Cassazione Civile, Ordinanza n. 31388/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento Tarsu/Tia relativo all’anno 2012, deducendo l’inesistenza della notifica dell’atto, nonché prescrizione e decadenza. Il ricorso era stato dichiarato inammissibile in primo grado per asserita irritualità della notificazione; in appello, la pronuncia di secondo grado aveva ritenuto inesistente la notifica dell’atto di gravame, perché eseguita all’indirizzo risultante dal registro IPA prima dell’entrata in vigore della disciplina che attribuisce a tale registro natura di pubblico elenco. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per violazione delle norme sul processo tributario telematico, sostenendo che nel rito tributario trova applicazione la disciplina speciale dell’art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992 e del d.m. n. 163/2013, che consente le notifiche telematiche agli indirizzi PEC degli enti impositori indicati nell’IPA; con il secondo ha denunciato, in subordine, violazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c., per avere la CTR dichiarato l’inammissibilità senza previa contestazione della questione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto corretta, nel processo tributario, la notifica dell’appello effettuata all’indirizzo PEC dell’ente risultante dal registro IPA, poiché la disciplina speciale del processo tributario telematico era già applicabile in Sicilia alla data della notificazione e prevale sulla diversa regola richiamata dal giudice d’appello. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché esamini nel merito le doglianze originarie contro l’avviso di accertamento; al giudice di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario le notificazioni tra le parti e i depositi possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni del d.m. n. 163/2013 e dei successivi decreti di attuazione; la disciplina speciale prevale nella materia tributaria.
Le notificazioni e comunicazioni telematiche sono effettuate mediante trasmissione dei documenti informatici all’indirizzo PEC previsto dalla norma regolamentare.
art. 7, comma 5, d.m. 23 dicembre 2013, n. 163
Per gli enti impositori l’indirizzo PEC per le notifiche è quello individuato dall’art. 47, comma 3, d.lgs. n. 82/2005, pubblicato nell’IPA.
art. 47, comma 3, d.lgs. n. 82/2005
Richiamato quale fonte dell’indirizzo PEC degli enti impositori da utilizzare ai fini delle notifiche nel processo tributario telematico.
art. 16, comma 1, lett. a), n. 4, d.l. n. 119/2018 conv. in l. n. 136/2018
Ha sostituito il comma 3 dell’art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992, rendendo applicabile alla fattispecie la disciplina delle notifiche telematiche.
Invocato dal ricorrente per sostenere la violazione del contraddittorio preventivo nella declaratoria di inammissibilità.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell’applicazione delle norme del processo civile in via sussidiaria, nei limiti di compatibilità.
artt. 20, 21 e 53 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati dal ricorrente come norme del rito tributario che disciplinano deposito, notifiche e impugnazioni.
art. 28, comma 1, lett. c), d.l. n. 76/2020 conv. in l. n. 120/2020
La CTR aveva fatto riferimento a questa disposizione per escludere, al tempo della notificazione, la natura di pubblico registro dell’IPA; la Cassazione ha ritenuto che tale ricostruzione non sia applicabile alla fattispecie per il principio di specialità del processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario telematico, la notificazione dell’atto introduttivo o dell’impugnazione eseguita all’indirizzo PEC dell’ente impositore tratto dall’IPA è valida quando la disciplina speciale del rito tributario la consente; non può essere dichiarata inesistente solo perché il giudice applichi una regola generale incompatibile o successiva.
- Quando una controversia è regolata da una disciplina processuale speciale, la norma speciale prevale su quella generale richiamata dal giudice di merito, se la fattispecie rientra nel perimetro applicativo della disciplina speciale.
- L’inesistenza della notificazione non può essere affermata in presenza di un corretto utilizzo dell’indirizzo PEC dell’ente impositore individuato secondo le regole del processo tributario telematico; in tal caso la questione attiene, al più, alla regolarità formale secondo il regime speciale applicabile.
- Se il giudice di merito respinge l’impugnazione per un errore sulla disciplina delle notifiche nel processo tributario, la sentenza va cassata con rinvio affinché il giudice del merito esamini le censure sostanziali contro l’atto impositivo.
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