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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35581/2026 del 07/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 16 aprile 2026 del Tribunale del riesame di Catania, che aveva riformato l’ordinanza del G.I.P. del 27 marzo 2025 sostituendo la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, senza modificare la valutazione sulla gravità indiziaria. Gli era contestato di avere concorso, il 26 marzo 2026, nel trasporto e nella detenzione di tre panetti di cocaina per complessivi 3 kg, di altri due panetti di cocaina del peso lordo di 2 kg, di un involucro di cocaina di 110 g e di 1 kg di marijuana. Con i primi due motivi ha denunciato vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi: il Tribunale non avrebbe dato credito al coindagato, che aveva dichiarato di non avere la patente perché sospesa e di chiedere abitualmente ad amici o conoscenti di accompagnarlo mettendo a disposizione la propria auto; avrebbe trasformato un sospetto in gravità indiziaria, sebbene la droga fosse occultata in un vano e il materiale collegato allo spaccio fosse stato trovato nell’abitazione del coindagato; avrebbe inoltre valorizzato in modo contraddittorio il ruolo di gregario e, al contempo, una presunta professionalità del ricorrente, incensurato. Ha infine sostenuto che la guida dell’auto e il silenzio su alcuni dettagli del viaggio non dimostrassero la consapevolezza della droga e quindi il concorso nel reato. Non sono state censurate le esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo puntuale, coerente e non manifestamente illogico e che le doglianze proponessero una diversa ricostruzione dei fatti, chiedendo una rivalutazione del compendio indiziario non consentita in cassazione. A sostegno della valutazione cautelare il Tribunale aveva considerato anche quanto rinvenuto nell’abitazione del passeggero: ulteriore stupefacente, materiale per il confezionamento, quasi 20.000 euro in contanti, altri 6.000 euro suddivisi in mazzette e appunti manoscritti con nomi e cifre. Quanto al ricorrente, la guida dell’auto adibita al trasporto di un rilevante quantitativo di droga, l’assenza di plausibili spiegazioni sui dettagli del viaggio e sulle ragioni dell’accompagnamento, nonché l’inverosimiglianza del trasporto inconsapevole di oltre cinque chilogrammi di cocaina alla luce delle cautele normalmente adottate, erano stati ritenuti elementi idonei a sostenere la consapevolezza del carico. Le dichiarazioni del coindagato erano state valutate come una scelta difensiva, non accompagnata da spiegazioni sulle modalità del trasporto e sugli accordi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La contestazione cautelare riguarda il concorso nel reato di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti; la decisione ritiene immune da vizi la valutazione indiziaria della consapevole partecipazione del conducente.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere concorso nel trasporto e detenzione di tre panetti di cocaina del peso complessivo di kg.3, di due panetti della stessa sostanza del peso lordo di kg. 2 e di un involucro del peso di g. 110, oltre a kg. 1 di marijuana, il giorno 26 marzo 2026.

    La norma è indicata quale titolo del reato contestato per il trasporto e la detenzione delle sostanze stupefacenti, in concorso con altro soggetto.

  • art. 616 c.p.p.

    Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nella decisione, al pagamento di 3.000 euro.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura motivazionale non consente di ottenere una nuova lettura degli elementi di fatto e del compendio indiziario già valutati dal giudice di merito; quando la motivazione è congrua, coerente e priva di manifesta illogicità, la richiesta di una ricostruzione alternativa è inammissibile.
  • Nella valutazione cautelare della consapevolezza del conducente rispetto al trasporto di stupefacenti, possono essere apprezzati congiuntamente la guida del veicolo, l’entità del carico, l’assenza di spiegazioni plausibili sulle ragioni e sui dettagli del viaggio e le comuni cautele adottate per sottrarre il trasporto ai controlli.
  • Le dichiarazioni del coindagato che si assume l’esclusiva responsabilità per scagionare un concorrente possono essere valutate dal giudice di merito nel contesto degli altri elementi acquisiti, anche considerando l’assenza di spiegazioni sulle modalità del trasporto e sugli accordi intercorsi.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCustodia cautelareImpugnazioni
RamiStupefacentiMisure cautelariProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

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