Sentenza del 04/06/2020 n. 346 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Imposta di registro - abitazione di lusso - calcolo della metratura
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
E D impugnava l’avviso di liquidazione n. 20141 T000623000, relativo all’acquisto del 21 gennaio 2014 di un immobile a Milano, categoria A/1, con box e cantina, per il prezzo dichiarato di € 3.133.858,48. L’Agenzia aveva revocato l’agevolazione prima casa e recuperato le imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre a interessi e sanzioni, ritenendo l’abitazione di lusso perché la superficie utile superava 240 m². Il contribuente sosteneva, tra l’altro, la decadenza dal potere impositivo, vizi di conformità e sottoscrizione dell’atto, la necessità del contraddittorio, l’insussistenza dei requisiti di lusso e una superficie inferiore alla soglia (238 m² secondo il tecnico di parte); contestava inoltre sanzioni e spese e denunciava omessa pronuncia su sei questioni.
La decisione
La Commissione tributaria regionale per la Liguria ha rigettato l’appello, confermando la sentenza della CTP di Genova n. 1414 del 5 luglio 2017, depositata il 27 novembre 2017, che aveva respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile il termine triennale, non quello biennale; ha giudicato valida l’attestazione di conformità della copia e legittima la sottoscrizione dell’avviso da parte del funzionario delegato; ha escluso l’obbligo di contraddittorio preventivo per questi tributi e l’obbligo di sopralluogo o di invito a comparire. Nel merito, per la qualifica di abitazione di lusso è sufficiente uno dei requisiti degli artt. 1-7 del d.m. 2 agosto 1969; la soglia rilevante è oltre 240 m² e il calcolo comprende muri e tramezzi, escludendo balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina. La CTU ha stimato la superficie in 280,38 m², valutazione preferita al calcolo meno analitico di parte (238,27 m²). Sono state confermate le sanzioni, ritenute motivate nell’avviso; respinte anche le contestazioni sulle spese di primo grado e le censure di omessa pronuncia. E D è stato condannato a pagare le spese del grado d’appello, liquidate in € 7.448,00 oltre accessori, le spese della fase cautelare già liquidate e gli oneri della CTU, da liquidarsi separatamente. La richiesta di rinnovazione e sostituzione del CTU è stata respinta.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, commi 1-bis e 2
Il termine applicabile al caso è quello triennale di cui al comma 2 dell'art. 76, d.p.r. 26.4.1986, n. 131, decorrente dalla data di registrazione. Il termine biennale di cui al comma 1 bis, medesima norma, infatti, concerne gli avvisi di rettifica e di liquidazione di cui all'art. 52, medesimo d.p.r. 131/1986, fondati sull'accertamento del valore venale; situazione del tutto estranea a quella in esame.
Il termine biennale riguarda gli avvisi fondati sulla rettifica del valore venale ai sensi dell’art. 52; per il recupero dell’agevolazione prima casa qui contestato opera il termine triennale, decorrente dalla registrazione.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, Parte I, art. 1, nota II-bis
In tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa ai sensi della tariffa l, art. 1, nota Il bis, d.p.r. 26.4.1986, n. 131, là sua superficie utile - complessivamente superiore a mq. 240 - va calcolata alla stregua del d.m. 2.8.1969, e va determinata in quella che - dall'estensione globale riportata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta residua, una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina.
Ai fini dell’esclusione dal beneficio prima casa, la superficie va determinata secondo il d.m. 2 agosto 1969: si sottraggono dall’estensione globale le pertinenze e gli spazi indicati, ma non le murature e i tramezzi.
D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, artt. 1-8 e, in particolare, art. 6
Dalla lettura della norma emerge che è sufficiente la sussistenza di uno solo dei requisiti ivi indicati negli articoli da 1) a 7), fra cui è quello della superficie superiore a mq. 240. Il contribuente equivoca con l'articolo 8) della norma che, nel richiedere cumulativamente quattro requisiti, fa riferimento non a quelli di cui ai precedenti artt. da 1) a 7), ma a quelli indicati nella tabella allegata al suddetto d.m.
Per gli immobili rientranti nei requisiti degli artt. 1-7 è sufficiente un solo requisito, compreso il superamento dei 240 m² previsto dall’art. 6. Il requisito cumulativo di quattro condizioni previsto dall’art. 8 si riferisce invece alla tabella allegata, non ai requisiti degli articoli precedenti.
D.M. Lavori Pubblici 10 maggio 1977, art. 3
Tale superficie non è la superficie utile abitabile risultante dall'art. 3, d.m. Lavori Pubblici 1 0.5.1977, che, effettivamente, deduce dal computo le murature, i pilastri, i tramezzi etc., ma la superficie utile complessiva; cioè al lordo delle suddette parti. Il concetto di abitabilità o di calpestabilità, pertanto, esula dalla previsione in discorso.
