Cassazione Penale, Sentenza n. 35578/2026 del 07/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato aveva proposto ricorso straordinario per errore di fatto contro la sentenza della Corte di cassazione dell’11 giugno 2025, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso ordinario contro la decisione della Corte d’appello dell’Aquila del 24 ottobre 2024, confermativa della responsabilità per appropriazione indebita. La Corte costituzionale, con sentenza n. 46 del 2024, aveva dichiarato illegittimo l’art. 646, primo comma, c.p. nella parte in cui prevedeva la reclusione da due a cinque anni anziché fino a cinque anni. L’imputato deduceva che la Corte di cassazione avesse commesso un errore percettivo nel ritenere che la rideterminazione della pena non fosse stata richiesta in appello: nelle conclusioni scritte trasmesse il 17 ottobre 2024 aveva invece chiesto di considerare la sentenza costituzionale e di rideterminare la pena. Nel ricorso per cassazione aveva inoltre censurato l’omessa motivazione della Corte d’appello sulla richiesta di rideterminazione e sulla domanda di sostituzione della pena detentiva.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso straordinario, rilevando dagli atti che la richiesta di rideterminazione della pena alla luce della sentenza costituzionale era stata effettivamente formulata nelle conclusioni scritte d’appello del 17 ottobre 2024. La precedente decisione di cassazione aveva dunque dichiarato inammissibile il quarto motivo sulla base dell’erroneo presupposto fattuale che la questione non fosse stata dedotta in appello. Sono state annullate la sentenza di cassazione dell’11 giugno 2025, limitatamente alla declaratoria d’inammissibilità del quarto motivo, e la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila del 24 ottobre 2024, limitatamente alla determinazione della pena. È disposto il rinvio alla Corte d’appello, che dovrà rideterminare la pena tenendo conto della sentenza costituzionale e riesaminare la domanda di sostituzione della pena detentiva. Il dispositivo riportato nel testo è incompleto dopo le parole «Revoca la s…»; non risultano quindi determinabili ulteriori statuizioni finali.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la precedente declaratoria d’inammissibilità fosse fondata su un errore di fatto, cioè sul presupposto, errato, che la questione non fosse stata dedotta in appello con le conclusioni.
Il rimedio straordinario è stato ritenuto fondato perché la decisione impugnata aveva assunto come non avvenuta una deduzione risultante invece dagli atti.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 46 del 22 marzo 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 646, 1 comma del codice penale, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da 2 a 5 anni anzichè fino a 5 anni.
A seguito della pronuncia costituzionale, la cornice edittale non prevede più un minimo di due anni di reclusione; la pena deve essere rideterminata dal giudice di rinvio.
Massime di principio
- Ricorre un errore di fatto rilevante ai fini del ricorso straordinario quando la declaratoria d’inammissibilità di un motivo si fonda sul presupposto che una questione non sia stata dedotta nel grado precedente, mentre dagli atti risulta che la parte l’aveva effettivamente proposta.
- Quando la Corte d’appello omette di esaminare una richiesta di rideterminazione della pena formulata alla luce di una pronuncia costituzionale sopravvenuta, e la questione è stata ritualmente devoluta, l’annullamento limitato al trattamento sanzionatorio consente al giudice di rinvio di rideterminare la pena e di riesaminare la domanda di sostituzione della pena detentiva.
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