Cassazione Civile, Sentenza n. 26443/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia contestava l'iscrizione fra le immobilizzazioni finanziarie di azioni ENI per il 2007, ritenendola artificiosa e volta ad ottenere indebitamente il regime di participation exemption (art. 87 d.P.R. 917/1986). L'Ufficio ha accertato maggiore IRES e sanzioni, sostenendo che gli amministratori avevano un programma speculativo (acquisto nel 2005, successiva cessione di opzioni call nel 2006, e vendita delle azioni) e che la classificazione come immobilizzazioni era fittizia. La società ha impugnato la decisione su sei motivi, denunciando errori di valutazione delle presunzioni (art. 2729 c.c.), contraddittorietà e apparente motivazione, assenza di preordinazione speculativa e illegittima applicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha confermato che la CTR ha correttamente applicato i criteri di gravità, precisione e concordanza degli indizi per inferire la volontà speculativa degli amministratori e l'elusività dell'operazione ai fini dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973. Ha ritenuto legittima la riclassificazione/contestate iscrizione ai fini della PEX e legittima l'applicazione delle sanzioni; ha inoltre ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alla motivazione e alla preordinazione, e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e dei contributi processuali.
Norme richiamate
art. 87 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi)
requisiti: ininterrotto possesso dal primo giorno del diciottesimo mese precedente alla cessione; classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso
La Corte conferma che la PEX presuppone la durevolezza dell'investimento; se i titoli erano destinati allo smobilizzo immediato la plusvalenza non può beneficiare dell'esenzione
le partecipazioni societarie possono essere classificate tra le immobilizzazioni purché siano riconducibili ad elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente
Il principio contabile e il codice richiedono una decisione degli amministratori volta a un investimento durevole; la valutazione può essere fondata anche su circostanze successive alla redazione del bilancio
I presupposti della presunzione (gravità, precisione, concordanza) sono valutati dal giudice di merito; la Corte di cassazione può censurare solo vizi di sussunzione o illogicità manifesta del ragionamento presuntivo
art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La norma anti-elusiva consente di disconoscere comportamenti posti in essere con finalità elusiva; la Corte ha ritenuto che la combinazione temporale degli atti indicasse un programma elusivo volto ad ottenere indebitamente la PEX
art. 6, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (sanzioni)
La Corte ha confermato l'applicabilità delle sanzioni quando l'iscrizione contabile errata ha determinato una dichiarazione di reddito inferiore a quello accertato; la richiesta di esimente andava proposta correttamente in sede e non può essere riaperta tardivamente
art. 57, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Riferimento alla disciplina processuale per la declaratoria di inammissibilità di domande nuove in appello; la Corte ha ritenuto comunque infondata la domanda nel merito
Richiamato in relazione ai limiti di ammissibilità delle domande nuove e alla necessità di congruenza tra domanda e motivazione giudiziale
OIC principio contabile n. 20 (16 settembre 2005)
sono immobilizzazioni finanziarie i titoli e le partecipazioni destinati, per decisione degli organi amministrativi della società, ad investimento durevole
Il principio contabile è stato interpretato come elemento normativo-contabile che supporta la verifica della volontà amministrativa di investimento durevole; la mancanza di motivazione nella nota integrativa è elemento argomentativo a sfavore della natura durevole
art. 2727 cod. civ. e art. 2729 cod. civ. (richiami procedurali sulle presunzioni)
Richiamati per i limiti del sindacato di legittimità sulle inferenze presuntive: la Corte può intervenire solo per vizi di sussunzione, illogicità o mancanza di motivazione idonea
Massime di principio
- La classificazione di titoli tra immobilizzazioni richiede una decisione effettiva degli organi amministrativi volta all'investimento durevole; la mera iscrizione formale senza motivazione documentata può essere disconosciuta
- I fatti successivi alla redazione del bilancio possono essere utilizzati dal giudice come elementi noti per inferire la volontà degli amministratori al momento dell'iscrizione, purché le inferenze rispettino i requisiti di gravità, precisione e concordanza
- Per contestare l'uso della participation exemption è necessario dimostrare che l'operazione aveva natura essenzialmente speculativa o elusiva; la sequenza temporale e la coerenza economica degli atti sono indici importanti
- Le presunzioni semplici (art. 2729 c.c.) sono valutazioni probabilistiche del giudice di merito e la cassazione interviene solo per illogicità manifesta o per sussunzione errata sotto i tre requisiti
- La domanda di esenzione dalle sanzioni (art. 6 d.lgs. 472/1997) dovrebbe essere proposta tempestivamente e ancorata ai fatti già esposti nel ricorso; se infondata nel merito la sua tardiva formulazione non impedisce l'applicazione delle sanzioni
- In contenziosi tributari, l'assenza di adeguata motivazione nella nota integrativa o nel bilancio indebolisce la posizione del contribuente circa la volontà di investimento durevole
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