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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01894/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001. Dopo un primo rigetto della domanda, i ricorrenti avevano ottenuto in sede di legittimità la cassazione con rinvio e, nel giudizio di rinvio, la condanna del Ministero al pagamento di una somma per ciascuno di essi e delle spese di lite. Seguivano ulteriori impugnazioni in Cassazione limitate alla liquidazione delle spese. Nel decreto poi impugnato la Corte d'appello di Perugia, in sede di rinvio, aveva liquidato i compensi per il secondo giudizio di legittimità e per il giudizio di rinvio applicando lo scaglione fino a euro 1.100, con importi molto inferiori a quelli rivendicati. I ricorrenti deducevano violazione degli artt. 10 e 91 c.p.c., dell'art. 2233, comma 2, c.c. e dei criteri di liquidazione dei compensi professionali di cui al d.m. n. 55/2014 e al d.m. n. 37/2018, sostenendo che il valore della controversia non poteva essere ricondotto al primo scaglione perché aveva ad oggetto la liquidazione delle spese di precedenti gradi e giudizi di legittimità, con valore complessivo superiore a euro 1.100; chiedevano quindi la corretta applicazione degli scaglioni tabellari e la rideterminazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso: ha rilevato che la Corte d'appello aveva erroneamente considerato come valore della causa quello rientrante nel primo scaglione fino a euro 1.100, senza tener conto che l'oggetto del giudizio era la liquidazione delle spese dei precedenti giudizi e che, complessivamente considerate, esse superavano tale soglia. Ha quindi cassato il decreto impugnato nei limiti indicati e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rideterminando i compensi dovuti secondo gli scaglioni tabellari corretti, applicando anche la riduzione massima per la speciale semplicità dell'affare. Ha inoltre posto a carico del Ministero le spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 10 c.p.c.

    richiamato come parametro per la determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di condanna alle spese secondo il principio di soccombenza

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    richiamato per i criteri di determinazione del compenso professionale

  • art. 4 d.m. n. 55/2014

    richiamato per consentire la riduzione del compenso in ragione della speciale semplicità dell'affare

  • d.m. n. 55/2014

    utilizzato per individuare i parametri tabellari di liquidazione dei compensi professionali

  • d.m. n. 37/2018

    richiamato dal ricorrente come fonte integrativa/aggiornativa dei parametri di liquidazione

  • art. 392 c.p.c.

    richiamato come base della riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di rinvio

  • art. 93 c.p.c.

    richiamato in relazione alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario

  • L. n. 89/2001

    richiamata quale legge che disciplinava il giudizio di equa riparazione da cui traeva origine la vicenda

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione dei compensi professionali, il valore della controversia deve essere determinato avuto riguardo all'oggetto sostanziale della lite e non può essere artificiosamente ricondotto a uno scaglione inferiore quando le spese e le attività processuali oggetto del giudizio superano quella soglia.
  • Nel giudizio avente ad oggetto la liquidazione delle spese di precedenti gradi o di precedenti giudizi di legittimità, il valore di riferimento va valutato considerando complessivamente le spese coinvolte dalla controversia, con conseguente applicazione dello scaglione tabellare corrispondente.
  • Se il giudice di merito applica uno scaglione tariffario erroneo e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare il provvedimento e decidere direttamente nel merito sulla corretta liquidazione delle spese.
  • La riduzione per speciale semplicità dell'affare può operare sui parametri tabellari, ma solo dopo aver individuato correttamente lo scaglione di valore applicabile.
  • In caso di accoglimento del ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e possono essere distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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