Cassazione Civile, Ordinanza n. 08434/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento TARI per l’anno 2018, emesso nei confronti del soggetto che occupava/detenva l’immobile quale conduttore, nell’ambito di un rapporto in cui la proprietà dell’immobile sosteneva di aver assunto su di sé, per accollo negoziale, il debito d’imposta. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto la proprietà legittimata a impugnare l’atto e aveva annullato l’avviso come illegittimo. In cassazione la concessionaria per la riscossione ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione delle norme sulla legittimazione e sull’interesse ad agire, sostenendo che la società proprietaria non era soggetto passivo della TARI né destinataria dell’atto, essendo invece obbligato il detentore dell’immobile; con il secondo motivo ha riproposto la censura sulla nullità della decisione per aver annullato l’avviso. La resistente ha difeso la propria legittimazione, mentre il Comune è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che l’accollo negoziale del debito tributario non attribuisca all’accollante la posizione di contribuente o soggetto passivo del rapporto d’imposta né la legittimazione ad impugnare l’avviso emesso nei confronti dell’unico soggetto passivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata, assorbito il secondo motivo, e decidendo nel merito ha dichiarato inammissibile il ricorso originario della società proprietaria per difetto di legittimazione attiva. Le spese dei gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato per contestare la legittimazione processuale della parte che aveva proposto il ricorso originario, ritenuta insussistente perché non parte del rapporto tributario
La legittimazione e l’interesse ad agire spettano solo al soggetto titolare della posizione sostanziale incisa dall’atto impugnato
L’accollo del debito d’imposta ha efficacia solo interna tra le parti e non trasferisce la posizione di soggetto passivo verso il Fisco
L’accollo negoziale non comporta successione nel lato passivo dell’obbligazione tributaria verso l’amministrazione finanziaria
art. 1, comma 641, L. 147/2013
Individua nel detentore o occupante dell’immobile il soggetto passivo della TARI
art. 1, comma 642, L. 147/2013
Conferma che il rapporto tributario resta radicato in capo al soggetto che detiene l’immobile
art. 53 Cost.
La Corte lo richiama per affermare che il sacrificio economico del tributo deve gravare sul soggetto cui la legge riferisce la capacità contributiva
art. 2 Cost.
Usato, insieme all’art. 53 Cost., per ribadire il dovere personale di concorrere alla spesa pubblica
Consente l’intervento o la chiamata nel processo tributario di soggetti collegati al rapporto, ma non attribuisce di regola autonoma legittimazione a impugnare l’atto notificato al debitore principale
Ha consentito alla Corte di decidere nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto
art. 24 Cost.
Richiamato nel secondo motivo, assorbito, in relazione alla pretesa lesione del diritto di difesa
art. 1, comma 161, L. 296/2006
Richiamato nel secondo motivo, assorbito, insieme alle norme sulla validità dell’avviso di pagamento
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Censura formulata per la nullità della sentenza impugnata per violazione di norme processuali e sostanziali
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario la legittimazione ad impugnare l’atto spetta al destinatario dell’atto o a chi sia parte del rapporto d’imposta e quindi soggetto passivo del tributo; chi non riveste tale qualità difetta di legittimazione attiva.
- L’accollo negoziale del debito tributario produce effetti soltanto interni tra accollante e accollato e non determina il trasferimento della soggettività passiva nei confronti del Fisco.
- In materia di TARI il soggetto passivo è il detentore o occupante dell’immobile idoneo a produrre rifiuti; la mera titolarità dominicale del bene non basta a fondare la legittimazione ad agire contro l’avviso se manca la detenzione.
- La responsabilità di imposta o la responsabilità solidale prevista ex lege possono fondare la legittimazione ad impugnare l’atto solo quando la legge attribuisca direttamente al soggetto una posizione di debito verso l’amministrazione; tale regola non è estensibile all’accollante privo di responsabilità solidale legale.
- Se la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito dichiarando inammissibile il ricorso originario per difetto di legittimazione.
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