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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35587/2026 del 07/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 27 gennaio 2026 della Corte di appello di Palermo, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Palermo del 18 aprile 2024: aveva dichiarato prescritto il reato di accesso abusivo a sistema informatico contestato al capo 2 e confermato la condanna per il reato associativo di cui al capo 1, riducendo la pena. In primo grado l’imputato era stato condannato per associazione per delinquere e per più accessi abusivi al sistema informatico «Lottomatica», realizzati inserendo dati anagrafici non veritieri per ottenere titoli di accesso allo stadio Renzo Barbera intestati a persone ignare o inesistenti, alcuni a prezzo ridotto. Primo motivo: dedotta violazione degli artt. 525 e 511 c.p.p., perché, dopo il mutamento del collegio di primo grado, non sarebbe stato acquisito il consenso delle parti all’utilizzabilità degli atti già assunti e il teste Pisanello non sarebbe stato nuovamente esaminato. Secondo motivo: dedotta violazione degli artt. 157 e 159 c.p., sostenendo che il reato associativo, in quanto contestato in forma aperta, fosse cessato al più tardi il 4 novembre 2016, data dell’ultimo reato-fine, e fosse quindi prescritto. Terzo motivo: contestata la responsabilità associativa, l’esistenza dell’associazione e il ruolo di organizzatore/promotore; la difesa lamentava inoltre l’omessa considerazione della testimonianza di Calafiore e la confusione tra il ruolo di capo ultras e quello di promotore. Quarto motivo: censurato il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto assertivo. Quinto motivo: contestata la determinazione della pena, ridotta soltanto per la prescrizione del reato del capo 2.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il primo motivo è stato respinto: in caso di mutamento del giudice, non occorre il consenso alla lettura degli esami testimoniali già assunti quando la loro ripetizione non sia richiesta; nel caso concreto la difesa non aveva formulato una specifica richiesta di rinnovazione dell’esame del teste Pisanello. La disciplina dell’art. 495, comma 4-ter, c.p.p. non è stata ritenuta applicabile alle prove del caso. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: anche assumendo come cessazione della permanenza il 4 novembre 2016, il termine massimo, calcolato in otto anni e nove mesi e aumentato di 419 giorni di sospensione, scadeva il 27 settembre 2026 e non era ancora maturato alla decisione. Il terzo motivo è stato ritenuto di fatto e rivalutativo: la Corte territoriale aveva motivato che l’associazione criminale non coincideva con il gruppo Ultras Borgo Vecchio, che alcuni esecutori materiali non ne facevano parte e che le intercettazioni delineavano compiti e ruoli dell’imputato; la diversa lettura delle prove proposta dalla difesa non è sindacabile in cassazione. Il quarto motivo è stato giudicato generico: il diniego delle attenuanti generiche era motivato valorizzando il precedente per rissa e il ruolo concretamente svolto nell’associazione, senza necessità di esaminare ogni elemento dedotto. Anche il quinto motivo è stato ritenuto generico: la pena era prossima al minimo edittale e la mancata ulteriore riduzione era giustificata dalle ragioni già indicate per negare le attenuanti generiche. Resta quindi ferma la condanna per il reato associativo; il reato del capo 2 era già stato dichiarato estinto per prescrizione in appello.

Norme richiamate

  • art. 525, comma 2, c.p.p.

    La disposizione di cui all'art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen. non comporta, quindi, la necessità, a pena di nullità assoluta, di rinnovare formalmente tutte le attività previste dagli artt. 492, 493 e 495 cod. proc. pen., poiché i relativi provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati.

    Il mutamento della composizione del giudice non impone di ripetere formalmente tutte le attività processuali già svolte né di rinnovare provvedimenti non modificati o revocati; alle parti deve essere consentito di esercitare nuovamente le facoltà probatorie previste dalla legge.

  • art. 493 c.p.p.

    In applicazione dell'ordinaria disciplina che regola l'ammissione delle prove, appare di tutta evidenza che l'ammissione di una qualsiasi prova (e quindi anche della reiterazione dell'esame del dichiarante già in precedenza escusso dinanzi al giudice diversamente composto) possa essere disposta soltanto su richiesta formulata, ai sensi dell'art. 493 cod. proc. pen., dalle parti.

