Cassazione Civile, Ordinanza n. 05166/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri e ha cassato la sentenza impugnata dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo. Ha quindi rimesso le parti dinanzi al giudice amministrativo. Le spese sono state compensate per l'alterno esito dei gradi di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una candidata idonea in una graduatoria concorsuale per dirigente amministrativo del Comune di Roma agiva per ottenere l'accertamento del diritto all'assunzione per scorrimento della graduatoria e il risarcimento del danno, sostenendo che l'amministrazione avesse illegittimamente bandito una nuova procedura concorsuale invece di utilizzare la graduatoria ancora efficace. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la Corte d'appello aveva ritenuto che il diritto all'assunzione fosse sorto in conseguenza di una delibera di Giunta che approvava il piano assunzioni 2011-2013 e che il successivo bando, poi annullato dal giudice amministrativo per difetto di motivazione sulla scelta del nuovo concorso, avesse leso tale diritto, riconoscendo anche il danno da mancata assunzione. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario e violazione dell'art. 63 d.lgs. 165/2001, perché il diritto all'assunzione per scorrimento non si era mai perfezionato prima e la controversia atteneva all'esercizio discrezionale del potere amministrativo; 2) violazione delle norme sulla proroga delle graduatorie, sostenendo che esse riguardavano solo i concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato e non procedure interne o riservate; 3) violazione dell'art. 107 d.lgs. 267/2000, perché la delibera di Giunta era solo atto di indirizzo privo di rilevanza esterna e non idoneo a far sorgere un diritto all'assunzione; 4) violazione degli artt. 1321 e 1326 c.c. e dell'art. 63, comma 2, d.lgs. 165/2001, perché l'annullamento del nuovo bando non comportava automaticamente l'obbligo di assumere gli idonei, occorrendo un apposito provvedimento di scorrimento, qui mancante.
Norme richiamate
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001
richiamato per indicare la vigenza triennale della graduatoria concorsuale, ma non ritenuto sufficiente a fondare di per sé il diritto all'assunzione senza una scelta dell'amministrazione di avvalersene.
delimita la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie di lavoro pubblico privatizzato, ma resta ferma la giurisdizione amministrativa quando la lite investe l'esercizio del potere discrezionale della PA sulle modalità di copertura dei posti.
art. 17, comma 19, d.l. n. 78/2009 conv. in L. n. 122/2010
invocato dalla ricorrente per sostenere che la proroga delle graduatorie si riferisse ai soli concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato.
art. 1, comma 1, d.l. n. 225/2010 conv. in L. n. 10/2011
richiamato insieme alla tabella 1 allegata al decreto per la disciplina della proroga delle graduatorie.
art. 1, comma 4, d.l. n. 216/2011 conv. in L. n. 14/2012
richiamato insieme alle norme sulla proroga delle graduatorie.
invocato per sostenere che gli atti di indirizzo politico non hanno rilevanza esterna e non bastano a far nascere il diritto all'assunzione.
richiamati per contestare la tesi di un automatismo tra annullamento del bando e insorgenza del diritto all'assunzione.
richiamato per il rinvio alla motivazione di precedente conforme.
richiamato in tema di trattazione della questione di giurisdizione da parte della sezione semplice alla luce di orientamento consolidato delle Sezioni Unite.
Massime di principio
- Il diritto all'assunzione per scorrimento di una graduatoria concorsuale sorge solo quando alla perdurante efficacia della graduatoria si accompagna una concreta determinazione dell'amministrazione di avvalersene per coprire i posti vacanti; in difetto di tale scelta, non vi è un diritto soggettivo all'assunzione.
- La scelta della pubblica amministrazione tra nuova procedura concorsuale e scorrimento della graduatoria attiene all'esercizio di potere discrezionale e, fino a quando non si sia tradotta in una decisione di scorrimento, la posizione del candidato idoneo resta di interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo.
- L'annullamento del bando di un nuovo concorso per difetto di motivazione sulla mancata opzione per lo scorrimento non produce automaticamente un obbligo di assunzione degli idonei; l'effetto è quello di rimettere l'amministrazione nella possibilità di riesercitare il potere con una motivazione adeguata.
- Nel processo sul pubblico impiego privatizzato, la giurisdizione ordinaria conosce delle controversie solo quando si controverta dell'individuazione, tra gli idonei, di chi abbia titolo all'assunzione per effetto di una già avvenuta decisione di scorrimento, mentre appartiene al giudice amministrativo la contestazione della scelta stessa della modalità di copertura dei posti.
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