Cassazione Civile, Ordinanza n. 01895/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza d’appello che aveva riconosciuto la debenza delle provvigioni in favore della società broker e la responsabilità diretta della società finanziaria, ritenendo infondate tutte le doglianze. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (broker)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto relativo alla gestione e ripartizione di provvigioni assicurative maturate nell’ambito di polizze stipulate dal broker per conto della società finanziaria. Il broker ha chiesto il pagamento di una somma corrispondente alla percentuale di provvigioni che la controparte aveva trattenuto. La società convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di essersi avvalsa di un terzo per la gestione dei propri rapporti economici e di non essere quindi tenuta direttamente verso il broker. In appello la Corte territoriale ha qualificato il rapporto tra la società finanziaria e il terzo come mandato senza rappresentanza, affermando che tale rapporto non liberava la società finanziaria dall’obbligo verso il broker, e ha inoltre ritenuto estraneo il terzo rispetto al rapporto contrattuale tra broker e società finanziaria. Nel ricorso per cassazione la società finanziaria ha dedotto: 1) nullità della sentenza d’appello per asserita violazione del giudicato interno formatosi sulla sentenza non definitiva, sostenendo che la Corte avrebbe mutato il quadro fattuale e giuridico, riqualificando il rapporto in termini diversi; 2) omesso esame di fatti decisivi, tra cui l’esistenza di due distinti rapporti giuridici, il riconoscimento delle provvigioni da parte delle compagnie assicurative e le modalità di pagamento; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., perché la Corte avrebbe posto a suo carico l’onere di provare la correttezza della trattenuta operata dal terzo sui premi di polizza; 4) ulteriore omesso esame di una lettera dalla quale sarebbe emersa l’inesistenza di un credito del broker. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi mirassero in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e della ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, e ha escluso sia il vizio di violazione del giudicato interno sia l’omesso esame di fatti decisivi, sia la violazione dell’art. 2697 c.c., rilevando che la Corte d’appello aveva correttamente ricostruito il rapporto e la debenza delle provvigioni.
Norme richiamate
Il rapporto tra la società finanziaria e il terzo è stato qualificato come mandato senza rappresentanza; tale qualificazione non ha prodotto effetto liberatorio rispetto all’obbligo di pagamento dovuto al broker.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La doglianza di nullità per violazione del giudicato interno è stata ritenuta infondata perché la Corte d’appello aveva deciso solo la qualificazione del rapporto nella sentenza non definitiva e poi tratto le conseguenze nella sentenza definitiva.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Le censure di omesso esame di fatti decisivi sono state respinte perché miravano in realtà a una diversa valutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione.
La Corte ha escluso la ricorrenza della cd. doppia conforme, evidenziando che l’appello era stato proposto in epoca anteriore al regime temporale richiamato.
Non vi è stata violazione dell’onere della prova, poiché la censura non individuava un’inversione dell’onere probatorio ma contestava, in sostanza, la valutazione delle risultanze istruttorie.
Richiamato per il deposito delle memorie in prossimità dell’adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Poiché il ricorso è stato rigettato ed è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente qualificate come violazione di legge o omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- Quando il giudice di appello abbia definito con sentenza non definitiva un aspetto autonomo della controversia, la sentenza definitiva può legittimamente trarne le conseguenze applicative senza violare il giudicato interno, purché non rimetta in discussione il capo già deciso.
- La qualificazione di un rapporto negoziale deve essere compiuta guardando al contenuto effettivo dell’accordo e al contesto delle dichiarazioni contrattuali; l’assenza di una spendita espressa del nome non basta, da sola, a sovvertire l’interpretazione già data se mancano elementi contrari idonei.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. sussiste solo quando sia omesso l’esame di un fatto storico decisivo, non quando si contestino la ponderazione delle prove o la ricostruzione complessiva della vicenda.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non sussiste, invece, quando la doglianza riguarda la valutazione del contenuto delle prove o la loro sufficienza rispetto al fatto allegato.
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