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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20353/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra una dipendente di banca e il relativo datore di lavoro. Il Tribunale aveva revocato un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il pagamento di una penale prevista da un patto di stabilità e dell’indennità sostitutiva del preavviso, e aveva inoltre condannato la banca al pagamento del TFR, rigettando però le altre domande della lavoratrice, tra cui quelle risarcitorie per asserita condotta mobbizzante. La Corte d’appello ha poi accolto l’appello della banca, escludendo la giusta causa delle dimissioni e rigettando l’opposizione al decreto ingiuntivo, nonché l’appello incidentale della lavoratrice. In cassazione la lavoratrice ha proposto cinque motivi: ha contestato la debenza della penale di patto di stabilità e ha dedotto l’omesso esame della richiesta di convalida delle dimissioni; ha censurato la valutazione della Corte sulla giusta causa di dimissioni e sul nesso con le domande risarcitorie; ha denunciato la mancata considerazione della continuità delle condotte aziendali e delle denunce interne rimaste senza risposta; ha dedotto l’omesso esame degli accertamenti dell’Ispettorato del lavoro e la violazione dell’art. 4 Statuto dei lavoratori per controlli informatici illeciti; infine ha contestato la sussunzione della fattispecie nella giusta causa di dimissioni, sostenendo che la contestazione disciplinare e le condotte datoriale avessero natura vessatoria e ritorsiva. La banca ha resistito eccependo anche l’improcedibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto l’eccezione di improcedibilità formulata dalla banca, rilevando che la notificazione della sentenza e del ricorso consentivano comunque di verificare la tempestività dell’impugnazione. Nel merito, ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché formulato in modo promiscuo, mescolando violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, e perché privo di una specifica critica alle rationes decidendi; ha inoltre ritenuto nuova e quindi inammissibile la censura sull’art. 1384 c.c. e generica la doglianza ex art. 360 n. 5 c.p.c. I motivi secondo, terzo e quinto sono stati dichiarati inammissibili perché la valutazione della sussistenza della giusta causa di dimissioni è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, nella specie congruamente motivato, avendo la Corte d’appello escluso sia l’illegittimità della contestazione disciplinare sia la prova di una condotta mobbizzante o di un inadempimento datoriale tale da impedire la prosecuzione anche temporanea del rapporto. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile sia per la struttura mista della censura sia perché l’omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda fatti storici e non questioni o argomentazioni; inoltre il documento richiamato non era descritto con sufficiente precisione né ne era allegata la decisività. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso devono essere specifici e non promiscui; il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e non questioni o argomentazioni.

  • art. 1323 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al patto di stabilità e alla disciplina del contratto, senza accoglimento della censura.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nell’ambito della censura sul patto di stabilità, senza rilievo decisivo nella decisione.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per l’interpretazione del patto di stabilità, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 1365 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per l’interpretazione del patto di stabilità, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per l’interpretazione del patto di stabilità, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 1384 c.c.

    La censura è stata dichiarata inammissibile per novità, non risultando trattata nei gradi di merito.

  • art. 2119 c.c.

    La valutazione della giusta causa di dimissioni richiede un accertamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti dell’ammissibilità e della congruità della motivazione.

  • art. 155 c.p.c.

    Richiamato per la proroga del termine processuale scadente in giorno festivo.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento sulla tempestività del ricorso in relazione al termine breve.

  • art. 409 c.p.p.

    Richiamato per il provvedimento del GIP che aveva disposto l’imputazione coatta.

  • art. 615-ter c.p.

    Richiamato con riferimento al reato oggetto del procedimento penale menzionato nella motivazione d’appello.

  • art. 4, l. n. 300 del 1970

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare l’illegittimità dei controlli informatici effettuati dal datore di lavoro.

  • Accordo Quadro Nazionale del 15 aprile 2014

    Richiamato dalla ricorrente come disciplina procedurale dei controlli informatici.

  • Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 192 del 12 maggio 2011

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai controlli informatici contestati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato in relazione all’ulteriore contributo unificato.

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come base per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la formulazione di un motivo "misto" che cumuli, senza netta distinzione, violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, poiché la Corte non può essere chiamata a selezionare e ricostruire le censure del ricorrente.
  • La deduzione di violazione di legge deve contenere l’indicazione puntuale delle norme asseritamente violate e un’argomentazione specifica sul contrasto tra le statuizioni della sentenza impugnata e le norme regolatrici della fattispecie; la mera elencazione di disposizioni è insufficiente.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l’indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività; non sono deducibili come "fatti" questioni, difese o argomentazioni.
  • La valutazione della sussistenza della giusta causa di dimissioni per comportamento datoriale integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e logicamente coerente.
  • La mera contestazione disciplinare, se effettuata con modalità non lesive della dignità del lavoratore e riferita a inadempienze lavorative, non costituisce di per sé giusta causa di dimissioni, salvo che sia provata una condotta datoriale ulteriormente abusiva, vessatoria o ritorsiva.
  • Il mancato esame di un documento può assumere rilievo in cassazione solo se il documento, per il suo contenuto, sia decisivo in senso stretto, cioè idoneo a sovvertire con certezza la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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