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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35579/2026 del 07/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

Gli imputati erano stati condannati in primo grado, con sentenza del GIP del Tribunale di Napoli del 13 dicembre 2023, per partecipazione a un’associazione dedita al narcotraffico, operativa tra Napoli, Torre Annunziata e i Paesi Bassi dal settembre 2017 al giugno 2019, e per plurime condotte di detenzione e cessione di cocaina, ai sensi degli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/1990, con l’aggravante di cui all’art. 80 per alcuni episodi. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 16 giugno 2025, ha ridotto le pene; ha assolto Rosa Volonnino dal reato associativo e rimodulato la sua pena per il reato di cui al capo E). Vari imputati avevano definito l’appello con concordato ex art. 599-bis c.p.p.; altri avevano rinunciato alle censure sulla responsabilità e contestato soltanto il trattamento sanzionatorio. Tozzi ha lamentato la mancanza di motivazione sulla pena concordata; Iovene ha contestato l’applicazione della libertà vigilata per tre anni; Canfora ha censurato l’aumento di due anni per continuazione esterna rispetto agli aumenti per i reati-fine; Barlese ha dedotto un errore di calcolo rispetto alla pena concordata; Antille, Balzano e De Giacomi hanno denunciato genericamente una motivazione fondata su argomenti non verificabili; Maresca ha contestato la pena base, la pena pecuniaria e gli aumenti per continuazione; De Simone ha censurato l’uguaglianza degli aumenti di sei mesi per due reati-fine relativi rispettivamente a 3 e 73 kg di cocaina; Bocchetti ha contestato l’omessa valutazione della congruità della pena concordata. Volonnino ha dedotto, da un lato, che il proprio aiuto al coniuge durante i trasporti di stupefacente integrasse connivenza non punibile e, dall’altro, l’omessa valutazione della richiesta di attenuanti generiche. Pinto ha contestato la motivazione degli aumenti per continuazione, l’accertamento della partecipazione associativa, il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, la pena base di dieci anni per il capo G) e l’aumento per l’aggravante della transnazionalità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Tozzi, Iovene, Canfora, Barlese, Antille, Balzano, De Giacomi, Maresca, De Simone, Bocchetti e Pinto. Per gli imputati che avevano concordato la pena ex art. 599-bis c.p.p., le doglianze sulla sua congruità o determinazione sono precluse dalla rinuncia e dall’accordo, salvo che la sanzione sia illegale; non è stata ravvisata tale illegalità. La libertà vigilata applicata a Iovene per tre anni è stata ritenuta consentita anche in forza dell’art. 229 c.p. Il ricorso di De Giacomi è stato giudicato generico; quello di De Simone inammissibile perché l’uguaglianza degli aumenti per i due reati-fine non dimostra una sproporzione dell’aumento relativo al fatto meno grave e non è richiesta una proporzione aritmetica tra gli aumenti. I motivi di Pinto sono stati ritenuti generici, nuovi, manifestamente infondati o diretti a una rivalutazione di merito; la pena base di dieci anni, pur inferiore a quella risultante dal corretto criterio di computo in ragione del minimo edittale del reato satellite, non è stata aumentata per il divieto di reformatio in peius, non essendovi impugnazione dell’accusa. Il primo motivo di Volonnino è stato dichiarato inammissibile: l’assistenza prestata al coniuge nel ricevere e comunicare messaggi utili a definire luoghi e percorsi per le consegne è stata ritenuta contributo agevolatore penalmente rilevante, e la relativa valutazione di fatto non è sindacabile in cassazione. È stato invece accolto il secondo motivo di Volonnino: la Corte d’appello aveva omesso di esaminare la richiesta di attenuanti generiche e di motivarne il rigetto dopo averla assolta dal capo associativo. La sentenza è stata quindi annullata limitatamente a tale punto nei suoi confronti, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli per nuovo esame. Per i ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili è stata disposta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione

    Il concordato in appello preclude il ricorso per cassazione sulle questioni rinunciate e sulla pena concordata, salvo che sia dedotta una vera illegalità della sanzione.

  • art. 229 c.p.

