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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26428/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia impugna la sentenza della Commissione tributaria regionale Lombardia che, accogliendo l'appello dei contribuenti, aveva dichiarato la nullità degli avvisi di accertamento Irpef per gli anni 2007-2010 perché le sottoscrizioni degli avvisi erano ritenute giuridicamente inesistenti: il funzionario che aveva firmato (Capo dell'Ufficio controlli) sarebbe stato privo di poteri dirigenziali per mancanza di delega del Direttore provinciale. In sede di cassazione è emersa inoltre la questione processuale della tempestività del ricorso della Agenzia e questioni relative a domande di definizione agevolata presentate dai contribuenti

La decisione

La Corte dichiara parziale estinzione del giudizio per alcuni avvisi di accertamento per i quali è risultata regolare la definizione agevolata (avvisi con finali 2961/2007; 2972/2008; 2993/2007; 2998/2008; 3011/2010). Quanto al ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate in Cassazione, la Corte lo dichiara inammissibile per tardività: la notifica della sentenza di appello era stata effettuata a mezzo posta il 7 luglio 2016 (ricevuta 8 luglio 2016) e il ricorso in Cassazione è stato notificato il 5 dicembre 2016, oltre i sessanta giorni previsti. Le spese di giudizio sono compensate per metà e per l'altra metà a carico dell'Agenzia delle Entrate; non si applica l'art.13 comma 1-quater d.P.R. n.115 per l'Agenzia ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 16 (comma 3)

    prevede le forme di notificazione diretta (a mezzo servizio postale con plico senza busta e consegna all'impiegato addetto con rilascio di ricevuta)

    la Corte ritiene che le forme di notificazione diretta previste dall'art.16, comma 3, siano idonee a far decorrere i termini brevi per le impugnazioni, comprese le sentenze di appello

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 38 (comma 2)

    la notificazione della sentenza tributaria deve essere effettuata in base alle previsioni dell'art.16

    il rinvio all'art.16 rende applicabile la disciplina delle notificazioni dirette anche alla notifica delle sentenze, e quindi idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per l'impugnazione

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 51

    stabilisce il termine per l'impugnazione (sessanta giorni)

    ai fini della decorrenza del termine breve di 60 giorni per il ricorso in Cassazione è rilevante la data di ricezione della notificazione della sentenza effettuata ai sensi dell'art.38/art.16

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 17

    disciplina il luogo delle notificazioni

    la specialità del rito tributario contempla regole sul luogo della notifica; tuttavia le notificazioni dirette secondo art.16 possono comunque essere efficaci pur se effettuate presso uffici diversi purché regolarmente ricevute

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 62

    prevede l'applicazione delle norme del codice di procedura civile al ricorso per cassazione, se compatibili

    pur essendo il giudizio di cassazione disciplinato dalle norme ordinarie, la Corte ha ritenuto prevalente la specialità della disciplina tributaria sulle notificazioni (art.16/38) rispetto alle norme ordinarie

  • codice di procedura civile, art. 137

    norme generali sulle notificazioni (rinvio nell'art.16)

    l'art.16 rinvia alle regole generali dell'art.137 c.p.c. salvo le specificità del processo tributario; la Corte ha interpretato la normativa tributaria come prevalente e autonoma laddove previsto

  • codice di procedura civile, art. 325 (secondo comma)

    termine per proporre ricorso per cassazione

    la durata del termine breve per il ricorso in cassazione è coincidente con il termine di sessanta giorni previsto dal d.lgs. n.546/1992 per le impugnazioni

  • d.l. n. 40/2010, art. 3 (convertito dalla l. n.73/2010)

    modifiche all'art.38 d.lgs. 546/1992 in tema di notificazione della sentenza

    la modifica ha esteso alle sentenze la disciplina semplificata delle notificazioni prevista dal processo tributario per abbreviare la formazione del giudicato

  • d.l. n. 119/2018, art. 6 (comma 10)

    previsione di sospensione del processo in presenza di domande di definizione agevolata

    le istanze dei contribuenti per la definizione agevolata possono avere rilievo procedurale (richiesta di sospensione), ma la Corte ha valutato separatamente la parziale estinzione per atti la cui definizione risultava regolare

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza di appello effettuata a mezzo posta nelle forme previste dall'art.16, comma 3, d.lgs. n.546/1992 (plico senza busta con avviso di ricevimento) è idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso in Cassazione; pertanto va sempre verificata la data di ricezione per la tempestività dell'impugnazione
  • Quando la parte notifica la sentenza unitamente ad altri atti (es. istanza di sgravio), ciò non inficia la decorrenza del termine breve: rileva la correttezza formale e la ricezione della notificazione della sentenza
  • Se il contribuente ha definito alcuni atti mediante procedure agevolative prima della decisione di legittimità, la Corte può dichiarare la parziale estinzione del giudizio rispetto a quei singoli avvisi; occorre documentazione chiara della definizione
  • In caso di difetto di delega o contestazione sulla legittimazione a firmare gli avvisi, la questione sostanziale può produrre nullità degli atti, ma la Cassazione può non esaminare il merito se il ricorso è inammissibile per motivi processuali (es. tardività)
  • Per l'amministrazione (Agenzia) è essenziale curare la tempestività delle impugnazioni e conservare prova certa della data di notifica ricevuta; analogamente il contribuente deve conservare ricevute di definizione agevolata per ottenere l'estinzione parziale
  • In contenziosi tributari la specialità della normativa processuale tributaria prevale sulle norme ordinarie in materia di notificazioni: le parti devono attenersi alle forme previste dal d.lgs. n.546/1992 per evitare eccezioni di inammissibilità

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