Cassazione Civile, Ordinanza n. 11558/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società di leasing)
La controversia
Una società di leasing impugnava avvisi di accertamento per tassa automobilistica relativi alle annualità 2009-2010, per complessivi euro 15.974,35, sostenendo di non essere tenuta al pagamento perché, dopo l'intervento normativo del 2009, il soggetto passivo nei veicoli concessi in locazione finanziaria sarebbe l'utilizzatore. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la CTR aveva dichiarato cessata la materia del contendere per alcuni avvisi e, per uno di essi, aveva preso atto della rinuncia parziale della regione, rigettando poi nel merito l'impugnazione della società sul presupposto che la legge del 2009 avesse esteso la platea degli obbligati anche al concedente. In cassazione la società deduceva: 1) violazione del giudicato interno, perché la regione non avrebbe impugnato il capo di sentenza che riconosceva la legittimazione passiva dell'utilizzatore per le tasse scadute dopo il 15 agosto 2009; 2) violazione della motivazione della sentenza tributaria, reiterando l'eccezione di giudicato; 3) violazione della disciplina sulla tassa automobilistica e delle norme del 2015 e 2016, per non avere la CTR considerato l'effetto dell'abrogazione della norma interpretativa e per avere attribuito rilevanza esclusiva alla legge del 2009; 4) violazione della disciplina sulla solidarietà passiva, per avere la CTR ritenuto sussistente la solidarietà tra società di leasing e utilizzatore anche in assenza della norma interpretativa del 2015.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo non adeguatamente specificata e autosufficiente l'eccezione di giudicato interno, poiché la ricorrente non aveva riprodotto in modo puntuale le controdeduzioni e gli atti rilevanti per verificare la mancata devoluzione della questione in appello. Ha invece accolto le ulteriori censure, esaminandole congiuntamente, e ha ricostruito la disciplina della tassa automobilistica per i veicoli in leasing: la legge del 2009 ha introdotto una formulazione ambigua, successivamente chiarita dalla legge interpretativa del 2015 nel senso che il soggetto tenuto al pagamento è esclusivamente l'utilizzatore, con possibile responsabilità solidale della società di leasing solo nel caso di pagamento cumulativo autorizzato dall'ente competente; l'abrogazione del 2015 con il decreto-legge del 2016 non ha efficacia retroattiva e non può essere letta come reintroduzione, per il passato, di una disciplina opposta. La Corte ha inoltre escluso che il meccanismo di pagamento cumulativo previsto dal comma 29 dell'art. 5 del decreto-legge del 1982 valga a fondare una generalizzata solidarietà passiva della società concedente, trattandosi di facoltà e non di obbligo. Nella parte finale del provvedimento la Corte afferma che il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata; il testo fornito si interrompe prima della completa chiusura del dispositivo, quindi il contenuto del rinvio non è ricavabile con certezza dal solo estratto.
Norme richiamate
Richiamato insieme agli artt. 324 e 329 c.p.c. e all'art. 2909 c.c. per l'eccezione di giudicato interno; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
Richiamato ai fini del giudicato interno, ma la relativa censura è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato ai fini della formazione del giudicato interno; la Corte ha richiesto un'esposizione puntuale degli atti di appello per verificare la mancata impugnazione.
Richiamato per il giudicato sostanziale; non basta un'affermazione generica della parte ricorrente, occorrendo specifica riproduzione degli atti rilevanti.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato come vizio di motivazione nel processo tributario; la censura è stata trattata come reiterazione dell'eccezione di giudicato interno.
art. 5, comma 29, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953
Originaria disciplina del soggetto passivo della tassa automobilistica; la Corte esclude che questa norma fondi una solidarietà passiva generalizzata della società di leasing, poiché la facoltà di pagamento cumulativo è solo eventuale.
L. 28 febbraio 1983, n. 53
Legge di conversione che ha collocato il comma 29 dell'art. 5 nella disciplina della tassa automobilistica.
art. 7, L. 23 luglio 2009, n. 99
Ha modificato la disciplina della tassa automobilistica per i veicoli in leasing; il testo è stato oggetto di interpretazioni contrastanti poi superate dalla legge interpretativa del 2015.
art. 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78
Norma interpretativa autentica: stabilisce che, in caso di locazione finanziaria, il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore, con solidarietà del concedente solo in caso di pagamento cumulativo autorizzato.
Legge di conversione che ha introdotto la norma interpretativa autentica del 2015, considerata dalla Corte come vera disposizione interpretativa con efficacia ex tunc.
art. 10, commi 6 e 7, d.l. 24 giugno 2016, n. 113
Ha abrogato l'art. 9-bis del 2015 e ha riprodotto per il futuro la regola dell'esclusiva soggettività passiva dell'utilizzatore; l'abrogazione è stata letta come non retroattiva.
Legge di conversione del d.l. 113/2016; non è stata interpretata come reintroduzione, per il passato, della soggettività passiva del concedente.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la solidarietà passiva; la Corte ne esclude l'applicazione automatica alla disciplina della tassa automobilistica in leasing.
Richiamato a sostegno della presunzione di solidarietà; la Corte non vi riconduce la responsabilità del concedente in assenza di una previsione espressa.
Evocato per escludere letture della disciplina che determinerebbero inversioni irragionevoli e incompatibili con i principi dello statuto del contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di nullità per violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di giudicato interno richiede un'esposizione specifica e autosufficiente degli atti processuali da cui risulti la mancata impugnazione del capo di sentenza; il vizio non è rilevabile d'ufficio in assenza di tale puntuale allegazione.
- In materia di imposta automobilistica per veicoli concessi in locazione finanziaria, la legge interpretativa del 2015 ha chiarito che il soggetto tenuto al pagamento è esclusivamente l'utilizzatore, con responsabilità solidale della società di leasing solo nell'ipotesi eccezionale di pagamento cumulativo autorizzato dall'ente competente.
- L'abrogazione di una norma di interpretazione autentica non ha, di regola, efficacia retroattiva tale da riaprire per il passato l'incertezza interpretativa o da reintrodurre una disciplina opposta per i rapporti già sorti.
- Una previsione che consenta al concedente di versare cumulativamente il tributo in luogo degli utilizzatori configura una facoltà organizzativa o sostitutiva, non un obbligo tributario solidale generale del concedente stesso.
- La solidarietà passiva non può essere desunta in via automatica dagli artt. 1292 e 1294 c.c. quando la disciplina speciale del tributo individui in modo esclusivo il soggetto passivo e preveda espressamente solo un'ipotesi eccezionale di responsabilità del concedente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11467/2023 del 03/05/2023
- ordinanza_civile · 3 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11487/2023 del 03/05/2023
- ordinanza_civile · 3 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11491/2023 del 03/05/2023
- ordinanza_civile · 3 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11494/2023 del 03/05/2023
- ordinanza_civile · 3 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11495/2023 del 03/05/2023
- ordinanza_civile · 3 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11497/2023 del 03/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →