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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31234/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (NCC)

La controversia

Un titolare di licenza NCC rilasciata da altro Comune impugnava una serie di ordinanze-ingiunzioni emesse nel 2018 per asserite violazioni del codice della strada, consistite nell’accesso senza autorizzazione alle zone a traffico limitato di Roma e nella circolazione su corsie riservate ai mezzi pubblici all’interno delle ZTL. L’opposizione era stata rigettata dal Giudice di pace e poi confermata dal Tribunale di Roma. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno, sostenendo che una precedente sentenza del Tribunale di Roma, tra le stesse parti e per gli stessi motivi, avesse già accolto la sua domanda; 2) violazione delle norme sulla disciplina degli NCC, assumendo che l’art. 5-bis l. 21/1992, introdotto ma sospeso, non fosse applicabile nel 2018 e che Roma Capitale non potesse imporre l’obbligo di preventiva comunicazione dei dati identificativi per l’accesso a ZTL e corsie preferenziali; 3) violazione dell’art. 11, comma 3, l. 21/1992, sostenendo che nella versione originaria del 1992 la norma consentisse già agli NCC l’uso delle corsie preferenziali e delle facilitazioni di circolazione alle stesse condizioni dei taxi, sicché il Tribunale aveva erroneamente escluso tale facoltà; 4) violazione di norme del codice della strada e processuali, motivo poi rimasto assorbito. La Prefettura non svolgeva difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo motivo nei termini chiariti in motivazione, e ha dichiarato assorbito il quarto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudicato esterno invocato non potesse operare rispetto a infrazioni accertate in momenti diversi, quindi su fatti distinti. Quanto al merito, ha affermato che la sospensione dell’efficacia delle disposizioni introdotte nel 2008 e poi integrate dalla normativa successiva non aveva abrogato le norme previgenti della l. 21/1992, sicché l’art. 11, comma 3, continuava ad applicarsi nel periodo considerato. Ha inoltre precisato che i regolamenti comunali possono legittimamente subordinare il transito ad autorizzazione preventiva o ad adempimenti ulteriori, ma nel caso concreto non risultava in atti un regolamento comunale applicabile, e tale mancanza non poteva essere colmata mediante iura novit curia.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudicato formale e ai suoi effetti

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alle preclusioni processuali

  • art. 2909 c.c.

    la Corte ne ribadisce l'efficacia del giudicato sostanziale nei limiti oggettivi di causa petendi e petitum, coprendo il dedotto e il deducibile

  • art. 5-bis l. 21/1992

    norma invocata dal ricorrente come non applicabile nel periodo delle violazioni perché sospesa

  • art. 9, comma 3, d.l. 244/2016 conv. in l. 19/2017

    interpretata come disposizione di sospensione dell'efficacia delle norme introdotte nel 2008 e poi prorogata sino al 31/12/2018

  • art. 1, comma 1136, l. 205/2017

    richiamata dal ricorrente per sostenere la protrazione della sospensione normativa

  • art. 11, comma 1, l. 21/1992

    richiamato per il rinvio al potere dei Comuni di regolare la materia

  • art. 11, comma 3, l. 21/1992

    la Corte afferma che, per quanto rilevante nel caso, continuava ad applicarsi nel periodo di sospensione delle disposizioni successive e consentiva agli NCC l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi

  • art. 29, comma 1-quater, d.l. 207/2008 conv. in l. 14/2009

    le disposizioni qui introdotte non hanno abrogato quelle previgenti, ma le hanno integrate; la sospensione dell'efficacia non ne elimina l'operatività delle norme originarie

  • art. 204 c.d.s.

    richiamato nel quarto motivo, poi assorbito, senza esame nel merito

  • art. 213 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo, poi assorbito, senza esame nel merito

Massime di principio

  • Il giudicato esterno opera solo entro i limiti oggettivi della precedente decisione, individuati da causa petendi e petitum, e non si estende automaticamente a fatti distinti verificatisi in momenti diversi, anche se coinvolgono le stesse parti e questioni analoghe.
  • Quando una normativa successiva introduce disposizioni integrative ma ne viene sospesa l'efficacia, la sospensione non comporta necessariamente il venir meno delle regole previgenti, se queste non risultano abrogate e continuano a disciplinare la materia.
  • In materia di NCC, le norme statali che riconoscono l'uso delle corsie preferenziali e delle facilitazioni alla circolazione devono coordinarsi con il potere regolamentare dei Comuni; sono quindi legittime prescrizioni comunali che subordinino il transito a preventiva autorizzazione o adempimenti ulteriori, purché esistano e siano provate nel giudizio.
  • Il principio iura novit curia non consente di sopperire alla mancata allegazione o produzione di un regolamento comunale, salvo i casi, allo stato della giurisprudenza richiamata, dei regolamenti edilizi integrativi delle norme codicistiche sulle distanze.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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