Cassazione Civile, Ordinanza n. 26058/2025 del 24/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il soggetto danneggiato aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale avvenuto su una strada comunale, sostenendo che lo scontro con un altro veicolo fosse dipeso dalla carenza di segnaletica stradale. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello l'aveva riformata, ritenendo che l'incidente fosse causato dal mancato rispetto delle norme del codice della strada da parte dei conducenti, e in particolare dalla condotta imprudente dell'attore, non dalla segnaletica. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo; 2) violazione o falsa applicazione degli artt. 2051 c.c. e 2043 c.c., in combinato con le norme del codice della strada e con le regole sull'onere della prova e sulla valutazione delle prove, sostenendo in sostanza che la responsabilità del Comune doveva essere affermata per la mancata segnaletica o per la cattiva regolazione dell'incrocio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, da un lato, che la fattispecie non fosse comunque sussumibile nell'art. 2051 c.c., poiché il danno non era causalmente riconducibile alla cosa in custodia ma, al più, a una pretesa condotta colposa dell'amministrazione; dall'altro, ha osservato che la decisione impugnata era conforme ai principi secondo cui l'assenza di una segnaletica intellegibile non comporta responsabilità dell'ente custode quando la circolazione possa essere regolata sufficientemente dalle norme del codice della strada. La Corte ha inoltre rilevato che i motivi miravano, in realtà, a contestare la ricostruzione di fatto operata dal giudice di merito e a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività non consentite in sede di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli effetti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La fattispecie concreta non è stata ritenuta riconducibile alla responsabilità da cosa in custodia, perché il danno non derivava causalmente dalla cosa custodita ma, al più, da una condotta colposa dell'ente.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo in quanto la Corte ha confermato l'esclusione di responsabilità dell'ente sulla base della ricostruzione causale operata in fatto dai giudici di merito.
artt. 14, 37 e 38 Codice della Strada
Richiamati dal ricorrente a sostegno della pretesa responsabilità dell'ente, ma non ritenuti idonei a sovvertire la decisione impugnata, perché la circolazione era comunque regolabile dalle norme generali di circolazione.
Richiamato dal ricorrente insieme alle norme del codice della strada, senza incidere sulla conclusione della Corte.
Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova, ma le censure sono state giudicate inammissibili perché sostanzialmente dirette a rivalutare il materiale istruttorio.
Richiamati dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ribadito che tale rivalutazione non è consentita in cassazione se la motivazione di merito è logica e completa.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo di omesso esame di un fatto decisivo è stato ritenuto inidoneo, perché le censure non colpivano la ratio decidendi e tendevano a contestare apprezzamenti di fatto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La dedotta violazione di legge è stata ritenuta infondata/inammissibile poiché le doglianze non si confrontavano con la reale motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato nel procedimento accelerato di definizione del ricorso.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio e il rito accelerato in cassazione.
La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per condannare il ricorrente sia alla sanzione in favore della controparte sia al pagamento in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- In tema di responsabilità dell'ente proprietario o custode della strada, l'assenza o scarsa intellegibilità della segnaletica non integra di per sé causalità giuridicamente rilevante quando la circolazione sia comunque regolata in modo sufficiente dalle norme del codice della strada.
- La responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone che il danno sia causalmente riconducibile alla cosa in custodia; se il pregiudizio deriva, secondo l'accertamento di merito, dalla condotta imprudente degli utenti della strada, la norma non è applicabile.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro, quando la motivazione del giudice di merito sia completa, coerente e logicamente adeguata.
- Le censure di omesso esame di un fatto decisivo o di violazione di legge sono inammissibili quando non si confrontano con l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a riproporre una diversa lettura dei fatti.
- L'apprezzamento della dinamica di un incidente stradale, della condotta dei conducenti, della colpa e del nesso causale tra condotte ed evento costituisce giudizio di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo vizi motivazionali nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.
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