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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01893/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che un immobile di proprietà degli attori scaricava da tempo le acque piovane, tramite pluviali, su un cortile di proprietà dei convenuti. Successivamente, tra il 2006 e il 2008, i convenuti avrebbero realizzato una costruzione in aderenza senza rispettare le distanze di legge. Gli attori hanno quindi chiesto tutela in giudizio contro i proprietari del cortile; questi hanno chiamato in garanzia l’impresa esecutrice, che ha a sua volta chiamato la propria assicurazione. Il tribunale ha respinto le domande principali e dichiarato cessata la materia del contendere sulle garanzie; la corte d’appello ha confermato il rigetto e accolto l’appello incidentale della società costruttrice sulle spese. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 331 c.p.c. per avere la corte d’appello accolto l’appello incidentale e disposto la condanna alle spese del terzo chiamato nonostante la sopravvenuta mancanza di dipendenza tra le cause; 2) violazione degli artt. 331, 346 e 91 c.p.c. per assenza di nesso causale tra la loro soccombenza e il rimborso delle spese al terzo; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 872 c.c. e della disciplina urbanistico-edilizia, per non avere la corte verificato correttamente la natura del manufatto, la normativa locale sulle distanze e le norme antisismiche; 4) omesso esame e violazione degli artt. 2043 e 2050 c.c. per il mancato riconoscimento dei danni asseritamente derivanti dall’aggravamento della situazione dell’immobile. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, ricordando che la chiamata in garanzia comporta un litisconsorzio necessario processuale e l’inscindibilità delle cause, con obbligo dell’attore-appellante di evocare anche il garante. Ha accolto il terzo motivo, osservando che, una volta specificamente dedotta la violazione delle distanze e delle norme urbanistiche/antisismiche, il giudice di merito non poteva limitarsi a recepire la CTU, ma doveva accertare la natura del manufatto e individuare la normativa applicabile, trattandosi di norme integrative del codice civile che il giudice deve conoscere d’ufficio. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo di ricorso, ha accolto il terzo motivo e ha dichiarato assorbito il quarto. Di conseguenza ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Bari limitatamente alle censure accolte e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, perché svolga un nuovo esame sulla natura del manufatto e sulla normativa applicabile, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    La chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale e l’inscindibilità delle cause; l’attore che impugna deve evocare anche il garante, anche se non ha proposto domande nei suoi confronti.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 331 c.p.c. nel motivo sulla riproposizione delle domande e sul nesso con le spese, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di condanna alle spese della parte soccombente e del terzo chiamato, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro di legittimità per le censure di violazione di legge contenute nei primi due motivi e nel quarto.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo nei limiti in cui il giudice d’appello non ha affrontato i rilievi specifici sulla natura del manufatto e sulla normativa applicabile.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in collegamento con la denunciata violazione di legge e del dovere motivazionale.

  • art. 872 c.c.

    Le norme sulle distanze edilizie integrano il codice civile e hanno natura di norme giuridiche, anche se secondarie; il giudice deve conoscerle d’ufficio quando la loro violazione è dedotta.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo per la domanda risarcitoria, ma il motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento del terzo.

  • art. 2050 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo; la Corte non si è pronunciata nel merito perché il motivo è stato assorbito.

  • D.M. n. 1444/1968

    Le prescrizioni sulle distanze edilizie sono richiamate come norme da considerare nella verifica della legittimità della costruzione.

  • art. 7 Regolamento edilizio generale

    Richiamato nella motivazione della sentenza d’appello, poi censurata in cassazione per mancata verifica autonoma della normativa applicabile.

  • art. 42.3.4 Regolamento edilizio

    Richiamato nella motivazione della sentenza d’appello come base della qualificazione dell’intervento edilizio.

  • art. 14

    Richiamato nella motivazione della sentenza d’appello in relazione alla qualificazione dell’intervento edilizio e ai titoli amministrativi.

Massime di principio

  • La chiamata in garanzia del terzo comporta, sul piano processuale, un vincolo di inscindibilità che impone di evocare in appello anche il garante, indipendentemente dal fatto che l’attore abbia o meno proposto domande dirette contro di lui.
  • Quando la parte deduce specificamente la violazione di distanze edilizie o di norme urbanistiche integrative del codice civile, il giudice di merito deve accertare autonomamente la normativa applicabile e non può limitarsi a recepire acriticamente le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.
  • Le prescrizioni dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi sulle distanze hanno natura di norme giuridiche e, una volta dedotta la loro violazione, il giudice deve conoscerle e applicarle d’ufficio.
  • L’adesione del giudice alle conclusioni del CTU è sufficiente solo se non siano state sollevate critiche specifiche e circostanziate; in presenza di tali contestazioni, è necessaria una motivazione puntuale sulle ragioni dell’adesione o del dissenso.
  • Se l’accoglimento di un motivo di ricorso rende superflua la decisione sugli ulteriori profili, questi ultimi restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConformità urbanistica e catastaleProprietà
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti realiResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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