Cassazione Civile, Ordinanza n. 01940/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa dell'INPS di assoggettare un avvocato, per l'anno 2010, all'obbligo contributivo verso la Gestione separata. Il professionista aveva chiesto che fosse dichiarata l'insussistenza dell'obbligo contributivo, sostenendo che la sua attività fosse occasionale e che il reddito prodotto fosse molto inferiore alla soglia di euro 5.000,00. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che, per i professionisti non iscritti alla cassa di categoria e non tenuti al contributo soggettivo, l'iscrizione alla Gestione separata fosse obbligatoria; aveva inoltre valorizzato indici come l'iscrizione all'albo, l'apertura della partita IVA nel 2010 e la dichiarazione dei redditi come lavoro autonomo non occasionale, escludendo che l'esiguità del reddito bastasse da sola a qualificare l'attività come occasionale. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 44 d.l. n. 269/2003 per avere la Corte escluso l'occasionalità dell'attività nonostante il reddito inferiore a 5.000 euro; violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova; omesso esame di un documento decisivo relativo alla situazione contributiva; violazione dell'art. 132, comma 2, c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per motivazione illogica e apparente; violazione delle norme sulla Gestione separata e sul sistema previdenziale dei professionisti (l. n. 335/1995, d.l. n. 98/2011, d.lgs. n. 103/1996).
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato, in linea con un orientamento consolidato e con la sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022, che dopo l'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 il professionista iscritto ad albo e non soggetto alla contribuzione soggettiva della cassa di categoria deve essere iscritto alla Gestione separata INPS. Ha precisato che la soglia di euro 5.000,00 è rilevante per l'attività autonoma occasionale, ma non come criterio decisivo quando l'attività sia svolta abitualmente. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse accertato in fatto, con valutazione sottratta al sindacato di legittimità, il carattere non occasionale dell'attività professionale sulla base di indici presuntivi (iscrizione all'albo, apertura della partita IVA, dichiarazione dei redditi). Ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente e ha considerato infondati gli altri motivi. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell'INPS; è stato disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
la soglia di 5.000 euro non vale a escludere l'obbligo contributivo quando l'attività libero-professionale sia svolta in forma abituale; rileva piuttosto per l'attività occasionale
l'onere della prova dell'insussistenza dell'obbligo contributivo non è invertito dalla sola valorizzazione di elementi indiziari, poiché il giudice può accertare in fatto l'abitualità dell'attività sulla base delle prove disponibili
il vizio motivazionale è configurabile solo se la motivazione sia assente, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile, cioè al di sotto del minimo costituzionale
art. 111 Cost.
la motivazione deve superare la soglia minima costituzionale di intelligibilità e controllabilità
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente la censura per violazione di legge, ma non il riesame del fatto accertato dal giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il controllo di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti
richiamato solo per la procedura camerale non partecipata
art. 2, commi 25 e 26, l. n. 335/1995
va interpretato, dopo le modifiche del d.l. n. 98/2011, nel senso dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista non iscritto alla cassa e non tenuto al contributo soggettivo
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
richiamato nel quinto motivo, ma non decisivo nel ragionamento della Corte
art. 18, commi 11 e 12, d.l. n. 98/2011
ha consolidato l'assetto interpretativo che impone l'iscrizione alla Gestione separata ai professionisti privi di copertura della cassa di categoria
artt. 1 e 3 d.lgs. n. 103/1996
richiamati nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne ricavi una diversa soluzione
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo che non versano il contributo soggettivo alla cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS opera quando l'attività sia esercitata in modo abituale, anche se non esclusivo.
- La soglia reddituale di euro 5.000,00 è rilevante per qualificare l'attività autonoma occasionale, ma non è criterio decisivo per escludere la contribuzione quando il giudice accerti l'abitualità della prestazione professionale.
- L'abitualità dell'attività libero-professionale è un accertamento di fatto, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o dell'omesso esame di un fatto decisivo.
- Indici come iscrizione all'albo, apertura della partita IVA e modalità dichiarative del reddito possono essere utilizzati come elementi presuntivi per desumere la non occasionalità dell'attività, purché valutati complessivamente.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta alcun controllo sul ragionamento decisorio, non quando il giudice abbia espresso una motivazione comprensibile ancorché sintetica o articolata.
- In tema di contribuzione previdenziale del professionista, il giudice non deve fermarsi al solo dato del reddito percepito, ma deve verificare la scelta professionale ex ante e la concreta organizzazione dell'attività.
- rami
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