Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35600/2026 del 07/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere aveva confermato il decreto del GIP del 2 marzo 2026 di sequestro preventivo impeditivo, ai sensi dell’art. 321, comma 1, c.p.p., del suolo demaniale marittimo sito a Castel Volturno, località Pinetamare, Riviera Fontana Bleu, interessato dalle concessioni nn. 24/2008, 9/2009 e 6/2011. All’indagato erano provvisoriamente contestati l’occupazione abusiva di demanio marittimo, in relazione alla decadenza dalla concessione conseguente a condanna definitiva per delitti compresi nell’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., e la falsità ideologica in una dichiarazione sostitutiva resa per la voltura della concessione. Il ricorrente sosteneva, con il primo motivo, che l’occupazione fosse legittima perché l’area gli era stata restituita dopo il dissequestro del 7 maggio 2025 e la concessione era stata soltanto volturata il 17 luglio 2025 alla società da lui amministrata; deduceva inoltre che la decadenza prevista dall’art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159/2011 richiedesse un provvedimento giudiziale. Con il secondo motivo contestava il fumus del falso, affermando che il certificato del casellario giudiziale allegato all’autocertificazione non riportava le condanne e prospettando un errore sulla propria condizione soggettiva. Con il terzo motivo negava il periculum in mora, sostenendo che la prosecuzione dell’utilizzo dell’area non aggravasse le conseguenze del reato. Nella memoria difensiva ribadiva l’origine legittima del possesso, la perdurante efficacia della concessione e l’asserita inapplicabilità del meccanismo decadenziale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo nella parte in cui denunciavano vizi motivazionali, poiché contro le ordinanze in materia di sequestro il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, comprensiva dei soli vizi motivazionali radicali, non ravvisati nel caso concreto. Ha ritenuto generiche le doglianze sull’elemento soggettivo, perché non indicavano dati concreti dai quali esso risultasse ictu oculi insussistente; ha inoltre osservato che l’art. 1161 cod. nav. configura una contravvenzione, punibile anche a titolo di colpa. Nel merito ha respinto la tesi secondo cui la decadenza prevista dall’art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159/2011 richiederebbe un accertamento giudiziale: per il condannato per uno dei delitti richiamati dall’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. la decadenza dalla concessione opera automaticamente, mentre l’intervento del Tribunale è necessario soltanto per estenderla ai soggetti indicati dal comma 4. Ha ritenuto irrilevante la censura relativa al certificato del casellario e al delitto di falso, poiché il sequestro era diretto a impedire la prosecuzione dell’occupazione abusiva; comunque, l’errore allegato non escludeva ictu oculi il dolo. Ha infine respinto il motivo sul periculum in mora: la disponibilità dell’area avrebbe potuto aggravare o protrarre le conseguenze dell’occupazione, reato permanente la cui consumazione dura finché permane l’occupazione illegittima.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 1, c.p.p.

    Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere ha confermato il decreto di sequestro preventivo c.d. “impeditivo”, adottato dal giudice per le indagini preliminari il 2 marzo 2026, ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen.

    La disposizione è indicata quale base normativa del sequestro preventivo impeditivo confermato dal Tribunale del riesame.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Avverso l’indicato provvedimento ricorre Luigi Russo, tramite il difensore, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    La norma è richiamata per delimitare l’esposizione dei motivi di ricorso ai profili necessari.

  • art. 1161 cod. nav.

    Va affermato, pertanto, che la decadenza prevista dall’art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159 del 2011 determina, in via automatica, il venire meno di una concessione pubblica relativa al demanio marittimo nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti a matrice mafiosa elencati dalla norma, con la conseguente configurabilità del reato di cui all’art. 1161 cod. nav. a carico dell’occupante abusivo dello spazio demaniale.

    Venuta meno automaticamente la concessione nei casi previsti dall’art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159/2011, l’occupazione dell’area demaniale può integrare il reato di cui all’art. 1161 cod. nav.; trattandosi di contravvenzione, rileva anche la colpa.

  • art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159/2011

    Ciò significa che la decadenza opera "di diritto", in via automatica, ex comma 2, quindi senza necessità di provvedimento giurisdizionale, anche nei confronti delle persone indicate dal comma 8; mentre, anche in questa ipotesi, l’intervento del Tribunale è necessario solo ove si tratti di estendere la decadenza ai soggetti, diversi dal condannato, indicati dal comma 4.

