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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26402/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione proposto da VIANINI contestava, con numerosi motivi, la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado relativa a una compravendita immobiliare (BITIFIN SRL vs Vianini) e aveva qualificato l'obbligo di bonifica come onere posto a carico dell'acquirente limitatamente ai fabbricati, escludendo che il vizio (contaminazione del terreno) rientrasse nella garanzia per vizi della cosa venduta (artt. 1489 e ss. c.c.). VIANINI deduceva, tra l'altro, errata interpretazione contrattuale, omissione di valutazione di fatti e prove, e che la contaminazione dovesse essere ricondotta ai vizi redibitori/occuli ai sensi dell'art. 1490 e 1494 c.c.; inoltre impugnava l'ammissibilità e la forma dell'intervento della Banca Italease e vari profili processuali relativi a preclusioni e ammissibilità di prove.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il quinto motivo del ricorso principale e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a quella censura. La Corte ha precisato che la disciplina degli oneri di bonifica ambientale ha natura pubblicistica e configura, nei rapporti di diritto privato, un onere reale che non è assimilabile ai vizi redibitori (art. 1490 e ss. c.c.). In particolare, la Corte ha affermato che la fattispecie della contaminazione del terreno non può essere ricondotta automaticamente alla garanzia per vizi della cosa venduta: l'applicabilità degli strumenti previsti dagli artt. 1489 e 1494 c.c. richiede l'esistenza di un provvedimento amministrativo che prescriva la bonifica (art. 17 D.Lgs. 22/1997 e art. 253 D.Lgs. 152/2006). Conseguentemente la Corte, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato la domanda originaria di BITIFIN SRL (ossia ha dato ragione all'odierna ricorrente VIANINI), ha respinto il ricorso incidentale del Banco BPM e ha dichiarato inammissibile l'intervento di LEONESSA INVESTIMENTI SRL nel giudizio di cassazione. Le spese di lite sono integralmente compensate per tutti i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1489 e ss. c.c. (garanzia per i vizi della cosa venduta)

    La Corte avrebbe richiamato la disciplina ma ha ritenuto che l'onere di bonifica ambientale non rientri automaticamente nei vizi della cosa; la qualificazione come vizio redibitorio è errata se la contaminazione è fattore sopravvenuto e la responsabilità e l'onere sono regolati da norme pubblicistiche.

  • art. 1490 c.c. e art. 1494 c.c. (rimedi per i vizi e azione redibitoria o estimatoria)

    Tali norme non possono essere applicate per ottenere integralmente le spese di bonifica quando non è intervenuto un provvedimento amministrativo che ordini la bonifica; la Corte ha escluso che la contaminazione del terreno, senza provvedimento amministrativo prescrittivo, costituisca necessariamente vizio occulto riconducibile a questi articoli.

  • art. 1497 c.c. (mancanza di qualità promesse)

    Distinto rispetto ai vizi redibitori; la Corte segnala che profili diversi (mancanza di qualità promesse) possono avere trattamento differente, ma non bastano per assimilare l'inquinamento ai vizi ex art.1490.

  • art. 1362 e ss. c.c. (criteri di interpretazione del contratto)

    La Corte ribadisce che l'interpretazione contrattuale non si esaurisce nel dato letterale ma richiede considerazione degli elementi testuali ed extratestuali, della causa concreta e del comportamento complessivo delle parti.

  • art. 17 D.Lgs. 22/1997

    Norma rilevante nel settore degli oneri di bonifica: la Corte ricorda che l'onere reale di bonifica rileva nei rapporti tra privati principalmente dall'adozione del provvedimento amministrativo che impone gli interventi.

  • art. 253 D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente)

    Conferma la distinzione tra responsabilità del causer dell'inquinamento (principio 'chi inquina paga') e l'onere reale che può gravare sul proprietario incolpevole ma che produce effetti diversi e limiti (es. rimborso nei limiti del valore di mercato dopo bonifica).

  • Direttiva 2004/35/CE

    Richiamata a supporto dell'interpretazione sul sistema di responsabilità ambientale e degli obblighi di ripristino/bonifica secondo principi europei.

  • art. 360 c.p.c. (presupposti per il ricorso per cassazione, nn. 2,3,5 citati)

    La Corte chiarisce i limiti delle censure in cassazione: il vizio di cui al n.5 riguarda l'omesso esame di fatti storici e non semplici argomentazioni; i motivi devono rispettare specificità e autosufficienza.

  • art. 105, art. 111 c.p.c. (intervento nel giudizio)

    Distinzione tra intervento ex art.105 (terzo) e intervento ex art.111 (successione) e conseguenze: il successore che interviene in sostituzione assume la posizione del dante causa e soggiace alle preclusioni già maturate.

  • art. 115 c.p.c. (libertà di valutazione della prova)

    Rilevato come criterio fondamentale: la Corte verifica che la valutazione delle prove in appello non sia viziata, ma considera inammissibili censure generiche non autosufficienti.

  • art. 384 c.p.c. (correzione della motivazione e decisione nel merito)

    La Corte ha esercitato la facoltà di correggere la motivazione e decidere nel merito senza rinvio, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 13 D.P.R. 115/2002 (contributo unificato)

    La Corte ha rilevato la possibile sussistenza degli estremi per un ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente incidentale, demandando all'amministrazione verifica dell'effettiva deberosità.

Massime di principio

  • La contaminazione ambientale e l'obbligo di bonifica hanno natura prevalentemente pubblicistica: per far sorgere efficacemente, nei rapporti tra privati, gli effetti propri dell'onere reale (e per potersi poi agire ex art. 1489 e ss. quale vizio) è generalmente necessario l'intervento amministrativo che prescriva la bonifica e approvi il relativo progetto.
  • Non si può automaticamente qualificare la condizione di terreno inquinato come vizio redibitorio/oculto ai sensi degli artt. 1490 e 1494 c.c. se mancano i presupposti pubblicistici (provvedimento amministrativo): il compratore che voglia ottenere il rimborso integrale delle spese di bonifica deve valutare la presenza di provvedimenti amministrativi e la responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento.
  • In tema di interpretazione contrattuale, il dato letterale è importante ma non definitivo: occorre applicare il processo ermeneutico complessivo (criteri degli artt. 1362 e ss. c.c.), valutando comportamento delle parti e finalità pratiche dell'accordo.
  • Il successore che interviene in giudizio in luogo del dante causa (art. 111 c.p.c.) assume la posizione processuale del soggetto sostituito e subisce le preclusioni già maturate; la qualificazione corretta dell'intervento (art. 105 vs art. 111) è rilevante ai fini dell'ammissibilità delle domande e delle produzioni probatorie.
  • In cassazione le censure devono rispettare il principio di specificità e autosufficienza: il vizio per omesso esame di fatto (art. 360, n.5) riguarda fatti storici e non semplici argomentazioni o critiche giuridiche; doglianze generiche sono spesso inammissibili.
  • Se la decisione di merito si fonda su ragioni autonome e sufficienti tra loro, il ricorrente deve specificamente impugnare la ratio decisoria che intende contestare; altrimenti la censura è inammissibile.
  • Nei casi complessi e di recente evoluzione giurisprudenziale, la compensazione integrale delle spese processuali può essere disposta; tuttavia in ogni fase è opportuno valutare attentamente le questioni amministrative connesse e le prove che dimostrino l'esistenza di provvedimenti prescrittivi di bonifica.

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