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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34540/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui il Comune di Torino ha recuperato a tassazione maggiore ICI non versata per gli anni 2010 e 2011, quantificando un importo complessivo di 275.444,22 euro su immobili della società. La contribuente ha impugnato l’atto deducendo, in sintesi, che: la Commissione regionale avrebbe omesso di esaminare fatti decisivi; l’avviso sarebbe nullo per mancata preventiva notifica degli atti modificativi delle rendite catastali; il classamento e la rendita sarebbero difformi rispetto alla destinazione urbanistica; alcuni fabbricati in stato di abbandono o inutilizzabili avrebbero dovuto essere esclusi dalla tassazione; il Comune avrebbe tenuto un comportamento concludente in altri giudizi e per annualità successive, con liquidazioni inferiori. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale sostenendo che alcune questioni erano nuove in appello e quindi inammissibili. La Cassazione ha però dichiarato inammissibile il ricorso principale per doppia conforme e perché le censure, pur formalmente impostate come violazione di legge o omesso esame, miravano in realtà a un nuovo scrutinio di merito sulla notifica della rendita e sulla valutazione dei fatti catastali; di conseguenza ha ritenuto assorbito il ricorso incidentale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società. Ha rilevato che la sentenza d’appello confermava quella di primo grado con identico nucleo argomentativo, integrando una doppia conforme ostativa al ricorso per cassazione ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Inoltre, ha ritenuto che le doglianze, pur formulate come omesso esame e violazione di legge, tendevano a sollecitare una rivalutazione di merito della pretesa tributaria e della questione della notifica delle rendite catastali. Il ricorso incidentale dell’Agenzia è stato ritenuto assorbito e non esaminato. La società è stata condannata alle spese nei soli rapporti processuali rilevanti e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è utilizzabile per ottenere una nuova valutazione del merito; deve riguardare un fatto storico decisivo effettivamente non esaminato.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è precluso il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle ragioni poste a base delle due decisioni.

  • D.M. n. 701/1994

    La rendita proposta con la procedura DOCFA resta efficace fino alla determinazione della rendita definitiva da parte dell’Ufficio; se la rendita è quella proposta dal contribuente e non viene rettificata, non è necessaria una ulteriore notifica.

  • art. 7, comma 1, L. n. 342/2000

    La censura fondata su tale norma è stata ritenuta inammissibile perché, nella sostanza, mirava a contestare l’accertamento di fatto sulla necessità e sull’avvenuta notifica della rendita rettificata.

  • artt. 18 e 57 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati nel ricorso incidentale per sostenere che alcune eccezioni erano nuove in appello e quindi non rilevabili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 27, comma 1, D.L. n. 137/2020

    Richiamato solo per lo svolgimento della camera di consiglio non partecipata da remoto.

  • art. 16, comma 3, D.L. n. 228/2021

    Richiamato per la proroga delle modalità di trattazione da remoto.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato per la notifica del ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria del Comune.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello conferma integralmente la decisione di primo grado sulla base del medesimo impianto logico-argomentativo, ricorre la doppia conforme e il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si dimostra la diversità delle ragioni delle due pronunce.
  • La censura formalmente prospettata come omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se in realtà mira a ottenere una nuova valutazione delle prove e delle circostanze di fatto già scrutinati dal giudice di merito.
  • In tema di rendita catastale, se l’atto impositivo si fonda sulla rendita proposta dal contribuente tramite DOCFA e non rettificata nei termini, non può essere invocata la mancata notifica di una variazione che non risulti provata come esistente e formalmente comunicata.
  • La deduzione di nullità dell’avviso per omessa notifica di atti catastali non può essere veicolata in cassazione come mera violazione di legge quando la critica reale investe l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito.
  • L’assorbimento del ricorso incidentale è corretto quando esso è condizionato all’accoglimento del ricorso principale e quest’ultimo viene dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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