Cassazione Civile, Ordinanza n. 27016/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società, già titolare di due conti correnti presso la banca, agì per ottenere la declaratoria di nullità delle clausole che prevedevano interessi ultralegali e/o usurari, capitalizzazione degli interessi, giorni valuta e spese/commissioni asseritamente non dovute, con conseguente rideterminazione del saldo e restituzione degli importi illegittimamente addebitati. Il tribunale accolse solo in parte la domanda, escludendo la capitalizzazione fino alla delibera CICR del 2000 e riconoscendo valide le altre pattuizioni rilevanti. La corte d'appello rigettò l'impugnazione della società, ritenendo inammissibili per difetto d'interesse le censure sulla prescrizione relative alle poste anteriori al 31 dicembre 1998, infondate le doglianze sulla capitalizzazione trimestrale successiva al luglio 2000 e sulla pattuizione degli interessi ultralegali, nonché legittima la commissione di massimo scoperto, esclusa dal computo del TEG per i rapporti esauriti prima del 1 gennaio 2010. La società ricorse per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 644 c.p. per avere la sentenza escluso la commissione di massimo scoperto dal calcolo del TEG ai fini dell'usura, sostenendo che si tratta di costo del credito rilevante e che le istruzioni della Banca d'Italia non sarebbero vincolanti; secondo, violazione dell'art. 2935 c.c. in tema di prescrizione, lamentando che l'eccezione della banca era generica e che il termine avrebbe dovuto decorrere dalla chiusura del conto, trattandosi di rapporto unitario soggetto a prescrizione decennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che, per i rapporti di conto corrente esauriti prima dell'entrata in vigore dell'art. 2-bis d.l. n. 185/2008, la commissione di massimo scoperto non può essere computata secondo la disciplina sopravvenuta con efficacia retroattiva, poiché tale norma è innovativa e non interpretativa; ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui, per il periodo transitorio e per i rapporti anteriori al 1 gennaio 2010, la verifica dell'usura va condotta secondo la disciplina vigente e le rilevazioni ministeriali dell'epoca. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la corte d'appello non aveva negato in astratto la tesi della decorrenza della prescrizione dalla chiusura del rapporto, ma aveva dichiarato inammissibile il gravame per difetto di soccombenza, poiché quella tesi era stata già accolta in primo grado. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La commissione di massimo scoperto, per i rapporti anteriori alla disciplina introdotta nel 2009, rientra tra le voci da considerare secondo la disciplina applicabile ratione temporis, ma la norma sopravvenuta non opera retroattivamente per i rapporti esauriti prima del 1 gennaio 2010.
È norma innovativa e non interpretativa; introduce una nuova disciplina della commissione di massimo scoperto con efficacia per il futuro e non si applica retroattivamente ai rapporti bancari già esauriti prima del 1 gennaio 2010.
La verifica dell'usura va compiuta secondo il sistema di rilevazione del tasso soglia previsto dalla legge e dalla disciplina regolamentare vigente nel periodo considerato.
La questione della decorrenza della prescrizione non è stata esaminata nel merito in cassazione perché il motivo non colpiva la ratio della sentenza impugnata, fondata sul difetto di soccombenza in appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei rapporti bancari esauriti prima del 1 gennaio 2010, la commissione di massimo scoperto non può essere valutata alla luce della disciplina sopravvenuta introdotta dall'art. 2-bis d.l. n. 185/2008 come se avesse efficacia retroattiva; la norma ha natura innovativa e opera solo per il futuro.
- La verifica del superamento del tasso soglia nei rapporti anteriori alla nuova disciplina deve essere condotta secondo i criteri e i decreti ministeriali vigenti nel periodo di riferimento, con autonoma considerazione della commissione di massimo scoperto e degli interessi corrispettivi secondo l'assetto normativo applicabile ratione temporis.
- In cassazione il motivo è inammissibile quando non censura la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre una tesi già esaminata o comunque non decisiva rispetto alla concreta ragione di inammissibilità o di rigetto adottata dal giudice di merito.
- Quando il giudice d'appello dichiara inammissibile un motivo per difetto di soccombenza, la censura di legittimità deve confrontarsi con tale specifica ragione decisoria, e non solo con il merito astratto della questione di diritto sollevata.
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