Cassazione Penale, Sentenza n. 35589/2026 del 07/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato, legale rappresentante di una società dal 13 settembre 2011 al 2 gennaio 2012, fallita con sentenza del Tribunale di Torino del 27 marzo 2014, era stato condannato dal Tribunale di Torino il 15 gennaio 2024, con decisione confermata dalla Corte di appello il 23 febbraio 2026, per bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva e documentale, in concorso con il coimputato, zio e dominus della società. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova: ha sostenuto che le proprie dichiarazioni sui prelievi di denaro e sulla consegna delle somme al coimputato dimostrassero un ruolo meramente esecutivo e subordinato; ha contestato la prova della partecipazione consapevole alla distrazione e la qualificazione come distrattivi di prelievi per complessivi euro 228.619,85, allegando che le somme sarebbero state impiegate per spese aziendali e compensi. Con il secondo motivo ha contestato la responsabilità per bancarotta documentale, lamentando l’assenza di prova del dolo specifico, l’inesperienza contabile, l’affidamento della contabilità a terzi e la mancata verifica della concreta possibilità di accedere alle scritture depositate presso terzi. Con il terzo motivo ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe risposto alle specifiche censure formulate in appello e avrebbe aderito alla motivazione di primo grado senza confrontarsi con i rilievi probatori, con la dedotta natura di prestanome, con la destinazione dei prelievi e con l’elemento soggettivo della bancarotta documentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la deduzione di travisamento sollecitava una diversa interpretazione delle dichiarazioni e una rivalutazione del materiale probatorio, mentre la motivazione d’appello aveva valorizzato l’ammissione di ripetute consegne di denaro contante al coimputato, anche sapendo che sarebbe stato usato per pagare il canone di una villa destinata a finalità personali, e aveva dato conto del contributo concreto dell’imputato alla gestione societaria. La censura sull’elemento soggettivo della bancarotta patrimoniale è stata giudicata generica; quella sulla natura dei prelievi reiterativa e manifestamente infondata, poiché l’importo di euro 228.619,85 risultava contabilizzato come nota spese senza un conto e senza indicazione della natura e dei giustificativi delle spese, oltre a comprendere somme consegnate per finalità personali del coimputato. Il secondo motivo è stato rigettato: la sentenza d’appello aveva rilevato che gli imputati disponevano dei libri e delle scritture contabili fino al 2010 senza consegnarli e avevano consegnato un libro giornale del 2011 recante annotazioni false di operazioni passive per euro 1,00, così occultando i dati gestionali ai creditori e le condotte distrattive; lo scopo fraudolento poteva essere desunto dalla ricostruzione complessiva della vicenda. Il terzo motivo è stato ritenuto privo di specificità, perché riproponeva doglianze già affrontate e la sentenza impugnata aveva fornito loro risposta esauriente e articolata. La responsabilità penale è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di “contraddittorietà processuale” vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova
Il vizio di travisamento denunciabile in cassazione consente di verificare la fedele trasposizione del dato probatorio nella motivazione, ma non permette di chiedere una nuova interpretazione del suo significato o una rivalutazione di merito.
art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare
l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico; è, pertanto, sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo.
Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale è sufficiente il dolo generico: chi pone in essere o concorre nella distrazione deve essere consapevole dell’idoneità delle operazioni a danneggiare i creditori, senza che occorra l’intenzione di cagionare tale danno.
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali.
Nella bancarotta fraudolenta documentale, la finalità di impedire ai creditori la ricostruzione della gestione può essere inferita dalla ricostruzione complessiva dei fatti e dalla loro attitudine a rivelare che l’omissione contabile era diretta a occultare le vicende gestionali.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l’imputato, nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Il testo richiama la disposizione per delimitare i motivi del ricorso, ma non ne espone né applica una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Il travisamento della prova è deducibile in cassazione quando la motivazione omette una prova decisiva, attribuisce a una prova un significante diverso da quello effettivo oppure utilizza una prova non acquisita. Per le prove dichiarative occorre una difformità palese, non controversa e decisiva tra il contenuto intrinseco della dichiarazione e quello attribuitole dal giudice; non è sufficiente contestare il significato probatorio assegnato alla dichiarazione né sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio.
- La decisività del travisamento va apprezzata rispetto all’intero apparato argomentativo e alla ratio decidendi: il vizio deve essere tale che la sua verifica possa compromettere il nucleo essenziale della motivazione.
- La bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede il dolo generico: è sufficiente la consapevolezza che l’operazione sul patrimonio sociale sia idonea a danneggiare i creditori; non occorre che l’agente persegua intenzionalmente il danno.
- La mancata giustificazione della destinazione di somme sociali, unite all’assenza di una contabilità idonea a documentare natura e giustificativi delle spese e alla prova della consegna di denaro per finalità personali estranee all’impresa, può fondare la qualificazione distrattiva dei prelievi.
- Nella bancarotta fraudolenta documentale, la finalità di impedire la ricostruzione dei fatti gestionali e di occultare le vicende della società può essere desunta dalla valutazione complessiva della vicenda e dalle circostanze che conferiscono valenza fraudolenta alla condotta omissiva.
- È priva di specificità la censura che ripropone doglianze già esaminate senza confrontarsi con le risposte argomentate rese dalla sentenza impugnata.
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