Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11734/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso della tassa automobilistica pagata su alcune autovetture di sua proprietà per gli anni 2009 e 2010, deducendo che i versamenti erano stati effettuati indebitamente perché le vetture erano state perdute in possesso già dal 2008. La Regione aveva negato il rimborso ritenendo decorso il termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 5 del d.l. 953/1982, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla scadenza del tributo e non dalla data del pagamento effettivo. Il ricorso per cassazione conteneva due motivi: con il primo si denunciava violazione dell'art. 5 d.l. 953/1982 e degli artt. 2964 e seguenti c.c., sostenendo che, trattandosi di indebito oggettivo, il termine per chiedere il rimborso dovesse decorrere dal versamento; con il secondo si denunciava nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla dedotta violazione dell'art. 10 L. 212/2000, per avere la società fatto affidamento sulle indicazioni presenti sul sito regionale circa il termine per la richiesta di rimborso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che, per il rimborso della tassa automobilistica indebitamente corrisposta, il termine triennale decorra dalla data del pagamento effettivo e non dalla scadenza del tributo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e non essendo emerse altre ragioni ostative, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della società solo per le somme indebitamente versate entro tre anni dalla domanda di rimborso. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della Regione, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5 d.l. 953/1982 conv. in L. 53/1983

    "Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte"; "con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento"

    Il termine triennale per il rimborso della tassa automobilistica indebitamente corrisposta decorre dal pagamento effettivo del tributo, poiché si tratta di rimborso di indebito oggettivo; la norma non consente di far decorrere il termine da un momento anteriore al versamento.

  • art. 2964 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura di termine di prescrizione/perenzione che non può decorrere prima che il diritto sia esercitabile.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Base del primo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione della disciplina sul termine di rimborso.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Base del secondo motivo, formulato come nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare l'omissione di pronuncia della CTR sulla doglianza relativa al legittimo affidamento e all'art. 10 dello Statuto del contribuente.

  • art. 10 L. 212/2000

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il comportamento e le indicazioni dell'amministrazione regionale avevano ingenerato un legittimo affidamento.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Citato come conferma della regola generale per cui il termine di rimborso decorre dal pagamento.

  • art. 13 d.lgs. 504/1992

    Richiamato come esempio di disciplina fiscale che fa decorrere il termine di rimborso dal pagamento.

Massime di principio

  • In materia di rimborso di un tributo indebitamente versato, quando la norma parla di somme indebitamente corrisposte, il termine per chiedere la restituzione decorre dal pagamento effettivo e non dalla scadenza dell'obbligazione tributaria.
  • Un termine di prescrizione o decadenza per la domanda di rimborso non può iniziare a decorrere da un momento anteriore a quello in cui il diritto può essere fatto valere, poiché ciò renderebbe possibile la consumazione del termine prima ancora del versamento.
  • Le indicazioni informative dell'amministrazione non possono prevalere su una disciplina legale inderogabile che fissi diversamente il dies a quo del termine di rimborso.
  • Quando la questione di diritto definisce integralmente la controversia e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.