Cassazione Civile, Sentenza n. 26416/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dall'Agente della riscossione avverso la sentenza della CTP che aveva accolto il contribuente; la questione centrale è se la notificazione della sentenza di primo grado effettuata direttamente presso la sede dell'Agenzia (a mani di un'impiegata addetta) potesse far decorrere il termine breve di 60 giorni per proporre l'appello anche in presenza di elezione di domicilio presso un procuratore costituito nel primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato il principio secondo cui, nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado è disciplinata dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 546/1992 richiamati dall'art. 38, e che la "consegna a mani proprie" effettuata dall'ufficiale giudiziario presso la sede dell'Agenzia (a mani di personale addetto) è idonea a far decorrere il termine breve per l'appello anche se la parte aveva eletto domicilio presso un procuratore. Pertanto la CTR ha correttamente dichiarato tardivo l'appello notificato oltre i 60 giorni e l'impugnazione dell'Agenzia in cassazione è stata respinta. Non sono state liquidate spese in favore del resistente per mancata attività difensiva di quest'ultimo.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992 art. 1, comma 2
I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile
Enunciata la specialità del rito tributario: le norme processuali tributarie prevalgono su quelle ordinarie quando esistenti; il codice civile si applica in via sussidiaria e compatibile
d.lgs. n. 546/1992 art. 49, comma 1
Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto
Ribadisce la specialità: per le impugnazioni prevalgono le norme tributarie salvo diverse disposizioni del decreto; l'applicabilità delle norme civili è subordinata alla compatibilità
d.lgs. n. 546/1992 art. 16, comma 3
notificazione a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento... ovvero la notificazione... mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia
Stabilisce forme alternative di notificazione diretta nel processo tributario; tali forme (raccomandata con A/R o consegna all'impiegato addetto con ricevuta) sono idonee a far decorrere i termini processuali
d.lgs. n. 546/1992 art. 17, comma 1
sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio
Regola il luogo della notificazione nel processo tributario e, pur indicando il domicilio eletto, lascia salva la validità della consegna a mani proprie anche se è stata effettuata l'elezione di domicilio
la parte debba depositare nella segreteria... la copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata... unitamente all'avviso di ricevimento
Disciplina la notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione e richiede il deposito in segreteria delle relative prove di notifica
d.lgs. n. 546/1992 art. 51, comma 1
Stabilisce il termine breve (60 giorni) per proporre l'appello contro la sentenza di primo grado; il decorso del termine dipende dalla corretta notificazione secondo la disciplina tributaria
d.lgs. n. 546/1992 art. 62, comma 2
Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto
Attribuisce, per il giudizio di cassazione, prevalenza alle norme ordinarie del codice di rito nella misura della compatibilità; tuttavia non incide sulla specialità del rito di merito
codice di procedura civile art. 170
Nel processo civile le notificazioni a parte costituita vanno fatte al procuratore; la Corte afferma però che tale regola non è automaticamente applicabile al processo tributario per la specialità delle norme tributarie
codice di procedura civile art. 285
Nel processo civile la notificazione della sentenza e la decorrenza dei termini si regolano secondo il codice civile; la Corte ha ritenuto che nel processo tributario prevalgano le specifiche regole del d.lgs. 546/1992 (art. 38,16,17)
codice di procedura civile art. 360, primo comma, n. 4
Norma invocata come base del motivo di cassazione (violazione di norme di diritto processuale); la Corte ha comunque respinto il ricorso dopo aver interpretato la disciplina tributaria delle notificazioni
legge n. 413/1991 art. 30, comma 1, lett. g
Richiamata come legge delega che motivò la riforma procedurale tributaria e la semplificazione delle notificazioni (favorire l'uso del servizio postale e disciplinare uniformemente le notificazioni)
Massime di principio
- Nel processo tributario la notificazione della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine breve d'appello è disciplinata dall'art. 38 d.lgs. 546/1992 e, per rinvio, dagli artt. 16 e 17 dello stesso decreto: le regole tributarie prevalgono su quelle ordinarie del codice di procedura civile quando esistenti.
- La "consegna a mani proprie" della sentenza effettuata dall'ufficiale giudiziario presso la sede dell'amministrazione (a mani di un impiegato addetto) è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare anche se la parte aveva eletto domicilio presso un procuratore costituito nel grado di primo giudizio.
- Le forme di notificazione diretta previste dall'art. 16 (raccomandata senza busta con avviso di ricevimento o consegna all'impiegato addetto con ricevuta sulla copia) sono valide per far decorrere i termini e devono essere corredate del deposito in segreteria della documentazione probatoria richiesta dall'art. 38.
- Esistono differenze tra enti pubblici/agenzie e persone giuridiche private: per le pubbliche amministrazioni opera un modello di rappresentazione diffusa e un obbligo (di fatto) di trasmissione interna dell'atto, il che giustifica la validità della notifica effettuata presso uffici e personale addetto.
- In situazioni analoghe, per evitare contestazioni: notificare la sentenza sia al domicilio eletto (se possibile) sia mediante modalità dirette previste dall'art. 16 (raccomandata A/R o consegna all'impiegato addetto con ricevuta); conservare e depositare immediatamente in segreteria le copie e le ricevute previste da art. 38; documentare senza ambiguità il destinatario e la modalità di consegna.
- Se sussistono dubbi sulla validità della notifica (es. società di capitali o enti con struttura diversa), valutare tempestivamente azioni cautelari o dedurre l'illegittimità in sede di merito/cassazione con prove precise della modalità di notificazione e dei destinatari effettivi.
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