Cassazione Civile, Ordinanza n. 18327/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento sintetico per l'anno d'imposta 2008, recuperando a tassazione un maggior reddito ai fini Irpef in base al possesso di beni indice di capacità contributiva (due abitazioni, un'imbarcazione e contratti assicurativi), a fronte di reddito dichiarato pari a zero. Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento in primo grado, ma la CTR del Lazio aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo non provata la disponibilità di somme sufficienti a giustificare le spese contestate. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della decisione per avere la CTR deciso in camera di consiglio nonostante la richiesta di pubblica udienza; 2) violazione delle regole sull'onere della prova e del principio di non contestazione, sostenendo che l'Ufficio non avesse contestato in primo grado il nesso tra disponibilità di denaro e sua provenienza da fonti esterne all'attività lavorativa; 3) violazione dell'art. 38, comma 6, d.P.R. 600/1973, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., deducendo di avere provato la disponibilità di risorse non tassabili, provenienti da eredità e ricevute in corrispondenza degli anni delle spese; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la disponibilità di ingenti somme di denaro. Nel frattempo il ricorrente ha chiesto la definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018, producendo la prova del pagamento e del successivo sgravio dell'Ufficio, senza che fosse stato notificato il diniego e senza istanza di trattazione da parte di alcuno.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119/2018, prendendo atto della definizione agevolata della controversia tributaria, del pagamento effettuato e del conseguente sgravio disposto dall'Ufficio. Ha inoltre dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Ha escluso, infine, la debenza dell'ulteriore contributo unificato, richiamando il carattere eccezionale e sanzionatorio della relativa previsione, applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base dell'accertamento sintetico fondato sugli indici di capacità contributiva
art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973
richiamato dal ricorrente per sostenere di avere fornito la prova della disponibilità di risorse non imponibili idonee a giustificare le spese contestate
comma 8; comma 12; comma 13
la domanda di definizione agevolata, il mancato diniego dell'Ufficio entro il termine e l'assenza di istanza di trattazione comportano l'estinzione del giudizio
invocato per censurare la decisione in camera di consiglio nonostante la richiesta di pubblica udienza
invocati in relazione alla dedotta nullità della decisione per violazione delle forme processuali
richiamato per contestare il mancato rispetto del principio di non contestazione
richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. e all'art. 2697 c.c. sul piano della valutazione delle prove
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per sostenere l'applicazione delle regole processuali civili al processo tributario
richiamato a sostegno della censura sulla ripartizione dell'onere probatorio
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
parametro del primo motivo di ricorso per nullità processuale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
parametro del motivo sul dedotto omesso esame di un fatto decisivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non si applica l'ulteriore contributo unificato perché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'importo base del contributo unificato
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
costituisce il presupposto specifico dell'estinzione del processo
Massime di principio
- La definizione agevolata delle controversie tributarie, se tempestivamente richiesta e accompagnata dal pagamento dovuto, con mancato diniego dell'Ufficio e assenza di istanza di trattazione, determina l'estinzione del giudizio anche in cassazione.
- Quando interviene lo sgravio conseguente al pagamento previsto dalla definizione agevolata, la controversia deve essere dichiarata estinta e può essere dichiarata altresì la cessazione della materia del contendere.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione non è estensibile in via analogica ai casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata.
- Nel giudizio relativo ad accertamento sintetico, la contestazione della capacità contributiva e della prova delle risorse disponibili resta tema rilevante, ma può divenire assorbito quando sopravviene una causa legale di estinzione del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18198/2025 del 04/07/2025
- ordinanza_civile · 4 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18199/2025 del 04/07/2025
- ordinanza_civile · 4 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18200/2025 del 04/07/2025
- ordinanza_civile · 4 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18201/2025 del 04/07/2025
- ordinanza_civile · 4 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18203/2025 del 04/07/2025
- ordinanza_civile · 4 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18205/2025 del 04/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →