Cassazione Civile, Sentenza n. 16270/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia trae origine da avvisi di accertamento relativi a crediti d'imposta per investimenti in aree svantaggiate (legge n. 296/2006) ritenuti dalla PA maggiori rispetto a quanto spettante; la riscossione seguente (cartella di pagamento) fu impugnata e annullata in primo grado. La CTR di Basilicata, in appello, ha rigettato l'impugnazione dell'Agenzia ritenendo preliminare la "validità dell'atto di recupero d'imposta" e dichiarando la nullità dell'atto impositivo per difetto di sottoscrizione (firma digitale apposta indicando a stampa il nominativo del funzionario delegato) e per la notifica effettuata tramite servizio postale anziché PEC, applicando l'art. 2, comma 6, del Codice dell'Amministrazione Digitale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi (tra i quali ultrapetizione/decisum su questione non dedotta, carenza di motivazione, violazioni relative alla sospensione prevista dalla legge n.44/1999 per vittime di usura, omesso esame di documenti probatori).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (violazione per ultrapetizione) ritenendo che la CTR abbia deciso una questione (la validità della sottoscrizione digitale e la modalità di notifica) che non era stata proposta né in primo grado né nell'ambito dell'appello, violando il principio di correlazione tra chiesto e pronunciato e i limiti dell'istituto dell'appello. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione perché si pronunzi sui motivi effettivamente proposti dalle parti. Gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti; rimessa la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Codice dell'amministrazione digitale (CAD)
La norma esclude l'applicazione del Codice alle attività ispettive e di controllo fiscale; la CTR aveva invocato il CAD per censurare la firma digitale apposta con indicazione a stampa del nominativo, ma la Cassazione non ha esaminato nel merito tale questione perché ha ritenuto che la CTR abbia deciso un punto non sollevato dalle parti
art. 18, art. 21, art. 24, art. 57
Norme del processo tributario richiamate dalla parte ricorrente per dedurre violazioni procedurali e di motivazione; la Cassazione rileva il vizio di ultrapetizione nell'ambito dell'appello disciplinato da tale codice
Richiamato nel ricorso per evidenziare presunte violazioni relative alla decisione e alla motivazione; la Corte ha valutato la questione in termini di eccesso di decisione rispetto alle domande e all'ambito dell'appello
art. 360, primo comma (nn. 3, 4, 5)
Disposizioni che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione, omesso esame di fatti decisivi etc.): con riferimento a tali profili la Corte ha accolto il motivo per ultravpetizione proposto ai sensi dell'art. 360 n.4
Norma che prevede il credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate, posto alla base degli accertamenti fiscali contestati
Norma che dispone la sospensione dei provvedimenti aventi efficacia esecutiva in favore delle vittime dell'usura; invocata dalla parte resistente per ottenere l'effetto sospensivo sulla cartella, ma la Corte di legittimità non si è pronunciata sul merito, avendo cassato per ultrapetizione
Giurisprudenza della Cassazione
Cass. n. 455/2011; Cass. n. 18542/2015; Cass., sez.5, ord. 11 maggio 2017 n. 11629
Principi richiamati sulla nozione di ultrapetizione/extrapetizione e sui limiti del giudizio d'appello (revisio prioris instantiae) e sulla possibilità/dovere del giudice di qualificare diversamente i fatti (iura novit curia) salvo violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato
Massime di principio
- Il giudice d'appello è vincolato alle questioni specificamente dedotte con il motivo di impugnazione: non può decidere su domande o eccezioni mai avanzate dalle parti senza incorrere nel vizio di ultrapetizione
- Il principio iura novit curia consente al giudice di qualificare diversamente i fatti e applicare norme diverse da quelle invocate dalle parti, ma solo senza mutare la fattispecie (deve essere rispettato il principio di correlazione tra chiesto e pronunciato)
- Le censure relative alla validità della sottoscrizione di atti amministrativi o alla correttezza della notifica devono essere tempestivamente sollevate: se non sono state dedotte in primo grado o in appello, il giudice di appello non può decidere ex novo su tali profili a favore di una parte che non li ha invocati
- Quando la Cassazione accoglie un motivo per ultrapetizione la decisione di merito viene cassata e la causa rinviata al giudice di secondo grado in diversa composizione, che dovrà esaminare le questioni effettivamente proposte dalle parti
- Le questioni di diritto sostanziale (es. applicabilità del CAD alle funzioni ispettive, o l'applicabilità dell'art.20 l.44/1999) restano aperte e dovranno essere esaminate dal giudice di merito sul rinvio, se le parti le dedurranno regolarmente
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