Cassazione Civile, Ordinanza n. 01896/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, ex art. 1137 c.c., della delibera assembleare del 9 marzo 2009 con cui erano state approvate nuove tabelle millesimali in sostituzione di quelle del 1975. I ricorrenti sostenevano che la deliberazione fosse nulla o annullabile perché adottata senza il consenso unanime di tutti i condomini e perché viziata da errori del tecnico incaricato. In primo grado il tribunale aveva annullato la delibera e, in accoglimento di riconvenzionali subordinate, aveva disposto la revisione delle tabelle. In appello i ricorrenti insistevano per la conferma delle tabelle originarie del 1975; il condominio e un singolo condomino proponevano appelli incidentali per ottenere il ripristino delle tabelle del 2009. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto sei motivi: 1) nullità del giudizio per omessa notifica delle riconvenzionali ai condomini contumaci, assumendo il litisconsorzio necessario di tutti i condomini; 2) difetto di legittimazione e di interesse ad agire dei condomini che avevano proposto la revisione; 3) violazione dell'art. 69 disp. att. c.c. e dell'art. 2697 c.c. per difetto di prova dei presupposti della revisione; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per errata valutazione del compendio probatorio e del reale stato degli immobili; 5) omesso esame di un fatto decisivo in relazione all'entità dell'aumento di superficie della proprietà dei ricorrenti e ai criteri di calcolo del consulente; 6) violazione di norme urbanistiche e catastali e dell'art. 69 disp. att. c.c. per avere valorizzato superfici che, a dire dei ricorrenti, non avrebbero inciso in modo tale da giustificare una revisione delle tabelle.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul litisconsorzio, affermando che, nei giudizi anteriori alla l. n. 220/2012 aventi ad oggetto la determinazione o revisione delle tabelle millesimali, la legittimazione passiva spetta all'amministratore e non è necessario il coinvolgimento di tutti i condomini. Ha inoltre escluso il difetto di legittimazione dei condomini che avevano chiesto in via riconvenzionale la revisione, ricordando che tale domanda può essere proposta dai singoli condomini ed è distinta dall'impugnazione della delibera. Sul merito, la Corte ha confermato che la revisione delle tabelle è ammissibile in presenza di un errore obiettivamente verificabile o di una notevole alterazione del rapporto originario tra i valori dei piani/porzioni di piano; ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato adeguatamente la sussistenza di trasformazioni rilevanti negli immobili dei ricorrenti e dell'altro condomino, tali da giustificare la revisione. Le censure che miravano a una diversa lettura delle risultanze tecniche e dei criteri di calcolo sono state considerate, in parte, infondate e, in parte, inammissibili perché sollecitavano una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. La Corte ha altresì dichiarato inammissibile la produzione documentale nuova in sede di legittimità e la costituzione di un nuovo difensore dell'Erbolario tramite procura apposta a memoria, ritenendo applicabile la disciplina previgente dell'art. 83 c.p.c. e non potendo essere prodotta quella documentazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1137 c.c.
norma posta a base dell'impugnazione della delibera condominiale; la lite riguarda la validità della deliberazione di approvazione delle nuove tabelle millesimali.
art. 102 c.p.c.
escluso il litisconsorzio necessario di tutti i condomini nei giudizi di revisione delle tabelle millesimali pendenti anteriormente alla riforma del 2012.
art. 1130 c.c.
attribuisce all'amministratore le funzioni gestorie e il correlato potere di rappresentanza processuale nelle controversie sulla revisione delle tabelle.
art. 1131, secondo comma, c.c.
richiamato per affermare la rappresentanza giudiziale dell'amministratore nelle azioni dirette alla revisione delle tabelle millesimali.
art. 69 disp. att. c.c.
la revisione delle tabelle è ammessa solo in caso di errore obiettivamente verificabile o di notevole alterazione del rapporto originario tra i valori delle unità immobiliari; la parte che chiede la revisione deve provarne i presupposti.
art. 68 disp. att. c.c.
indica i criteri di determinazione del valore proporzionale delle unità immobiliari e dei coefficienti rilevanti ai fini della tabella millesimale.
art. 100 c.p.c.
rigettata la tesi del difetto di interesse ad agire dei condomini che avevano proposto la domanda riconvenzionale di revisione.
art. 105 c.p.c.
richiamato nel motivo sui soggetti legittimati a proporre la riconvenzionale; la Corte ha escluso che la domanda fosse riservata al solo amministratore.
art. 2697 c.c.
l'onere di provare i presupposti della revisione grava sulla parte che la chiede.
art. 115 c.p.c.
le doglianze sulla valutazione delle risultanze probatorie sono state respinte perché miravano a una nuova valutazione del merito.
art. 83 c.p.c.
nel giudizio di cassazione la procura speciale, nella versione ratione temporis applicabile, non può essere conferita con atti diversi da ricorso o controricorso; per gli atti previsti va rispettata la forma prevista dalla norma.
art. 372 c.p.c.
in sede di legittimità sono ammessi solo i documenti nei casi tassativi previsti; esclusa la produzione del nuovo giudicato esterno allegato dai ricorrenti.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il rito camerale e per le memorie illustrate depositate dalle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
legge 11 dicembre 2012, n. 220
richiamata come riforma non applicabile ratione temporis alla controversia, ma utile come parametro evolutivo della disciplina condominiale.
art. 58 della legge 18 giugno 2009
disposizione transitoria che impedisce l'applicazione della novella sull'art. 83 c.p.c. ai giudizi introdotti prima del 4 luglio 2009.
art. 45 della legge 18 giugno 2009
ha modificato l'art. 83 c.p.c., ma la Corte ne ha escluso l'applicabilità al caso per ragioni temporali.
art. 32 della legge n. 220/2012
richiamato per indicare l'entrata in vigore della riforma che introduce il criterio del quarto/quinto per la revisione delle tabelle.
d.P.R. n. 138/1998
invocato dai ricorrenti sui criteri di calcolo delle superfici; la Corte ha ritenuto che tali disposizioni non integrino, nei rapporti tra privati, i criteri civilistici della revisione delle tabelle.
legge regionale Lombardia n. 12/2005, art. 63, comma 6
richiamata dai ricorrenti sui criteri di superficie; la Corte ne ha escluso la rilevanza integrativa ai fini dell'art. 69 disp. att. c.c.
Massime di principio
- Nei giudizi anteriori alla riforma del condominio, la domanda di determinazione o revisione delle tabelle millesimali è validamente proposta o resistita dall'amministratore del condominio, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini.
- La revisione giudiziale delle tabelle millesimali è ammessa solo quando sia provata un'obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle unità immobiliari e quello tabellare, oppure una notevole alterazione del rapporto originario dei valori per mutate condizioni dell'edificio o delle sue porzioni.
- L'errore rilevante ai fini dell'art. 69 disp. att. c.c. non coincide con il vizio del consenso, ma consiste in un errore obiettivamente verificabile nella valutazione dei parametri materiali utili al calcolo del valore delle unità immobiliari.
- L'accettazione o approvazione delle tabelle millesimali, quando non esprima una diversa convenzione negoziale, ha natura non negoziale e può essere modificata nei casi previsti dalla legge; la revisione delle tabelle ha funzione costitutiva e non travolge automaticamente le deliberazioni adottate in base alle tabelle precedenti.
- In cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del merito o delle risultanze tecniche, se la sentenza impugnata contiene una motivazione sufficiente e coerente sui fatti decisivi.
- Nel giudizio di legittimità la produzione di nuovi documenti è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla legge, e la procura speciale deve rispettare le forme specificamente consentite per il ricorso o il controricorso.
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