Cassazione Civile, Ordinanza n. 01898/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia origina da un contratto preliminare di compravendita stipulato per l'acquisto di un terreno. La promissaria acquirente aveva introdotto due domande riunite: da un lato chiedeva l'annullamento del preliminare per vizio del consenso, sostenendo di essere stata indotta a contrattare sulla base di dichiarazioni inesatte circa il contenuto di contenziosi pendenti relativi ad alcune locazioni gravanti sui beni promessi in vendita; in subordine chiedeva la risoluzione per inadempimento della promittente venditrice, anche invocando la violazione di una clausola contrattuale che le attribuiva poteri sulle determinazioni relative alle locazioni. Dall'altro lato proponeva opposizione a un decreto ingiuntivo con cui le era stato chiesto il pagamento della seconda rata del prezzo prevista nel preliminare. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado nella parte di merito, ritenendo risolto il contratto per mutuo consenso, respingendo annullamento e risoluzione per inadempimento, revocando il decreto ingiuntivo e disponendo la restituzione della caparra, ma aveva modificato la regolazione delle spese. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 1337, 1175 e 1375 c.c. per avere la Corte territoriale mal interpretato la dichiarazione contrattuale di conoscenza delle cause pendenti contro le conduttrici, ignorando che il vizio del consenso derivava dalla diversa natura del contenzioso effettivamente esistente; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese nonostante la pretesa maggiore soccombenza della controparte; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere considerato che la promittente venditrice avrebbe coltivato male le cause contro le conduttrici e avviato un'azione monitoria sui canoni senza autorizzazione della promissaria acquirente, in violazione della clausola del preliminare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a contestare l'interpretazione di fatto della clausola contrattuale operata dal giudice di merito, senza indicare specifici canoni ermeneutici violati né riprodurre adeguatamente la clausola asseritamente mal interpretata o ignorata. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, sia perché, essendo la sentenza d'appello confermativa di quella di primo grado sulle questioni di merito, operava il divieto di ricorrere ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme, sia perché la censura non allegava elementi decisivi idonei a dimostrare l'inadempimento dedotto. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la compensazione integrale delle spese in caso di reciproca soccombenza costituisce valutazione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione; la Corte ha inoltre ravvisato, nel caso concreto, una effettiva soccombenza reciproca. È stata quindi confermata la statuizione di merito e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1337 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come parametro di violazione dei doveri nelle trattative e nella formazione del consenso, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché investiva un accertamento di fatto sull'interpretazione della clausola contrattuale.
art. 1175 c.c.
Invocato insieme agli altri doveri di correttezza e buona fede, ma senza superare il rilievo di inammissibilità del motivo per difetto di specifica critica ermeneutica.
art. 1375 c.c.
Invocato come norma sulla buona fede nell'esecuzione del contratto; la Corte non entra nel merito della doglianza perché la censura è inammissibile.
art. 1362 c.c.
Richiamato dalla Corte per affermare che, per censurare in cassazione l'interpretazione di una clausola, occorre indicare con precisione i canoni ermeneutici che si assumono violati.
art. 1363 c.c.
Richiamato implicitamente nella formula 'artt. 1362 e seguenti c.c.' quale parte dei canoni ermeneutici che avrebbero dovuto essere specificamente indicati dal ricorrente.
art. 360, n. 5, c.p.c.
La Corte ne esclude l'operatività sul motivo relativo all'omesso esame del fatto decisivo, in ragione della doppia conforme.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Applicato per dichiarare inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulle questioni di merito.
art. 91 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la regolazione delle spese; la Corte ribadisce il principio della soccombenza e la discrezionalità del giudice nella liquidazione.
art. 92 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente contro la compensazione integrale delle spese; la Corte afferma che la compensazione per reciproca soccombenza è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 378 c.p.c.
Richiamato per affermare che la memoria depositata in cassazione ha funzione meramente illustrativa e non può colmare le carenze del ricorso.
Massime di principio
- La censura di cassazione contro l'interpretazione di una clausola contrattuale è inammissibile se non vengono specificamente indicati i canoni ermeneutici violati e se non viene riportato il testo della clausola asseritamente mal interpretata o trascurata.
- L'omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado sulle questioni di merito, operando il divieto di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme.
- La compensazione integrale delle spese in caso di reciproca soccombenza rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quanto alla misura o alla proporzione della compensazione.
- La memoria depositata nel giudizio di legittimità ha funzione soltanto illustrativa e non può sanare l'originaria genericità o carenza dei motivi di ricorso.
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