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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16425/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da tre avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società per IRES, IRAP e IVA relative agli anni 2006, 2007 e 2008. L'Ufficio aveva disconosciuto alcuni costi, ritenendo ingiustificate le maggiorazioni del canone di affitto d'azienda pattuite con una scrittura privata integrativa del contratto registrato, e per il 2008 aveva inoltre recuperato maggiori ricavi nei settori alberghiero e ristorazione mediante accertamento analitico-induttivo. La CTR aveva accolto solo in parte l'appello dell'Ufficio, escludendo la valenza elusiva dell'operazione e ritenendo non adeguatamente dimostrata l'antieconomicità della condotta, ma confermando la ripresa sui ricavi 2008. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la CTR avesse deciso in contrasto con un giudicato esterno che avrebbe già accertato l'elusione; 2) violazione degli artt. 37-bis e 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, dell'art. 109 TUIR e dell'art. 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente escluso la fattispecie elusiva e invertito l'onere della prova. La società, a sua volta, proponeva ricorso incidentale con due motivi: omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 2727 c.c. in relazione alla conferma dell'accertamento induttivo dei ricavi, contestando la presunzione utilizzata per alberghi e ristorazione.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha escluso che vi fosse giudicato esterno, perché la precedente sentenza riguardava un diverso fatto costitutivo (un contributo straordinario sul fatturato per il 2005), mentre nel giudizio in esame si discuteva di una diversa scrittura privata integrativa concernente l'aumento del canone di affitto d'azienda. Ha poi ritenuto infondata la censura dell'Ufficio sulla pretesa inversione dell'onere della prova, affermando che la CTR aveva correttamente valutato gli elementi presuntivi dell'Amministrazione e le giustificazioni economiche addotte dalla società, escludendo in fatto sia l'elusione sia l'uso distorto del negozio per ottenere un vantaggio fiscale prevalente. I motivi incidentali della società sono stati dichiarati inammissibili perché tendevano a una rivalutazione del merito e perché la censura sull'omesso esame in realtà lamentava una insufficienza motivazionale non più deducibile. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno non opera quando la precedente decisione riguardi fatti costitutivi diversi, relativi a una diversa annualità e a un diverso presupposto fattuale dell'imposizione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità può investire solo violazioni di legge effettive, non la richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La clausola antielusiva consente di disconoscere operazioni prive di valide ragioni economiche e dirette principalmente a conseguire vantaggi fiscali indebiti.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'inesistenza di passività dichiarate può essere desunta anche da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato con gli artt. 37-bis e 39 per il riparto della deducibilità dei costi e la valutazione della loro inerente giustificazione economica.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova resta a carico della parte cui compete secondo le regole sostanziali: l'Ufficio per gli elementi presuntivi, il contribuente per la prova contraria, senza indebite inversioni.

  • artt. 2727 e ss. c.c.

    Le presunzioni semplici sono utilizzabili se gravi, precise e concordanti, e la prova contraria del contribuente viene in rilievo solo dopo una corretta valutazione degli indizi dell'Ufficio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Non è più deducibile il vizio di insufficienza motivazionale; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 2727 c.c.

    La censura non può risolversi nella contestazione dell'apprezzamento del materiale indiziario compiuto dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto dell'impugnazione proposta successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata solo per il deposito di memoria in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno in materia tributaria opera soltanto per gli elementi costitutivi della fattispecie che abbiano carattere tendenzialmente permanente; non si estende automaticamente a annualità diverse quando i presupposti di fatto siano differenti.
  • In tema di accertamento tributario, l'Ufficio può fondare la ripresa anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; il giudice di merito deve valutarle complessivamente prima di esaminare la prova contraria del contribuente.
  • Non ricorre abuso del diritto se l'operazione economica è sorretta da ragioni extrafiscali non marginali; l'elusione sussiste solo quando il vantaggio fiscale indebito costituisca lo scopo prevalente dell'operazione e le ragioni economiche siano meramente apparenti o marginali.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità.
  • Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato all'omesso esame di un fatto decisivo effettivamente discusso; non è più consentita la censura di mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione.
  • La contestazione del ragionamento presuntivo adottato dal giudice di merito non integra di per sé un errore di diritto, se in sostanza mira a sostituire una diversa lettura delle prove a quella compiuta in sentenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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