Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36462/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per controllo automatizzato e notificata via PEC. La contribuente aveva eccepito l'inesistenza o comunque l'irregolarità della notifica perché il file allegato al messaggio era in formato .pdf e non recava firma digitale, sostenendo che mancasse l'attestazione di conformità all'originale. La Commissione tributaria regionale aveva accolto tale impostazione, ritenendo illegittima la notifica perché il messaggio conteneva un file in formato w.pdf senza sottoscrizione digitale. Le amministrazioni hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato la violazione della disciplina sulla notificazione della cartella via PEC e dell'onere della prova, sostenendo che è valida anche la trasmissione di una copia informatica in PDF senza firma digitale; con il secondo, in via subordinata, hanno denunciato la violazione delle norme sulla nullità della notificazione, affermando che l'atto aveva comunque raggiunto il suo scopo perché la cartella era stata tempestivamente impugnata dalla destinataria.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione di merito che aveva escluso la validità della notifica della cartella via PEC in formato .pdf senza firma digitale. Ha richiamato il principio secondo cui la cartella può essere notificata via PEC sia come duplicato informatico dell'atto originario nativo digitale, sia come copia per immagini su supporto informatico di documento cartaceo, senza necessità di firma digitale in assenza di una specifica previsione normativa. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, ma la Corte ha osservato che, in ogni caso, la tempestiva impugnazione avrebbe potuto comportare la sanatoria del vizio ai sensi dell'art. 156 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    consente la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC secondo le modalità del d.P.R. n. 68 del 2005; il rinvio all'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 comporta l'applicazione delle norme sulle notificazioni del processo civile.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato nel motivo di ricorso come norma coinvolta nella disciplina della cartella di pagamento.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come base dell'emissione della cartella per controllo automatizzato IVA.

  • d.P.R. n. 68 del 2005

    artt. 1, lett. f), 4, 5, 6 e 11

    definisce il messaggio PEC come documento informatico composto dal testo, dai dati di certificazione e dagli eventuali allegati; disciplina le modalità della trasmissione telematica.

  • art. 1, lett. f), d.P.R. n. 68 del 2005

    il messaggio PEC è un documento informatico comprensivo di testo, certificazione e allegati.

  • art. 1, lett. i-ter), Codice dell'amministrazione digitale

    definisce la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico come documento informatico avente contenuto e forma identici all'originale cartaceo.

  • art. 1, lett. i-quinquies), Codice dell'amministrazione digitale

    definisce il duplicato informatico come documento ottenuto mediante memorizzazione della medesima sequenza di valori binari del documento originario.

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato dal secondo motivo quale parametro per la nullità della notificazione.

  • art. 156 c.p.c.

    la nullità della notificazione è sanata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, come avviene quando il destinatario impugna tempestivamente la cartella.

  • art. 380-bis c.p.c.

    norma che ha regolato la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato per la difesa personale del controricorrente, avvocato in causa di persona.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel primo motivo come norma sull'onere della prova.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    richiamato per l'equivalenza tra firme digitali CAdES e PAdES nel processo telematico.

  • art. 18, comma 5, d.m. n. 44 del 2011

    richiamato in tema di validità della firma digitale nel processo telematico.

  • art. 19-bis, commi 2 e 4, decreto dirigenziale 16 aprile 2014

    richiamato quale base regolamentare dell'equivalenza delle firme digitali.

  • art. 12 decreto dirigenziale 16 aprile 2014

    richiamato per affermare l'equivalenza tra firme digitali CAdES e PAdES.

  • art. 34 d.m. n. 44 del 2011

    richiamato come fonte del processo telematico cui si conforma la disciplina tecnica delle firme.

Massime di principio

  • La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC è valida anche quando l'atto sia allegato come copia informatica in formato PDF di un originario documento cartaceo, senza necessità di firma digitale, se la normativa speciale non prescrive diversamente.
  • Il principio di equivalenza tra formati/firme digitali ammessi nel processo telematico impedisce di dichiarare invalida una trasmissione solo per il fatto che l'allegato sia in PDF e non in formato con estensione .p7m, quando il contenuto informatico consente la piena identificazione dell'atto.
  • L'irritualità della notificazione della cartella via PEC, se non integra inesistenza ma al più nullità, è sanata quando il destinatario abbia comunque proposto tempestivamente impugnazione, in applicazione dell'art. 156 c.p.c.
  • In materia tributaria, il rinvio della disciplina della notifica della cartella alle norme sulle notificazioni dell'avviso di accertamento e, tramite esse, alle norme del processo civile consente l'applicazione degli istituti processuali compatibili, come la sanatoria per raggiungimento dello scopo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.