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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26439/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dall'agente della riscossione. Il motivo principale contestato era l'individuazione errata del dies a quo per la decorrenza del termine breve di 60 giorni previsto dall'art. 51 d.lgs. n.546/1992: la C.T.R. aveva ritenuto che la notificazione della sentenza di primo grado fosse avvenuta mediante consegna "a mani" dell'interessato presso la sede dell'agente della riscossione (ricevuta del 22/12/2016), da cui sarebbe partito il termine breve; l'Agenzia sosteneva invece che, essendo costituita mediante procuratore con elezione di domicilio, la notificazione dovesse farsi al procuratore ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c. e che le regole del codice di procedura civile dovessero prevalere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia e confermato la decisione della C.T.R. ritenendo fondato il principio applicativo del rito tributario. In sintesi: la disciplina speciale del processo tributario (in particolare artt. 16, 17 e 38 d.lgs. n.546/1992, come novellati) prevale sulle disposizioni del codice di procedura civile in materia di notificazioni, salvo compatibilità. La notificazione della sentenza effettuata mediante consegna diretta presso la sede dell'agente della riscossione (con ricevuta) è idonea a far decorrere il termine breve di 60 giorni per l'appello anche se l'agente si era costituito in primo grado mediante procuratore presso il quale aveva eletto domicilio. Perciò l'appello dell'Agenzia, proposto l'8/5/2017, è stato dichiarato tardivo rispetto alla notificazione del 22/12/2016. Le spese seguono la soccombenza.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992 (processo tributario)

    art. 16, art. 17, art. 38, art. 51, art. 49, art. 62

    Le norme processuali tributarie (in particolare art.16-17-38) costituiscono disciplina speciale sulla notificazione delle sentenze e prevalgono, ove esistenti, sulle norme del codice di procedura civile; art.38 rinvia alle modalità dell'art.16 per la notificazione della sentenza e stabilisce la decorrenza del termine breve di impugnazione.

  • Codice di procedura civile

    art. 137, art. 138, art. 140, art. 170, art. 285, art. 327

    Le disposizioni del codice civile in materia di notificazioni (es. notifica al procuratore costituito - art.170) sono applicabili in via sussidiaria e nei limiti di compatibilità; tuttavia, nel rito tributario la regola della notifica al procuratore non è automaticamente prevalente rispetto alle specifiche previsioni tributarie.

  • d.l. n. 40/2010, conv. in l. n. 73/2010

    La novella ha esteso alla notificazione della sentenza le regole semplificate previste dall'art.16 d.lgs.546/1992, favorendo forme dirette di notificazione (es. raccomandata A/R o consegna all'impiegato addetto).

  • legge n. 413/1991 (legge-delega)

    art. 30, comma 1, lett. g

    Ha posto la ratio direttiva della riforma del contenzioso tributario: uniformare e semplificare le comunicazioni e le notificazioni, promuovendo l'uso del servizio postale.

  • DPR n. 602/1973

    Ricorre la previsione che le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari possono essere esercitate dagli ufficiali della riscossione, a sostegno dell'idea della natura pubblicistica dell'agente/concessionario della riscossione.

  • DPR n. 600/1973 e DPR n. 633/1972

    art. 36-bis DPR n.600/1973; art. 54-bis DPR n.633/1972

    Norme che riconoscono al concessionario funzioni rilevanti nella riscossione e nella emissione di atti, contribuendo a giustificare l'equiparazione funzionale con l'ente impositore ai fini delle notificazioni.

  • legge 160/2019 (richiami regolamentari)

    Riferimenti normativi sul regime dei soggetti che svolgono attività di riscossione e sulla disciplina dei poteri dei concessionari; utile a confermare la valenza pubblicistica e la rilevanza procedurale del concessionario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario le disposizioni speciali del d.lgs. n.546/1992 (in particolare artt.16,17,38) prevalgono sulle norme civili in materia di notificazioni, e regolano quale atto determina la decorrenza del termine breve per impugnare.
  • La notificazione della sentenza mediante consegna diretta presso la sede dell'agente o concessionario della riscossione (con ricevuta) o mediante raccomandata A/R è idonea a far decorrere il termine di 60 giorni per l'appello anche se l'agente si è costituito tramite procuratore e ha eletto domicilio.
  • Il concessionario della riscossione va considerato, ai fini del rito tributario, equiparato funzionalmente all'ente impositore: le notificazioni eseguite nei suoi confronti seguono le regole tributarie e producono gli stessi effetti temporali.
  • Se la notificazione della sentenza non è eseguita secondo le forme speciali dell'art.38 (art.16-17), si applica il termine 'lungo' previsto dall'art.327 c.p.c.; pertanto la forma di notificazione scelta è determinante per la decorrenza dei termini decadenziali.
  • In casi analoghi è essenziale conservare e produrre prova documentale della notificazione (ricevute, avvisi di ricevimento, quietanze dell'impiegato) perché la decorrenza del termine breve è contestabile solo con riferimento agli elementi probatori.
  • La distinzione fra rito civile e rito tributario è rilevante: regole che impongono la notifica al procuratore nel processo civile non trovano automatica applicazione nel processo tributario, salvo esplicita compatibilità.

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