Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18327/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento sintetico per l'anno d'imposta 2008, recuperando a tassazione un maggior reddito ai fini Irpef in base al possesso di beni indice di capacità contributiva (due abitazioni, un'imbarcazione e contratti assicurativi), a fronte di reddito dichiarato pari a zero. Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento in primo grado, ma la CTR del Lazio aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo non provata la disponibilità di somme sufficienti a giustificare le spese contestate. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della decisione per avere la CTR deciso in camera di consiglio nonostante la richiesta di pubblica udienza; 2) violazione delle regole sull'onere della prova e del principio di non contestazione, sostenendo che l'Ufficio non avesse contestato in primo grado il nesso tra disponibilità di denaro e sua provenienza da fonti esterne all'attività lavorativa; 3) violazione dell'art. 38, comma 6, d.P.R. 600/1973, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., deducendo di avere provato la disponibilità di risorse non tassabili, provenienti da eredità e ricevute in corrispondenza degli anni delle spese; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la disponibilità di ingenti somme di denaro. Nel frattempo il ricorrente ha chiesto la definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018, producendo la prova del pagamento e del successivo sgravio dell'Ufficio, senza che fosse stato notificato il diniego e senza istanza di trattazione da parte di alcuno.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119/2018, prendendo atto della definizione agevolata della controversia tributaria, del pagamento effettuato e del conseguente sgravio disposto dall'Ufficio. Ha inoltre dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Ha escluso, infine, la debenza dell'ulteriore contributo unificato, richiamando il carattere eccezionale e sanzionatorio della relativa previsione, applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle controversie tributarie, se tempestivamente richiesta e accompagnata dal pagamento dovuto, con mancato diniego dell'Ufficio e assenza di istanza di trattazione, determina l'estinzione del giudizio anche in cassazione.
  • Quando interviene lo sgravio conseguente al pagamento previsto dalla definizione agevolata, la controversia deve essere dichiarata estinta e può essere dichiarata altresì la cessazione della materia del contendere.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione non è estensibile in via analogica ai casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata.
  • Nel giudizio relativo ad accertamento sintetico, la contestazione della capacità contributiva e della prova delle risorse disponibili resta tema rilevante, ma può divenire assorbito quando sopravviene una causa legale di estinzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.