Cassazione Civile, Sentenza n. 34153/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Metra Holding convenne banche e Poste chiedendo risarcimento di €97.860 per il furto e la negoziazione di un assegno bancario (emesso per €60, inviato per posta assicurata e sottratto in consegna), poi alterato e incassato da Luigi Pisani per importo molto superiore. In primo grado il Tribunale respinse la domanda contro le banche e condannò Poste solo nei limiti dell'indennizzo previsto dal d.P.R. 156/1973. In appello Metra impugnò la decisione; in cassazione la ricorrente principale dedusse, tra l'altro, che le banche dovevano aver rilevato la falsificazione con la diligenza dell'«accorto banchiere» e che Poste era responsabile anche in via extracontrattuale per il fatto del suo dipendente. UBI Banca (incidentale) censurò la compensazione delle spese e la liquidazione degli onorari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Metra Holding (inammissibile e/o infondato): ha confermato che la falsificazione dell'assegno non era percepibile ictu oculi e quindi le banche non erano civilmente responsabili; ha ritenuto che la responsabilità del dipendente di Poste si inserisce nel rapporto contrattuale con l'azienda postale e che la domanda extracontrattuale non compensa la fattispecie già valutata come inadempimento contrattuale, pertanto il rigetto è corretto in diritto. Ha però accolto un motivo del ricorso incidentale di UBI Banca relativo all'errata applicazione dello scaglione tariffario per la liquidazione delle spese di appello: ha cassato la sentenza limitatamente a questo punto, sostituendo i valori con quelli del corretto scaglione e liquidando a favore di Metra la somma complessiva di €3.777 (oltre accessori) a carico della Banca delle Marche. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi incidentali, compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e disposto il versamento del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma procedurale invocata dalla ricorrente per denunciare violazione e falsa applicazione di norme sostanziali; la Corte sottolinea i necessari oneri di specificità richiesti per la sua ammissione e rigetta la doglianza quando questa ha natura fattuale.
art. 1176 c.c.
Parametro della diligenza cui rapportare la condotta della banca: si richiede la diligenza dell'accorto banchiere; va applicata in modo elastico e valutata concretamente dal giudice di merito.
art. 2043 c.c.
Richiamato nella prospettazione di responsabilità extracontrattuale; la Corte ha ritenuto però prevalente la qualificazione contrattuale della responsabilità di Poste nel caso specifico.
art. 2049 c.c.
Norma sulla responsabilità del datore per il fatto dei suoi dipendenti; la Corte ha precisato che, nella specie, il fatto del dipendente si inserisce nell'esecuzione di un obbligo contrattuale e pertanto la responsabilità va inquadrata nel rapporto contrattuale piuttosto che come autonoma (art. 2049) con conseguente esclusione della diversa qualificazione invocata.
art. 48 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
Normativa che disciplina l'indennizzo per servizi postali assicurati; il Tribunale aveva già limitato la responsabilità di Poste agli importi previsti da tale norma, limiti che la Corte ha ritenuto rilevanti per l'esito del giudizio.
D.Lgs. 22 maggio 2003, n. 259
Richiamato quale disciplina speciale per la responsabilità delle Poste; la Corte ha ritenuto che la normativa delimiti i confini della responsabilità contrattuale dell'operatore postale.
art. 92, comma 2, c.p.c.
«se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»
Norma applicabile ratione temporis per la compensazione delle spese: la Corte ha ritenuto che la formulazione originaria (più elastica) fosse applicabile al caso e che la compensazione operata in primo grado non fosse sindacabile in cassazione.
D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e sentenza Corte Costituzionale n. 41/2021
Riferimento alla questione sulla legittimità dell'impiego di giudici ausiliari in collegi di appello; la Corte ha escluso la nullità della sentenza impugnata per la partecipazione del giudice ausiliario nella composizione del collegio, alla luce della pronuncia costituzionale e della tollerabilità temporanea.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Tabelle per la liquidazione degli onorari: la Corte ha cassato la decisione di merito limitatamente alla liquidazione delle spese che eccedeva il massimale previsto per lo scaglione corretto, sostituendo i valori.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato; la Corte ha rilevato l'obbligo, nei termini indicati, del versamento di un ulteriore importo a carico della ricorrente se dovuto.
Massime di principio
- La banca è responsabile per il pagamento di assegni falsificati solo se la contraffazione è percepibile 'ictu oculi' dall'accorto banchiere senza ricorrere ad ausili tecnici o competenze da esperto; la valutazione è di merito e richiede accertamento concreto.
- La diligenza richiesta alla banca si misura secondo l'art. 1176 c.c. (accorto banchiere) e va valutata considerando l'insieme degli elementi, non singoli particolari rilevabili solo dopo esame approfondito.
- La perdita/traffugamento di plico assicurato consegnato da Poste va inquadrare prioritariamente come responsabilità contrattuale dell'operatore postale; la responsabilità del dipendente si imputa al datore di lavoro nell'ambito del rapporto contrattuale, con possibili limiti tariffari/indennitari previsti dalla normativa specifica.
- In cassazione le doglianze di violazione di legge (art. 360 c.p.c.) devono essere specifiche e non trasformabili in semplice sindacato di fatto: la Corte non riesamina valutazioni probatorie del merito salvo vizi di diritto chiari.
- La compensazione delle spese e la liquidazione dei compensi seguono le regole temporali-legate al testo applicabile ratione temporis; errori di scaglione tariffario possono essere cassati e corretti dalla Corte di legittimità senza nuovi accertamenti di fatto.
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