Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27202/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (custode)

La controversia

Gli eredi del soggetto che aveva gestito una depositeria/custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo hanno agito per ottenere il pagamento delle indennità di custodia relative a numerosi veicoli già affidati in custodia e poi ceduti/rottamati nell'ambito della disciplina introdotta dall'art. 38 d.l. 269/2003, poi dichiarato incostituzionale. In primo grado il Tribunale ha ritenuto nullo il contratto fondato su quella norma, ma ha comunque riconosciuto il diritto al compenso sulla base del d.P.R. 571/1982; la Corte d'appello ha sostanzialmente confermato, riducendo solo una parte dell'importo. Il Ministero ha ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) errata applicazione degli artt. 11 e 12 d.P.R. 571/1982, sostenendo che la disciplina regolamentare non fosse applicabile alle rottamazioni straordinarie ex art. 38 d.l. 269/2003 e che, comunque, l'intervenuta demolizione impedisse la liquidazione secondo i criteri del d.P.R. 571/1982, anche alla luce della successiva L. 147/2013; 2) violazione dell'art. 2041 c.c., deducendo che l'azione di arricchimento senza causa non fosse configurabile per difetto di utilità in capo alla P.A. e che, in ogni caso, il ristoro dovesse limitarsi al danno emergente; 3) violazione dell'art. 1766 c.c., contestando la ritenuta irrilevanza della pretesa negligenza nella custodia e chiedendo una riduzione dell'indennità sulla base di analogie con la disciplina del sequestro penale e delle risultanze istruttorie; 4) violazione dell'art. 2935 c.c., censurando il principio secondo cui la prescrizione decennale decorre dalla cessazione della custodia e non da ciascun giorno di custodia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto il primo e il terzo motivo in parte indeterminati e comunque infondati/inammissibili, confermando che, dopo la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 38 d.l. 269/2003, i rapporti di custodia sorti sotto la sua vigenza devono essere regolati dalla disciplina previgente del d.P.R. 571/1982; ha inoltre escluso che la demolizione dei veicoli, compiuta sulla base di un assetto normativo poi dichiarato illegittimo, potesse impedire il riconoscimento del compenso. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la reale ratio decidendi, essendo stata accolta la domanda principale di applicazione del d.P.R. 571/1982 e non la subordinata azione di arricchimento senza causa. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, ribadendo il principio consolidato secondo cui il termine decennale di prescrizione del diritto all'indennità di custodia decorre dalla cessazione della custodia, cioè dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato per il carattere pubblicistico dell'Amministrazione ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    norma processuale utilizzata per introdurre il giudizio di primo grado con rito sommario di cognizione.

  • art. 38 d.l. n. 269/2003

    norma dichiarata costituzionalmente illegittima; la sua caducazione comporta il ritorno alla disciplina previgente per i rapporti sorti sotto la sua vigenza.

  • artt. 11 e 12 d.P.R. n. 571/1982

    costituiscono la disciplina previgente applicabile alla liquidazione dell'indennità di custodia dei veicoli sequestrati amministrativamente.

  • art. 1, comma 447, L. n. 147/2013

    non si applica ratione temporis a veicoli rottamati da anni; riguarda veicoli giacenti presso depositerie autorizzate o comunque custoditi da oltre due anni.

  • art. 2041 c.c.

    l'azione di arricchimento non era la ratio decidendi accolta, essendo stata accolta la domanda principale basata sul d.P.R. 571/1982.

  • art. 1766 c.c.

    richiamato dal ricorrente per i doveri del depositario/custode, ma la Corte ha rilevato che non era stata dimostrata la negligenza idonea a incidere sul compenso.

  • art. 2935 c.c.

    il diritto all'indennità può essere fatto valere solo alla cessazione della custodia; da quel momento decorre la prescrizione decennale.

  • art. 360 bis c.p.c.

    consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non si confronta con un orientamento consolidato di legittimità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    non è stato disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso proposto da Amministrazione dello Stato.

  • Corte cost. n. 92/2013

    la declaratoria di illegittimità costituzionale produce effetto ex tunc e impone di regolare le situazioni giuridiche secondo la normativa previgente.

  • Cass., Sez. Unite, n. 16755/2014

    ha fissato il principio per cui la prescrizione del credito per indennità di custodia decorre dalla cessazione della custodia, non da ciascun giorno di essa.

Massime di principio

  • La declaratoria di incostituzionalità di una norma che abbia sostituito retroattivamente il criterio di liquidazione del compenso impone, per i rapporti sorti nella sua vigenza, il ritorno alla disciplina previgente, salvo che una successiva legge disponga espressamente per il futuro.
  • Se la domanda principale è accolta su una specifica base normativa, la censura che si rivolga solo alla domanda subordinata di arricchimento senza causa è inammissibile per difetto di attinenza alla ratio decidendi.
  • In tema di indennità di custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, la prescrizione decennale decorre dalla cessazione della custodia, cioè dal momento in cui il credito diviene esigibile, e non giorno per giorno durante l'esecuzione del rapporto.
  • La demolizione o definitiva eliminazione del bene, se avvenuta in forza di un assetto normativo poi dichiarato illegittimo, non può di per sé precludere il riconoscimento del compenso dovuto al custode per l'attività svolta.
  • Per ridurre il compenso del custode per asserita cattiva custodia non basta allegare il peggioramento del bene: occorre una prova specifica del nesso tra condotta negligente del custode e diminuzione della prestazione dovuta o del valore del servizio reso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMora
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.