    La decadenza dalle concessioni opera automaticamente nei confronti delle persone condannate per i delitti indicati dal comma 8, senza necessità di un provvedimento giudiziale individuale; il Tribunale interviene per l’eventuale estensione ai soggetti diversi contemplati dal comma 4.

  • art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

    Va affermato, pertanto, che la decadenza prevista dall’art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159 del 2011 determina, in via automatica, il venire meno di una concessione pubblica relativa al demanio marittimo nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti a matrice mafiosa elencati dalla norma, con la conseguente configurabilità del reato di cui all’art. 1161 cod. nav. a carico dell’occupante abusivo dello spazio demaniale.

    La decadenza automatica prevista dall’art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159/2011 si applica alle persone condannate per uno dei delitti a matrice mafiosa elencati tramite il rinvio all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p.; la Corte precisa che la condanna può essere definitiva oppure non definitiva, purché confermata in appello.

  • art. 495 c.p.

    In secondo luogo la censura sollevata dal ricorrente, non riuscendo ad errore ingenerato dal certificato del casellario giudiziale che, in via teorica, potrebbe interferire con il dolo, ma non certo nel senso di escluderlo ictu oculi.

    L’errore allegato in relazione al contenuto del certificato del casellario potrebbe astrattamente incidere sul dolo del reato di falso, ma non consente di escluderlo in modo immediato e manifesto nella valutazione cautelare.

  • art. 1161 cod. nav. (elemento soggettivo)

    Peraltro il ricorrente neppure tiene conto che il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. è una contravvenzione e, quindi, ricomprende nell'area di rilevanza penale anche la colpa.

    Per la contravvenzione di occupazione abusiva di demanio marittimo la responsabilità può sussistere anche a titolo di colpa.

  • art. 321 c.p.p.

    L'ordinanza impugnata si raccorda con il decreto di sequestro che spiega, in maniera esaustiva e in consonanza con i principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr. tra le ultime Sez. 3, n. 13576 del 13/02/2025, Magni, Rv. 287949 - 01), come lasciare all'indagato «la disponibilità del suolo demaniale possa aggravare o comunque protrarre le conseguenze del reato di cui all'art. 1161 cod. nav. che per sua natura è fattispecie di carattere permanente (la cui consumazione si protrae fin quando sussiste l'occupazione illegittima dell'area demaniale)».

    Il sequestro preventivo impeditivo è giustificato dal pericolo che la disponibilità dell’area consenta di aggravare o protrarre le conseguenze del reato permanente di occupazione abusiva.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, la cui nozione comprende, oltre agli errores in iudicando o in procedendo, vizi radicali della motivazione.

    Nell’impugnazione per cassazione delle ordinanze in materia di sequestro sono deducibili soltanto violazioni di legge, inclusi i vizi motivazionali radicali che privino la motivazione dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro un’ordinanza in materia di sequestro, la violazione di legge comprende i vizi motivazionali soltanto quando siano radicali e rendano l’apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, così da non consentire di comprendere l’itinerario logico seguito.
  • Nel giudizio cautelare reale, la verifica del fumus comprende sommariamente tutti gli elementi costitutivi del reato, incluso quello soggettivo; quanto a quest’ultimo, è sufficiente verificare che non emergano dati di fatto idonei a escluderlo ictu oculi. La doglianza deve indicare le risultanze concrete che renderebbero manifesta tale insussistenza.
  • La decadenza prevista dall’art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159/2011 opera automaticamente, senza necessità di un provvedimento giurisdizionale, nei confronti del condannato per uno dei delitti richiamati dall’art. 51, comma 3-bis, c.p.p.; l’intervento del Tribunale è necessario soltanto per estendere la decadenza ai soggetti diversi contemplati dal comma 4.
  • La decadenza automatica dalla concessione demaniale marittima conseguente alla condanna per uno dei delitti indicati dall’art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159/2011 può determinare, in caso di prosecuzione dell’occupazione, la configurabilità del reato di cui all’art. 1161 cod. nav.
  • La contravvenzione di cui all’art. 1161 cod. nav. è configurabile anche a titolo di colpa; nella fase cautelare, un’allegazione relativa a un errore sul contenuto del casellario giudiziale non esclude il dolo del reato di falso se tale esclusione non risulta ictu oculi.
  • Per il sequestro preventivo impeditivo, il periculum in mora può sussistere quando la permanenza della disponibilità dell’area consenta di aggravare o protrarre le conseguenze di un reato permanente; nell’occupazione abusiva demaniale la consumazione prosegue finché permane l’occupazione illegittima.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestroFalsità in atto pubblicoAbuso edilizio
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaReati edilizi
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.