    La rinnovazione dell’esame di un testimone già escusso dopo il mutamento del giudice deve essere richiesta dalla parte secondo le regole ordinarie di ammissione delle prove.

  • art. 495, comma 4-ter, c.p.p.

    Per completezza argomentativa, va infine evidenziato che nel caso di specie non risulta applicabile la disciplina dell’art. 495 comma 4 ter cod. proc. pen. che ha per oggetto le prove assunte successivamente alla entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia.

    La disciplina richiamata riguarda le prove assunte dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia e non si applica alle prove del procedimento esaminato.

  • art. 157 c.p.

    Il termine massimo di prescrizione risulta così calcolato: - alla data del 4 novembre 2016 occorre aggiungere ai sensi degli artt.157,161 cod. pen. anni 8 e mesi 9 (per il riconoscimento della qualifica di organizzatore) arrivando in tal modo alla data del 4 agosto 2025;

    Nel calcolo della prescrizione del reato associativo la Corte ha applicato il termine massimo indicato, tenendo conto della qualifica di organizzatore, e ha poi considerato le sospensioni maturate nel processo.

  • art. 161 c.p.

    Il termine massimo di prescrizione risulta così calcolato: - alla data del 4 novembre 2016 occorre aggiungere ai sensi degli artt.157,161 cod. pen. anni 8 e mesi 9 (per il riconoscimento della qualifica di organizzatore) arrivando in tal modo alla data del 4 agosto 2025;

    La Corte ha determinato il termine massimo di prescrizione applicando gli aumenti pertinenti e ha aggiunto i periodi di sospensione intervenuti, concludendo che la scadenza sarebbe avvenuta il 27 settembre 2026.

  • art. 416 c.p.

    La circostanza che l’organizzazione illecita nasca tra soggetti anche appartenenti ad una organizzazione lecita quale un club di tifosi non comporta il venir meno della illiceità delle condotte poste in essere dall’associazione e dunque l’illiceità dell’associazione stessa.

    La provenienza di un’associazione criminale da rapporti o strutture di un’organizzazione lecita non esclude l’illiceità dell’associazione per delinquere e delle condotte da essa realizzate.

  • art. 62-bis c.p.

    La sentenza ha esaustivamente argomentato la decisione assunta valorizzando il precedente penale per rissa e il ruolo in concreto assunto nell’associazione dall’imputato.

    Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando elementi ritenuti decisivi, quali i precedenti penali e il ruolo concretamente svolto nell’associazione.

Massime di principio

  • In caso di mutamento della composizione del giudice, gli atti e i provvedimenti già assunti conservano efficacia se non modificati o revocati; la rinnovazione dell’esame testimoniale deve essere specificamente richiesta dalla parte e non è necessaria per il solo fatto del mutamento del collegio.
  • La contestazione in forma aperta di un reato associativo non determina da sola l’estinzione per prescrizione: la scadenza va verificata applicando il termine pertinente e computando i periodi di sospensione intervenuti nel procedimento.
  • La formazione di un’associazione criminale nell’ambito di rapporti o contesti riconducibili a un’organizzazione lecita non esclude la configurabilità del reato associativo, quando risultino autonomi il programma illecito e le condotte dell’associazione.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla ricostruzione probatoria motivata del giudice di merito una diversa valutazione dei fatti; la censura deve individuare un effettivo vizio di legittimità e non limitarsi a proporre una lettura alternativa delle prove.
  • Per negare le attenuanti generiche non è necessario esaminare singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, purché la motivazione individui gli elementi ritenuti decisivi e consideri le specifiche deduzioni difensive rilevanti.
  • È adeguatamente motivata la determinazione della pena prossima al minimo edittale quando il giudice giustifica il diniego di un’ulteriore riduzione richiamando le ragioni poste a fondamento del diniego delle attenuanti generiche.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoConcorso di persone

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