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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29858/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale per violazione dei limiti di velocità accertata con apparecchiatura elettronica mobile su strada statale. Il destinatario del verbale ha proposto opposizione deducendo, in sintesi: mancata contestazione immediata; mancata indicazione dei motivi dell’omessa contestazione; assenza del decreto prefettizio relativo alla strada; omessa taratura del dispositivo di rilevazione. Il giudice di pace aveva accolto l’opposizione, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta dall’ente. In appello il comune ha ottenuto la riforma della decisione, con rigetto dell’opposizione e condanna alle spese. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in dodici motivi, centrati soprattutto su: pretesa nullità della motivazione; erronea applicazione delle norme sulla preventiva segnalazione e visibilità delle postazioni autovelox; violazione del principio di non contestazione e della disciplina dell’onere della prova; necessità del decreto prefettizio; illegittimità della contestazione differita; verifica e taratura dell’autovelox; e regime delle spese, sostenendo che il comune, costituito tramite funzionario, non avrebbe potuto ottenere compensi professionali. La Corte ha esaminato i motivi e li ha respinti o dichiarati inammissibili secondo i casi, confermando la legittimità dell’accertamento e della decisione di appello.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla necessità della contestazione immediata, alla segnalazione e visibilità della postazione, al decreto prefettizio nelle strade extraurbane principali, alla verifica e taratura dell’apparecchio e alle spese di lite; ha dichiarato inammissibili gli altri motivi per difetto di decisività, di specificità o perché diretti contro rationes decidendi autonome o mere argomentazioni incidentali. È stata quindi confermata la sentenza di appello che aveva accolto il gravame del comune e rigettato l’opposizione al verbale. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 142 c.d.s.

    Per le postazioni di controllo della velocità la preventiva segnalazione e la visibilità della postazione sono requisiti distinti e autonomi; per le autostrade e strade extraurbane principali il rilevamento a distanza è consentito e la contestazione immediata non è necessaria.

  • art. 200 c.d.s.

    La contestazione immediata è regola generale, ma è esclusa nei casi previsti dalla legge per il rilevamento a distanza della velocità.

  • art. 201 c.d.s.

    Le ragioni che esonerano dalla contestazione immediata possono essere desunte direttamente dalla disciplina legale per le strade extraurbane principali, mentre per altre strade rileva il decreto prefettizio.

  • art. 4 d.l. n. 121 del 2002

    convertito con modificazioni dalla L. n. 168 del 2002; commi 1 e 2

    Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali gli organi di polizia possono usare dispositivi di controllo a distanza; per strade diverse la individuazione dei tratti avviene con decreto prefettizio.

  • L. n. 168 del 2002

    L’uso dei dispositivi tecnici di rilevamento esime dall’obbligo di contestazione immediata.

  • d.P.R. n. 495 del 1992

    Tipizza casi di impossibilità della contestazione immediata, tra cui l’accertamento tramite apparecchi che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo.

  • d.m. n. 282 del 2017

    Richiamato dal ricorrente per censurare le modalità di utilizzo e di verifica dell’apparecchiatura; la Corte non ne ha tratto conseguenze favorevoli al ricorrente.

  • circolare Ministero dell'Interno 7/08/2017

    Richiamata per la disciplina della segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo della velocità.

  • direttiva Ministero dell'Interno 14/08/2009 n. 300/A/10307/09/144/5//20/3

    Per autostrade e strade extraurbane principali i dispositivi di controllo possono essere sempre utilizzati, senza necessità di preventiva ricognizione prefettizia.

  • art. 2712 c.c.

    Le fotografie prodotte dalla polizia locale sono state ritenute prova dei fatti rappresentati in mancanza di contestazione della loro corrispondenza alla realtà.

  • art. 2700 c.c.

    Il verbale di verifica della funzionalità è stato valorizzato come atto pubblico con efficacia fidefaciente per quanto attestato dal pubblico ufficiale.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sul riparto dell’onere della prova è stata ritenuta generica e, comunque, non idonea a scalfire la decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice dichiari di non dover osservare la regola di valutazione o utilizzi prove non dedotte dalle parti; non quando attribuisca maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato unitamente all’art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione probatoria, ma senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta sufficiente al "minimo costituzionale".

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è stata omessa pronuncia sui motivi di opposizione, perché il giudice d’appello li ha esaminati o li ha comunque disattesi implicitamente nella ratio decisoria.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Le censure sono state dichiarate inammissibili quando prive di decisività o non supportate da puntuale indicazione degli atti e dei documenti rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame richiede un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, e specificamente indicato; nel caso concreto la censura non lo individuava correttamente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di norme costituzionali non è deducibile direttamente se passa attraverso la censura di una norma di legge ordinaria, salvo i casi di immediata applicazione delle norme costituzionali.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sul riparto dell’onere della prova e sulla legalità dell’azione amministrativa, senza accoglimento.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in tema di tutela giurisdizionale e onere probatorio, senza accoglimento.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il buon andamento dell’azione amministrativa, senza accoglimento.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese sono state poste a carico del soccombente; la censura sui compensi per la difesa del comune è stata respinta perché la liquidazione non risultava nei termini dedotti dal ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità mediante autovelox, la preventiva segnalazione della postazione e la sua visibilità sono requisiti autonomi e concorrenti: entrambi devono risultare soddisfatti per la legittimità della rilevazione.
  • Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali il rilevamento a distanza delle violazioni dei limiti di velocità è consentito direttamente dalla legge; in tali casi la contestazione immediata non è necessaria e non occorre un decreto prefettizio di individuazione del tratto stradale.
  • Il verbale di accertamento e il verbale di verifica della funzionalità del dispositivo possono costituire idoneo supporto probatorio dell’infrazione, anche attraverso il meccanismo di cui all’art. 2712 c.c. per le fotografie, se la loro corrispondenza alla realtà non è specificamente contestata.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. in sede di legittimità è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o dichiari di non dover osservare la regola di giudizio, non quando si limiti a valutare diversamente le prove acquisite.
  • La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, non di mere argomentazioni o di elementi istruttori valutati dal giudice.
  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, la censura che non colpisca efficacemente tutte le rationes conduce all’inammissibilità per difetto di interesse.
  • La deduzione di violazioni costituzionali in cassazione deve passare, di regola, attraverso la norma di legge applicata; è ammissibile il ricorso diretto alle norme costituzionali solo nei casi in cui esse siano immediatamente precettive.
  • In tema di spese processuali della pubblica amministrazione, la liquidazione dei compensi dipende dalla concreta modalità di difesa in giudizio e dalla struttura della pronuncia, non essendo sufficiente una contestazione astratta per ottenere la cassazione della statuizione sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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