Cassazione Civile, Sentenza n. 26446/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva il rimborso di € 2.573.347,00 versati a titolo di addizionale IRES per l'anno 2013, prevista dall'art. 2, comma 2, del d.l. 30 novembre 2013, n. 133, conv. in l. 29 gennaio 2014, n. 5. Denunciava l'illegittimità della sovraimposta per violazione degli artt. 3, 53, 41 e 77 della Costituzione e della disciplina europea (art. 87 TCE/art. 107 TFUE). Dopo il silenzio-rifiuto dell'Agenzia e il rigetto in primo e secondo grado, la ricorrente impugnava in Cassazione articolando tre motivi: 1) violazione dell'art. 38 d.P.R. 602/1973 per negato diritto al rimborso; 2) violazione dei principi costituzionali richiamati; 3) nullità della sentenza per motivazione insufficiente in relazione all'art.132 c.p.c. e art.36 d.lgs. 546/1992
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 388/2019 e n. 165/2021) che aveva già dichiarato non fondate le censure di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, d.l. n.133/2013. Ha ritenuto legittima la misura temporanea e settoriale come giustificata da adeguati indici di capacita contributiva e non configurabile come aiuto di Stato incompatibile, non essendo stata riscontrata selettività favorevole o rinuncia a risorse statali a favore di imprese non residenti. Ha altresì ritenuto adeguata la motivazione della sentenza impugnata. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 17.200,00, e al pagamento del contributo unificato, se dovuto
Norme richiamate
d.l. 30 novembre 2013, n. 133, conv. in l. 29 gennaio 2014, n. 5, art. 2, comma 2
In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le societa e gli enti che esercitano attivita assicurativa, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L'addizionale non e dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall'applicazione dell'articolo 106, comma 3, del suddetto testo unico.
La norma ha introdotto una maggiorazione temporanea di imposta per specifici settori; la Corte ha ritenuto la misura costituzionalmente lecita e giustificata da un indice di capacita contributiva riconducibile al settore finanziario/assicurativo
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 53, 41, 77
Le censure di violazione di tali principi sono state ritenute infondate: la differenziazione tributaria per settore non e arbitraria se adeguatamente giustificata e se risponde a un bilanciamento di interessi e a un criterio di capacita contributiva
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 107 (ex art. 87 TCE)
La Corte ha escluso la configurabilita di un aiuto di Stato incompatibile: la misura non ha costituito un vantaggio selettivo a favore di imprese determinate e non e derivata da una rinuncia a entrate statali che avrebbe favorito imprese non residenti
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Richiamato dalla ricorrente in ordine al diritto al rimborso; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo e sostanzialmente rimasto senza effetto perche la questione di legittimita sostanziale era gia stata risolta in contrario
codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3 e 4
Norma che delinea i motivi di cassazione: la Corte ha valutato i ricorsi in relazione a vizio di legge e insufficienza di motivazione e li ha ritenuti infondati
codice di procedura civile, art. 132
Richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse adeguata e non nullo per difetto di spiegazione
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Norma sul processo tributario inerente la motivazione; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione e l'argomentazione della CTR fossero sufficienti
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte stabilisce che la ricorrente deve pagare il contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto
Corte costituzionale, sentenza n. 388 del 23 dicembre 2019 e sentenza n. 165 del 22 luglio 2021
Giurisprudenza che ha ritenuto non fondate le questioni di legittimita sollevate nei confronti dell'art. 2, comma 2, d.l. n. 133/2013; tali precedenti sono decisivi per la valutazione di legittimita costituzionale in Cassazione
Giurisprudenza della Corte di giustizia UE (es. C-169/08 Germania/Commissione; Cilfit C-238/81 e relative pronunce)
Richiamate per i criteri di valutazione della selettivita ai fini degli aiuti di Stato e per l'esenzione dall'obbligo di rinvio pregiudiziale quando l'applicazione del diritto dell'UE e chiara
Massime di principio
- Se la Corte costituzionale ha gia pronunciato sulla legittimita di una norma, i giudici successivi, incluso la Cassazione, seguiranno tale orientamento salvo nuovi profili non esaminati
- Le maggiorazioni fiscali temporanee e settoriali sono ammissibili se supportate da motivazioni razionali e da un criterio di capacita contributiva non arbitrario
- La verifica di aiuto di Stato richiede l'accertamento della selettivita e dell'effettiva attribuzione di vantaggio economico; una norma che semplicemente tassa piu intensamente soggetti residenti sottoposti a IRES non e automaticamente aiuto di Stato
- L'eccezione di motivazione insufficiente ha successo solo se si dimostra concretamente che il giudice non ha affrontato punti decisivi; riferimenti a precedenti costituzionali e argomentazioni articolate rendono la motivazione di norma adeguata
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non e obbligatorio quando l'applicazione del diritto UE e cosi chiara da non lasciare ragionevole dubbio (criteri Cilfit)
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