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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26445/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia impugna la sentenza della Commissione tributaria regionale che ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello dell'Agente della riscossione avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il contribuente per mancata valida prova di notifica delle cartelle. Questione centrale: quale sia il dies a quo per il decorso del termine breve di 60 giorni per proporre appello quando la sentenza di primo grado è stata notificata dal contribuente direttamente alla sede dell'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, mentre l'agente si era costituito in primo grado tramite procuratore con elezione di domicilio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che, nel processo tributario, la notificazione della sentenza è regolata dagli articoli 16 e 17 richiamati dall'art. 38 del d.lgs. 546/1992 e che la notifica diretta mediante spedizione di plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno presso la sede dell'Agente delle Entrate - Riscossione è idonea a far decorrere il termine breve di 60 giorni per l'appello anche se l'Agente si era costituito a mezzo di procuratore con elezione di domicilio. La CTR ha correttamente dichiarato inammissibile per tardività l'appello notificato oltre i termini. In sintesi: notificazione al presidio/ufficio dell'Agenzia mediante raccomandata A/R valida; decorrenza del termine dal ricevimento; appello tardivo = inammissibile.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51, comma 1

    termine di sessanta giorni per l'appello

    fissazione del termine breve di 60 giorni per proporre l'appello; nella fattispecie il termine decorre dalla notificazione della sentenza secondo le regole tributarie (art. 38 richiamando art. 16 e 17)

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38

    la copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento

    stabilisce la disciplina della notificazione della sentenza nel processo tributario e rinvia alle forme previste dall'art. 16; la notifica diretta e la prova (es. A/R) sono valide per far decorrere il termine breve

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 3

    notificazione a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ... ovvero mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia

    consente la notificazione diretta (anche tramite posta senza busta con A/R o tramite consegna all'impiegato dell'ufficio) che è idonea a far decorrere i termini processuali nel giudizio tributario

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, comma 1

    le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio

    individua i luoghi di notifica nel processo tributario e riconosce la facoltà alternativa della consegna a mani proprie; nel rito tributario la consegna all'ufficio/impiegato può prevalere sulla regola civilistica di notificare al procuratore

  • articoli del codice di procedura civile (art. 170, 285, 325, 326, 327 c.p.c.)

    le norme civili sulle notificazioni e sulla decorrenza dei termini sono applicabili in via sussidiaria; tuttavia la Corte ha affermato la specialità del rito tributario per le notificazioni di sentenza, per cui le disposizioni speciali tributarie (art. 16-17-38) prevalgono quando sono compatibili

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 4-bis

    regola i casi in cui ruolo e cartella non validamente notificati possono essere impugnati direttamente: la norma individua specifici interessi per i quali è ammessa l'azione diretta e trova applicazione anche in processi pendenti con necessità di dimostrare l'interesse

Massime di principio

  • Nel processo tributario la notificazione della sentenza è disciplinata dagli artt. 38, 16 e 17 del d.lgs. 546/1992; le forme di notificazione diretta previste (spedizione di plico senza busta con A/R o consegna all'impiegato) sono idonee a far decorrere il termine breve per proporre appello.
  • La presenza di un procuratore con elezione di domicilio non esclude che la notifica effettuata direttamente alla sede dell'amministrazione o dell'agente della riscossione produca gli effetti di decorrenza dei termini; per gli enti pubblici e le agenzie si presume una rappresentazione diffusa e l'obbligo interno di trasmissione dell'atto.
  • Per le notificazioni a soggetti organizzati (pubbliche amministrazioni, agenzie, concessionari della riscossione) è sufficiente la consegna all'impiegato addetto con ricevuta o la ricezione del plico con avviso di ritorno: conservare sempre la prova materiale (A/R, ricevute) è cruciale.
  • Le norme del codice di procedura civile restano applicabili sussidiariamente solo se compatibili con la disciplina tributaria speciale; in caso di conflitto prevalgono le norme tributarie che agevolano la formazione del giudicato.
  • Se si contesta di non essere stati validamente notificati, occorre produrre tempestiva documentazione e, se necessario, chiedere la remissione in termini o utilizzare gli strumenti probatori ammessi in ogni grado (deposito documentale ex art. 372 c.p.c. in Cassazione) per tutelare il diritto di difesa.
  • Prassi consigliata per le parti: monitorare le notifiche, conservare copia dell'A/R o della ricevuta dell'impiegato, notificare alle sedi competenti e, se si rappresenta un ente, valutare l'elezione di domicilio e la vigilanza sulle notifiche per evitare decadenze processuali.

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