    Inoltre, la misura di sicurezza applicata per la durata di tre anni non può ritenersi illegale, atteso che anche nel caso di pena detentiva irrogata al di sotto della soglia di dieci anni, l'applicazione della misura di sicurezza per tale durata è comunque consentita in forza dell'art. 229 cod. pen., con la conseguenza che non si tratta di una misura applicata al di fuori dei casi consentiti né per una durata superiore al massimo di legge.

    La libertà vigilata per tre anni può essere applicata anche quando la pena detentiva sia inferiore a dieci anni, e tale durata non costituisce di per sé misura illegale.

  • art. 230 c.p.

    Inoltre, la misura di sicurezza applicata per la durata di tre anni non può ritenersi illegale, atteso che anche nel caso di pena detentiva irrogata al di sotto della soglia di dieci anni, l'applicazione della misura di sicurezza per tale durata è comunque consentita in forza dell'art. 229 cod. pen., con la conseguenza che non si tratta di una misura applicata al di fuori dei casi consentiti né per una durata superiore al massimo di legge.

    La Corte distingue la disciplina invocata dal ricorrente ex art. 230 c.p. dalla possibilità di applicare la misura ai sensi dell’art. 229 c.p.; la durata triennale non è illegale quando trova fondamento in quest’ultima disposizione.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La quantità dello stupefacente costituisce infatti uno degli elementi rilevanti nella valutazione della gravità concreta del fatto, ma non esaurisce i criteri di commisurazione della pena, che comprendono anche le modalità della condotta e il contesto nel quale essa si inserisce.

    Nel commisurare gli aumenti per i reati-fine in continuazione, la quantità di stupefacente è un elemento significativo ma non esclusivo; non è imposta una proporzione aritmetica tra quantità e aumento di pena.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Nel caso di specie, la pena base di dieci anni di reclusione è stata fissata per il reato di cui al capo G), ritenuto più grave in ragione dell'aggravante contestata dell'ingente quantità, mentre per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, individuato come reato satellite, in ragione della confermata qualifica di promotore è previsto un minimo edittale non inferiore ad anni venti.

    Nel reato continuato, la pena base concretamente determinata per la violazione più grave non può essere inferiore al minimo edittale previsto per un reato satellite quando le pene sono omogenee; nel caso concreto il criterio avrebbe comportato una pena base superiore, ma non è stata possibile una correzione peggiorativa in assenza di impugnazione dell’accusa.

  • art. 80 d.P.R. 309/1990

    Né conduce a diversa conclusione la circostanza che, per il reato avente ad oggetto kg 3 di cocaina, sia stata esclusa in primo grado l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, rimasta invece ferma per il diverso episodio relativo a kg 73. Tale elemento evidenzia una differenza nella gravità dei fatti, ma non determina, di per sé, la necessità di una corrispondente differenziazione matematica degli aumenti per la continuazione, in assenza di una specifica allegazione circa la manifesta sproporzione dell'aumento di sei mesi applicato al fatto meno grave.

    La diversa applicazione dell’aggravante per ingente quantità ai reati satellite è rilevante nella valutazione della gravità, ma non impone da sola aumenti numericamente differenti per continuazione.

  • art. 133 c.p.

    Si tratta di un elemento direttamente riconducibile ai parametri di gravità del fatto e di capacità a delinquere e, pertanto, idoneo a sorreggere anche la determinazione degli aumenti per la continuazione nell'ambito della valutazione complessiva compiuta dai giudici di merito.

    Il ruolo apicale e di finanziatore dell’associazione può essere valorizzato come parametro di gravità del fatto e capacità a delinquere nel determinare gli aumenti per continuazione; la doglianza deve indicare concretamente quali criteri siano stati trascurati.

  • art. 61-bis c.p.

    Quanto alla sua concreta misura, il richiamo al ruolo apicale e finanziario dell'imputato costituisce un parametro idoneo a giustificare l'esercizio della discrezionalità nella dosimetria della pena, mentre il ricorso non individua alcun vizio di manifesta illogicità, traducendosi nella mera richiesta di una diversa quantificazione della pena.

    Il ruolo apicale e finanziario può giustificare la misura dell’aumento per l’aggravante della transnazionalità; in cassazione non è sufficiente chiedere una diversa quantificazione senza indicare un vizio motivazionale manifesto.

