360 c.p.c.) devono essere specifiche e non trasformabili in semplice sindacato di fatto: la Corte non riesamina valutazioni probatorie del merito salvo vizi di diritto chiari.
  • La compensazione delle spese e la liquidazione dei compensi seguono le regole temporali-legate al testo applicabile ratione temporis; errori di scaglione tariffario possono essere cassati e corretti dalla Corte di legittimità senza nuovi accertamenti di fatto.

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