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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35588/2026 del 07/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto la restituzione di un’autovettura Audi A7 Sportback, oggetto di un certificato di congelamento emesso dal giudice istruttore del Tribunale di Rennes ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2018/1805 ed eseguito a Roma. Sosteneva di averla acquistata in buona fede da una persona ritenuta partecipe di un’associazione dedita al riciclaggio. Il G.i.p. aveva respinto l’istanza di dissequestro e il Tribunale di Roma, con ordinanza del 7 maggio 2026, depositata il 4 giugno 2026, aveva rigettato l’appello. Con il primo motivo, il ricorrente denunciava violazione dell’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 35 del 2016, affermando che il giudice italiano dell’esecuzione non potesse valutare il merito del provvedimento ablativo straniero. In via subordinata, con il secondo motivo, deduceva violazione di legge, vizio di motivazione e omessa pronuncia, lamentando l’insufficiente valutazione degli elementi indicativi della propria buona fede, tra cui i legami personali e familiari con gli altri soggetti coinvolti, il prezzo di acquisto di euro 4.500 e gli indizi sull’uso del veicolo nelle attività illecite.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha precisato che, ratione temporis, si applicava il d.lgs. n. 35 del 2016, poiché il d.lgs. n. 203 del 2023 è entrato in vigore dopo la ricezione del certificato di congelamento da parte dell’autorità italiana. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il divieto dell’art. 9, comma 2, riguarda le contestazioni sulle ragioni fondative della misura straniera, in particolare il rapporto di pertinenza del bene con il reato, ma non esclude la valutazione della buona o mala fede del terzo da parte del giudice dello Stato di esecuzione. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché chiedeva alla Cassazione una rivalutazione di merito degli elementi fattuali; la motivazione del Tribunale su tali profili è stata giudicata ampia e priva di vizi logici. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dell’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 2, d.lgs. n. 35 del 2016

    Tale delimitazione, traducendosi in una compressione del diritto di difesa in giudizio (art. 24 Cost.), deve giocoforza sottostare al criterio dell’interpretazione restrittiva: la norma evocata dal ricorrente, in sostanza, non vieta qualsiasi contestazione, bensì soltanto quelle che hanno riguardo al rapporto pertinenziale del bene con il reato o i reati ipotizzati.

    La preclusione riguarda soltanto le contestazioni dirette contro le ragioni fondative del provvedimento di blocco o sequestro, e non ogni questione di merito sollevata dal terzo.

  • art. 11 Decisione quadro 2003/577/GAI

    Ciò riceve conferma anche dall’art. 11 della Decisione quadro 2003/577/GAI, secondo il cui testo la tutela dei terzi di buona fede va comunque assicurata, indifferentemente, dallo Stato di emissione e da quello di esecuzione («Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per consentire ad ogni parte interessata, compresi i terzi in buona fede, di disporre di mezzi di impugnazione senza effetto sospensivo contro i provvedimenti di blocco o di sequestro eseguiti in applicazione dell'articolo 5, a tutela dei propri legittimi interessi; l’azione è promossa dinanzi ad un’autorità giudiziaria dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione, ai sensi della legislazione nazionale di ciascuno di questi Stati membri»).

    La tutela dei legittimi interessi dei terzi in buona fede deve essere garantita mediante rimedi esperibili nello Stato di emissione o in quello di esecuzione; ciò conferma la competenza del giudice dell’esecuzione a valutare la buona o mala fede del terzo.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    La critica, sotto questo profilo, è totalmente inammissibile.

    È inammissibile la censura che, pur prospettata come violazione di legge, mira a investire la Corte di cassazione di una rivalutazione degli elementi fattuali e del merito della decisione impugnata.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La motivazione del Tribunale, a tale riguardo, è ampia e immune da vizi logici.

    La censura motivazionale non consente di ottenere una nuova valutazione di merito quando la motivazione del giudice di merito è ampia e priva di vizi logici.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione dell’inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 14 Regolamento (UE) 2018/1805

    Nel merito, l’Arslan agiva per la restituzione di un’autovettura Audi A7 Sportback – oggetto di certificato di congelamento emesso dall’Autorità giudiziaria francese (Giudice istruttore del Tribunale di Rennes) ai sensi dell’art. 14 del Regolamento 2018/1805/UE ed eseguito in Roma –, veicolo da lui asseritamente acquistato in buona fede da tale Ozel Abdulhakim, individuo ritenuto partecipe di un’associazione dedita al riciclaggio.

    Il provvedimento richiama la disposizione quale base del certificato di congelamento straniero; non ne svolge un’ulteriore interpretazione.

  • art. 24 Cost.

    Tale delimitazione, traducendosi in una compressione del diritto di difesa in giudizio (art. 24 Cost.), deve giocoforza sottostare al criterio dell’interpretazione restrittiva: la norma evocata dal ricorrente, in sostanza, non vieta qualsiasi contestazione, bensì soltanto quelle che hanno riguardo al rapporto pertinenziale del bene con il reato o i reati ipotizzati.

    La compressione del diritto di difesa derivante dalla preclusione alle contestazioni sul merito deve essere interpretata restrittivamente.

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione in Italia di un provvedimento straniero di blocco o sequestro, la preclusione alla contestazione dei motivi di merito riguarda le ragioni fondative della misura, e in particolare il rapporto di pertinenza del bene con il reato ipotizzato; non impedisce al giudice dello Stato di esecuzione di valutare la buona o mala fede del terzo che rivendica la disponibilità del bene.
  • La tutela dei terzi in buona fede deve poter essere attivata tanto nello Stato di emissione quanto nello Stato di esecuzione del provvedimento di blocco o sequestro.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la forma della censura di legittimità o di motivazione, richiede una nuova valutazione degli elementi fattuali riservata al giudice di merito, quando la motivazione impugnata è ampia e priva di vizi logici.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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