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    Opera, pertanto, il divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., che preclude al giudice dell'impugnazione di aggravare la pena in danno dell'imputato impugnante; né la violazione della regola di computo consente di superare tale limite, trattandosi di una determinazione non modificabile in senso peggiorativo in assenza di devoluzione sul punto da parte dell'accusa.

    Quando ha impugnato soltanto l’imputato, il giudice dell’impugnazione non può correggere in senso peggiorativo un errore di computo della pena, anche se il trattamento sanzionatorio risulta più favorevole di quello imposto dalla corretta regola di calcolo.

  • art. 616 c.p.p.

    Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di Antille Angela, Balzano Carmine, Barlese Antonio, Bocchetti Giovanni, Canfora Alessandro, De Giacomi Giuseppe, De Simone Francesco, Iovene Antonio, Maresca Francesco, Pinto Sabatino e Tozzi Umberto consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nel caso concreto, al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

  • art. 599 c.p.p.

    Tutti ricorsi sono inammissibili ad eccezione del ricorso proposto da Rosa Volonnino che è fondato limitatamente al motivo dedotto in punto di mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

    La decisione accoglie parzialmente il ricorso di Volonnino e dispone l’annullamento con rinvio limitatamente all’omesso esame delle attenuanti generiche; il testo non attribuisce a tale disposizione una specifica interpretazione ulteriore.

  • art. 56 c.p.

    La Corte d'appello nel riformare la sentenza di primo grado, dopo aver escluso la responsabilità della imputata per il reato di partecipazione all'associazione, ha operato una rimodulazione della pena per il reato di cui al capo E) senza alcuna disamina in merito alla invocata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, né fornendo una giustificazione del rigetto.

    Il testo esamina l’omissione di motivazione sulla richiesta di attenuanti generiche, ma non richiama né interpreta l’art. 56 c.p.; la norma non costituisce fondamento della decisione.

Massime di principio

  • Il concordato sulla pena in appello ex art. 599-bis c.p.p. preclude la proposizione in cassazione di censure concernenti questioni rinunciate o la determinazione concordata, salvo che la sanzione sia illegale, ossia estranea ai limiti o alle tipologie stabiliti dalla legge.
  • La libertà vigilata per tre anni può essere applicata anche in presenza di una pena detentiva inferiore a dieci anni, ove trovi fondamento nell’art. 229 c.p.; la sola durata triennale non rende illegale la misura.
  • Nel reato continuato gli aumenti per i singoli reati satellite vanno determinati distintamente e con motivazione adeguata alla loro entità; la diversa gravità dei fatti non impone però una proporzione aritmetica tra quantità di stupefacente e aumento di pena. Il sindacato di legittimità riguarda la congruità intrinseca dell’aumento censurato e la sua manifesta sproporzione nel trattamento complessivo.
  • La quantità di stupefacente è uno degli elementi di valutazione della gravità concreta, da apprezzare insieme alle modalità della condotta e al contesto in cui essa si inserisce.
  • La contestazione della partecipazione associativa non può essere introdotta per la prima volta in cassazione quando il relativo tema non sia stato devoluto con l’appello; la riproduzione di intercettazioni o dichiarazioni non consente di ottenere in sede di legittimità una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • L’omessa risposta a un motivo d’appello specificamente diretto a ottenere le attenuanti generiche determina una lacuna motivazionale quando il giudice ridetermina la pena senza esaminare la richiesta né giustificarne il rigetto; in tal caso è necessario l’annullamento con rinvio per il nuovo esame.
  • Nel reato continuato, se le pene sono omogenee, la pena base concretamente individuata non può essere inferiore al minimo edittale previsto per uno dei reati satellite. Tuttavia, in assenza di impugnazione dell’accusa, un trattamento più favorevole all’imputato non può essere corretto in senso peggiorativo per il divieto di reformatio in peius.
  • La determinazione dell’aumento per l’aggravante della transnazionalità rientra nella discrezionalità del giudice di merito; il ricorso per cassazione deve indicare uno specifico vizio di manifesta illogicità e non può limitarsi a sollecitare una diversa quantificazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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