La nozione di superficie utile del d.m. 1969 non coincide con quella di superficie utile abitabile del d.m. 1977: nel calcolo rilevante per la soglia di lusso muri, pilastri e tramezzi restano compresi.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
Tali tributi sono unicamente soggetti all'art. 12, comma 7, l. 27.7.2000, n. 212, invocabile solo in caso di accessi, ispezioni o verifiche in loco, concluse con un processo verbale di chiusura delle operazioni, e non per il caso di accertamento c.d. "a tavolino".
Il contraddittorio previsto dall’art. 12, comma 7, si applica quando vi siano accessi, ispezioni o verifiche presso il contribuente concluse con verbale; non si applica all’accertamento svolto a tavolino.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
Dall'avviso di liquidazione impugnato risulta espressamente che il funzionario firmatario G L ha agito dietro delega del Capo dell'ufficio W P, in conformità all'art. 42, d.p.r. 29.9.1973, n. 600. L'appartenenza del funzionario alla terza area legittimava la delega suddetta.
La sottoscrizione dell’atto da parte di un funzionario delegato è legittima nel caso esaminato, essendo stata documentata la delega e l’appartenenza del funzionario alla terza area.
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 11
La spedizione di un invito a comparire ex art. 11, d.lgs. 19.6.1997, n. 218, costituisce facoltà, e non obbligo, dell'Amministrazione finanziaria.
L’invito a comparire previsto dalla disposizione è una facoltà dell’Amministrazione finanziaria e la sua omissione non rende, di per sé, illegittimo l’atto.
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 10
Va, infine, rammentato che, a decorrere dall'1.1.2014, ex art. 10, d.lgs. 14.3.2011, n. 23, che ha modificato l'art. 1, Tariffa Parte prima, allegata al d.p.r. 131/1986, gli immobili accatastati nella cat. A/1, come il presente, scontano comunque un'aliquota del 9% sull'imposta di registro.
Per gli acquisti soggetti alla disciplina decorrente dal 1° gennaio 2014, l’immobile in categoria A/1 sconta l’aliquota di registro del 9%, come rilevato dalla Commissione.
La CTP aveva ritenuto conforme la copia informatica notificata ai requisiti dell’art. 23 CAD; in appello la questione è stata trattata attraverso la validità dell’attestazione di conformità resa da un pubblico ufficiale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2-sexies
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, sulla base di un valore pari, ex art. 5, comma 4, d.m. 10.3.2014, n: 55, alla sommatoria di imposte e sanzioni (circa € 74.000,00), in € 2,900,00 per la fase di studio, in € 1.350,00 per la fase di introduzione della controversia, € 1.955,00 per la fase istruttoria (consulenza tecnica di ufficio) e in € 3.105,00 per la fase decisionale, per un totale di € 9.310,00 che, ridotti del 20% ex art.15, comma 2 sexies, d.lgs. 546/1992, giungono ad € 7.448,00.
La disposizione è applicata per ridurre del 20% i compensi liquidati per il giudizio tributario, portandoli da € 9.310,00 a € 7.448,00.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 5, comma 4
Per la liquidazione delle spese del grado d’appello il valore della controversia è stato individuato nella somma di imposte e sanzioni, circa € 74.000,00, e i compensi sono stati determinati per fasi.
Massime di principio
- Per stabilire se un’abitazione supera la soglia di 240 m² prevista dal d.m. 2 agosto 1969, non si usa la sola superficie calpestabile: si considera la superficie complessiva al lordo di muri, pilastri e tramezzi, sottraendo balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina.
- La soglia di superficie dell’art. 6 del d.m. 2 agosto 1969 costituisce un requisito autonomo: per gli immobili soggetti agli artt. 1-7 è sufficiente il superamento della soglia, senza dover dimostrare anche altri requisiti di lusso. Il criterio cumulativo dell’art. 8 riguarda i requisiti della tabella allegata.
- Nel valutare contestazioni tecniche sulla metratura, il giudice può preferire una CTU analitica e verificabile a una relazione di parte generica; è quindi importante contestare puntualmente metodo, misure e singole voci del calcolo.
- Il contraddittorio previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non è richiesto per un accertamento a tavolino relativo a tributi non armonizzati; la garanzia si applica, secondo la decisione, alle verifiche in loco concluse con verbale.
- La mancata effettuazione di un sopralluogo e l’omesso invito a comparire non rendono automaticamente illegittimo il recupero dell’agevolazione: il primo non è obbligatorio e il secondo è una facoltà dell’Amministrazione.
- La contestazione della mancata sottoscrizione digitale dell’originale non può limitarsi a negarla quando la conformità della copia è attestata da un pubblico ufficiale: secondo la decisione, occorreva contestare l’attestazione fidefaciente con querela di falso.
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